Art. 22 
 
 
Controllo concomitante della  Corte  dei  conti  per  accelerare  gli
  interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale 
 
  1. La Corte dei conti,  anche  a  richiesta  del  Governo  o  delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi  agli  interventi  di
sostegno  e  di   rilancio   dell'economia   nazionale.   L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati  ritardi  nell'erogazione  di  contributi  secondo  le
vigenti  procedure  amministrative  e  contabili,  e'  immediatamente
trasmesso    all'amministrazione    competente    ai    fini    della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente  normativa,
provvede all'individuazione  degli  uffici  competenti  e  adotta  le
misure organizzative necessarie per l'attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione  organica  del
personale amministrativo e della magistratura contabile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2,  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega  al  Governo  finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53: 
              «Art. 11 (Corte dei conti). - 1. omissis. 
              2.  La  Corte  dei  conti,  anche  a  richiesta   delle
          competenti  Commissioni   parlamentari,   puo'   effettuare
          controlli  su  gestioni  pubbliche  statali  in  corso   di
          svolgimento. Ove  accerti  gravi  irregolarita'  gestionali
          ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi  di
          attuazione stabiliti da  norme,  nazionali  o  comunitarie,
          ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,  in
          contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
          con decreto motivato  del  Presidente,  su  proposta  della
          competente  sezione,  a  darne  comunicazione,  anche   con
          strumenti  telematici  idonei  allo  scopo,   al   Ministro
          competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
          e alla presidenza della Corte,  sulla  base  delle  proprie
          valutazioni, anche di  ordine  economico-finanziario,  puo'
          disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
          pertinenti capitoli di spesa.  Qualora  emergano  rilevanti
          ritardi  nella  realizzazione   di   piani   e   programmi,
          nell'erogazione di contributi ovvero nel  trasferimento  di
          fondi,  la  Corte  ne  individua,  in  contraddittorio  con
          l'amministrazione,  le  cause,  e  provvede,  con   decreto
          motivato  del  Presidente,  su  proposta  della  competente
          sezione, a  darne  comunicazione  al  Ministro  competente.
          Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
          provvedimenti idonei a  rimuovere  gli  impedimenti,  ferma
          restando la facolta' del Ministro, con proprio  decreto  da
          comunicare alla presidenza della Corte,  di  sospendere  il
          termine stesso per il tempo ritenuto necessario  ovvero  di
          comunicare, al Parlamento ed alla presidenza  della  Corte,
          le  ragioni  che  impediscono  di  ottemperare  ai  rilievi
          formulati dalla Corte. 
              3. - 9. omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,: 
              «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
          1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  14
          del D.Lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificati
          dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998).  -  1.  Il  mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le
          risultanze del sistema di valutazione di cui al  Titolo  II
          del decreto legislativo di attuazione della legge  4  marzo
          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis - 3. omissis».