Art. 21 
 
 
                      Responsabilita' erariale 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  prova  del  dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.». 
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021,  la  responsabilita'
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei  conti  in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di  responsabilita'  di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai
casi in cui la produzione del danno  conseguente  alla  condotta  del
soggetto agente e' da  lui  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art.  1.  (Azione  di  responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. In ogni caso e'  esclusa  la  gravita'
          della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su  richiesta  dell'amministrazione  procedente.  Il
          relativo debito si trasmette agli eredi  secondo  le  leggi
          vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante  causa
          e  di  conseguente  indebito  arricchimento   degli   eredi
          stessi.».