Art. 105 quater
Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il
contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle
vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e
sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa
costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 105.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.