Art. 22
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di
sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le
vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente
trasmesso all'amministrazione competente ai fini della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,
provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le
misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del
personale amministrativo e della magistratura contabile.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, della
legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«Art. 11 (Corte dei conti). - 1. omissis.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. - 9. omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis - 3. omissis».