Art. 23 
 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice penale 
 
  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole  «di
norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali  non  residuino  margini  di
discrezionalita'». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  323  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di pubblico servizio  che,  nello  svolgimento
          delle funzioni o del servizio, in violazione di  specifiche
          regole di condotta espressamente previste dalla legge o  da
          atti aventi forza di legge  e  dalle  quali  non  residuino
          margini di discrezionalita', ovvero omettendo di  astenersi
          in presenza di  un  interesse  proprio  o  di  un  prossimo
          congiunto o negli altri casi  prescritti,  intenzionalmente
          procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
          ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. 
              La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il
          danno hanno un carattere di rilevante gravita'.».