Art. 105 ter 
 
                Contributo per l'educazione musicale 
 
  1. Per l'anno  2020,  ai  nuclei  familiari  con  indicatore  della
situazione economica equivalente in corso di validita',  ordinario  o
corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a  200
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di  musica
dei figli minori di anni  sedici  gia'  iscritti  alla  data  del  23
febbraio 2020 a scuole  di  musica  iscritte  nei  relativi  registri
regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di  musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione. 
  2. Il contributo puo'  essere  richiesto  per  una  sola  volta  da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono  riconosciuti  nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'  e
i  termini  per  l'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 3. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159: 
              «Art. 9 ISEE corrente 
              1. In presenza di un ISEE in corso di  validita',  puo'
          essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad  un  periodo
          di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta  della
          prestazione,  qualora  vi  sia  una  rilevante   variazione
          nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma  2,  e
          al  contempo  si  sia  verificata,  per  almeno   uno   dei
          componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi  precedenti  la
          richiesta della prestazione, una delle seguenti  variazioni
          della situazione lavorativa: 
              a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per  cui
          sia intervenuta una risoluzione del rapporto  di  lavoro  o
          una sospensione dell'attivita' lavorativa o  una  riduzione
          della stessa; 
              b) lavoratori dipendenti  a  tempo  determinato  ovvero
          impiegati  con  tipologie  contrattuali   flessibili,   che
          risultino non occupati alla  data  di  presentazione  della
          DSU, e che possano  dimostrare  di  essere  stati  occupati
          nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno  120
          giorni  nei   dodici   mesi   precedenti   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di lavoro; 
              c) lavoratori  autonomi,  non  occupati  alla  data  di
          presentazione della DSU, che  abbiano  cessato  la  propria
          attivita', dopo aver svolto  l'attivita'  medesima  in  via
          continuativa per almeno dodici mesi. 
              2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo  in  caso
          di variazioni superiori al  25  per  cento  dell'indicatore
          della situazione reddituale corrente,  calcolato  ai  sensi
          dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore  della  situazione
          reddituale   calcolato   in   via   ordinaria,   ai   sensi
          dell'articolo 4. 
              3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
          ottenuto aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il
          nucleo familiare  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          mediante la compilazione del  modulo  sostitutivo,  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera d),  facendo  riferimento
          ai seguenti redditi: 
              a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati
          conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
          della prestazione; 
              b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro
          autonomo,  svolte  sia  in   forma   individuale   che   di
          partecipazione, individuati secondo il principio  di  cassa
          come differenza tra i ricavi e  i  compensi  percepiti  nei
          dodici  mesi  precedenti  a  quello  di   richiesta   della
          prestazione e  le  spese  sostenute  nello  stesso  periodo
          nell'esercizio dell'attivita'; 
              c)   trattamenti   assistenziali,    previdenziali    e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche,  non  gia'  inclusi
          nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti  nei  dodici
          mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. 
              Nei casi di cui al comma 1, lettera a),  i  redditi  di
          cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
          per 6 i redditi conseguiti  nei  due  mesi  antecedenti  la
          presentazione della DSU. 
              4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
          reddituale corrente, per i componenti il  nucleo  familiare
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  i  redditi  e  i
          trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e  i
          trattamenti di analoga natura  utilizzati  per  il  calcolo
          dell'ISEE in via ordinaria. 
              5.  Fermi  restando   l'indicatore   della   situazione
          patrimoniale e il parametro  della  scala  di  equivalenza,
          l'ISEE  corrente  e'  ottenuto  sostituendo  all'indicatore
          della situazione reddituale calcolato in via  ordinaria  il
          medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
              6. Il richiedente  l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo
          sostitutivo  della  DSU,  presenta  la   documentazione   e
          certificazione attestante la  variazione  della  condizione
          lavorativa, di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  componenti
          reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
              7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
          della presentazione del modulo  sostitutivo  della  DSU  ai
          fini della  successiva  richiesta  della  erogazione  delle
          prestazioni.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              «Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante 
              1. I contribuenti possono mettere a disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.