Art. 32 Invio della comunicazione e termine per l'inoltro 1. Il legale rappresentante dell'o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84, codice, deve inviare all'Autorita' le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di trenta giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Autorita' entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma 13, codice, nei confronti dell'o.e. inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.