Art. 105 quater Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma. 2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 105. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.