Art. 21 
 
 
                      Responsabilita' erariale 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  prova  del  dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.». 
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  e  fino   al   ((31   dicembre   2021)),   la
responsabilita' dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per  l'azione  di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' limitata ai casi in cui la produzione  del  danno  conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui  dolosamente  voluta.  La
limitazione di responsabilita' prevista  dal  primo  periodo  non  si
applica per i danni cagionati da omissione  o  inerzia  del  soggetto
agente.