Art. 22 
 
              La migrazione in altra sezione del RUNTS 
 
  1. Un ente iscritto in una sezione del RUNTS, qualora vengano  meno
i requisiti per la permanenza in detta sezione, anche  a  seguito  di
modifiche statutarie,  puo'  presentare  all'Ufficio  competente  del
RUNTS domanda di essere iscritto in diversa sezione con le  modalita'
e i termini di cui all'art. 9 o di cui all'art. 16, se l'ente risulti
dotato di personalita' giuridica. 
  2. La migrazione in altra  sezione  del  RUNTS  puo'  anche  essere
richiesta a seguito  di  comunicazione  dell'Ufficio  competente  del
RUNTS da cui risultino le motivazioni per cui l'ente non e'  piu'  in
possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui  l'ente
e' iscritto. 
  3. In caso di presentazione di una richiesta di migrazione  in  una
diversa  sezione  del  RUNTS,  fino  alla  conclusione  del  relativo
procedimento l'ente mantiene  i  benefici  derivanti  dall'iscrizione
alla sezione di provenienza. Nel  caso  in  cui  il  procedimento  si
concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova  sezione  e  la
cancellazione   dalla   sezione   di   provenienza   sono    disposte
contestualmente e senza soluzione di continuita'.  La  migrazione  in
altra sezione non comporta effetti ai  sensi  della  devoluzione  del
patrimonio. 
  4. Nel caso in cui la richiesta di migrazione in altra sezione  del
RUNTS non venga accolta, il competente Ufficio del  RUNTS  valuta  la
sussistenza dei requisiti  necessari  per  la  permanenza  nel  RUNTS
previo avvio di un procedimento di cancellazione ai  sensi  dell'art.
24. 
  5. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella  sezione  Reti
associative e in altra  sezione,  l'istruttoria  sulla  richiesta  di
migrazione da quest'ultima sezione e' parimenti condotta dall'Ufficio
statale del RUNTS, che ne comunica l'esito  all'Ufficio  regionale  o
provinciale  del   RUNTS   territorialmente   competente,   ai   fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3. 
  6. Per gli ETS iscritti unicamente nella sezione Reti  associative,
a seguito dell'istruttoria  effettuata  con  esito  favorevole  sulla
richiesta di migrazione ad altra sezione, l'Ufficio  statale  ne  da'
comunicazione  all'Ufficio  regionale   o   provinciale   del   RUNTS
territorialmente competente, che,  successivamente  all'adozione  del
provvedimento di cui al comma 3, diventa nuovo Ufficio competente  ai
sensi dell'art. 5, comma 2. A seguito della fuoriuscita dalla sezione
Reti associative sono revocate le  eventuali  autorizzazioni  di  cui
all'art. 93, comma 5, del Codice. 
  7. In caso di migrazione verso la sezione di cui all'art. 46, comma
1, lettera d) del Codice si applica quanto previsto  dal  decreto  di
cui all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
112. 
  8. In caso di richiesta di migrazione dalla sezione di cui all'art.
46, comma 1, lettera d)  del  Codice,  fatti  salvi  i  casi  di  cui
all'art. 12, comma 1, del presente decreto,  l'istanza  e'  trasmessa
telematicamente  al  competente  Ufficio  del  RUNTS   che   provvede
all'istruttoria ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e ss. o  16
e ss. del presente decreto. In  caso  positivo  il  provvedimento  di
iscrizione e' adottato dal competente Ufficio del RUNTS ma i relativi
effetti sono sospesi fino alla data di cancellazione dell'ente  dalla
sezione delle imprese sociali del Registro imprese, da richiedersi  a
cura dell'ETS interessato. Non  si  applica  l'art.  12  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017, fermi restando, per gli enti  costituiti
in forma societaria, gli adempimenti richiesti dal codice civile. 
  9. Il comma precedente non si applica: 
    a) alle imprese sociali costituite in forma di  cooperativa,  ivi
incluse le cooperative sociali; 
    b) alle societa' di mutuo soccorso successivamente al periodo  di
cui all'art. 43 del Codice, fermo restando quanto disposto  dall'art.
12, comma 3 del presente decreto. 
  10. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del
Registro e' depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.