Art. 105 bis 
 
 Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza  
 
   1. Al fine  di  contenere  i  gravi  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per  quanto
concerne le donne in condizione di maggiore  vulnerabilita',  nonche'
di  favorire,  attraverso  l'indipendenza  economica,   percorsi   di
autonomia e di emancipazione  delle  donne  vittime  di  violenza  in
condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006,  n. 223, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006,  n. 248, e' incrementato di 3  milioni  di
euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo
sono ripartite secondo criteri definiti con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  3  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248  e'
          riportato nelle Note all'art. 105. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281   e'   riportato   nei   riferimenti
          normativiall'art. 64. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 64.