Art. 32 
 
          Invio della comunicazione e termine per l'inoltro 
 
  1.  Il  legale  rappresentante  dell'o.e.  qualificato  secondo  il
Sistema unico di qualificazione di  cui  all'art.  84,  codice,  deve
inviare all'Autorita' le informazioni individuate  dalla  stessa  con
propria delibera, entro il termine di trenta giorni dall'avverarsi di
una delle fattispecie ivi elencate. 
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
l'Autorita'  entro  trenta   giorni   dalla   mancata   o   ritardata
segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma
13, codice,  nei  confronti  dell'o.e.  inadempiente  secondo  quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.