Art. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta'
educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta'
compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre
2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad
incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita')
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita' ", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 64.