Art. 21 La revisione d'ufficio 1. L'attivita' di revisione e' programmata e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformita' nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, a scadenza triennale. 2. Essa e' volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, nonche' alla specifica sezione di appartenenza. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, all'acquisizione della informazione antimafia aggiornata, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'art. 20, comma 8, di cui al presente decreto. 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS. 4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attivita' di revisione, possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. 5. Nel caso di ETS contemporaneamente iscritto nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'attivita' di revisione e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS anche con riferimento a tale altra sezione. 6. Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle sezioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice.