Art. 23
Modifiche all'articolo 323 del codice penale
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di
norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalita'».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non
costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino
margini di discrezionalita', ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un carattere di rilevante gravita'.».