Art. 21 
 
                       La revisione d'ufficio 
 
  1. L'attivita' di revisione e' programmata e  condotta  da  ciascun
ufficio  competente  del  RUNTS,  secondo  criteri   di   uniformita'
nell'applicazione della disciplina  e  di  efficacia  dell'azione,  a
scadenza triennale. 
  2. Essa e' volta a verificare la permanenza dei requisiti di  legge
previsti  per  l'iscrizione  al  RUNTS,  anche  con  riferimento   al
perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'
sociale, nonche' alla specifica sezione di  appartenenza.  Nel  corso
della revisione si procede anche, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del
Codice, all'acquisizione della informazione antimafia  aggiornata,  i
cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'art. 20, comma
8, di cui al presente decreto. 
  3. Ai fini della verifica di cui al comma 2,  i  competenti  uffici
del RUNTS acquisiscono  le  informazioni  e  i  documenti  pertinenti
mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da  individuarsi  con
decreto  del  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale   di   livello
generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS. 
  4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui
al comma 3 si renda necessario un  approfondimento  istruttorio,  gli
uffici del  RUNTS,  nell'espletamento  dell'attivita'  di  revisione,
possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione
con altre pubbliche amministrazioni. 
  5. Nel caso di ETS contemporaneamente iscritto nella  sezione  Reti
associative e in altra sezione, l'attivita' di revisione e'  condotta
dall'Ufficio statale del RUNTS anche con  riferimento  a  tale  altra
sezione. 
  6. Il presente articolo non si applica  agli  enti  iscritti  nelle
sezioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice.