Art. 105 bis
Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche'
di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di
autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in
condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di
euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo
sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
riportato nelle Note all'art. 105.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 64.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 64.