Art. 23 
 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice penale 
 
  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole  «di
norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali  non  residuino  margini  di
discrezionalita'».