Art. 22 La migrazione in altra sezione del RUNTS 1. Un ente iscritto in una sezione del RUNTS, qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in detta sezione, anche a seguito di modifiche statutarie, puo' presentare all'Ufficio competente del RUNTS domanda di essere iscritto in diversa sezione con le modalita' e i termini di cui all'art. 9 o di cui all'art. 16, se l'ente risulti dotato di personalita' giuridica. 2. La migrazione in altra sezione del RUNTS puo' anche essere richiesta a seguito di comunicazione dell'Ufficio competente del RUNTS da cui risultino le motivazioni per cui l'ente non e' piu' in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente e' iscritto. 3. In caso di presentazione di una richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuita'. La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio. 4. Nel caso in cui la richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS non venga accolta, il competente Ufficio del RUNTS valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 24. 5. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla richiesta di migrazione da quest'ultima sezione e' parimenti condotta dall'Ufficio statale del RUNTS, che ne comunica l'esito all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3. 6. Per gli ETS iscritti unicamente nella sezione Reti associative, a seguito dell'istruttoria effettuata con esito favorevole sulla richiesta di migrazione ad altra sezione, l'Ufficio statale ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che, successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, diventa nuovo Ufficio competente ai sensi dell'art. 5, comma 2. A seguito della fuoriuscita dalla sezione Reti associative sono revocate le eventuali autorizzazioni di cui all'art. 93, comma 5, del Codice. 7. In caso di migrazione verso la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera d) del Codice si applica quanto previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 8. In caso di richiesta di migrazione dalla sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera d) del Codice, fatti salvi i casi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, l'istanza e' trasmessa telematicamente al competente Ufficio del RUNTS che provvede all'istruttoria ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e ss. o 16 e ss. del presente decreto. In caso positivo il provvedimento di iscrizione e' adottato dal competente Ufficio del RUNTS ma i relativi effetti sono sospesi fino alla data di cancellazione dell'ente dalla sezione delle imprese sociali del Registro imprese, da richiedersi a cura dell'ETS interessato. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, fermi restando, per gli enti costituiti in forma societaria, gli adempimenti richiesti dal codice civile. 9. Il comma precedente non si applica: a) alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa, ivi incluse le cooperative sociali; b) alle societa' di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'art. 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del presente decreto. 10. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del Registro e' depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.