Art. 105 ter
Contributo per l'educazione musicale
1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della
situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o
corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica
dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23
febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri
regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e
i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159:
«Art. 9 ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo'
essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo
di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della
prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione
nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e
al contempo si sia verificata, per almeno uno dei
componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la
richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni
della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui
sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o
una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi
dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1,
mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento
ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati
conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di
cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la
presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare
nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo
dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione
patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza,
l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo
sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti
reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai
fini della successiva richiesta della erogazione delle
prestazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.