Art. 58 
 
               Fondo per la filiera della ristorazione 
 
  1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'  dell'attivita'
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,  e'
istituito un fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con una  dotazione  pari  a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto alle imprese in  attivita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto con  codice  ATECO  prevalente
56.10.11, 56.10.12, 56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,  limitatamente
alle attivita' autorizzate alla somministrazione di  cibo,  55.10.00,
per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo  a  giugno  2020
sia inferiore ai  tre  quarti  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2019.  Il  predetto
contributo  spetta,  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui   al
precedente periodo, ai  soggetti  che  hanno  avviato  l'attivita'  a
decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  3. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati
presentano una istanza secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di
cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento  di
un anticipo del 90  per  cento  al  momento  dell'accettazione  della
domanda,  a  fronte  della  presentazione   dei   documenti   fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,  nonche'
di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
definiti dal presente articolo  e  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito  della
presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   deve   essere
effettuato con modalita' tracciabile. 
  4. L'erogazione del contributo viene effettuata  nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de
minimis. 
  5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, ed e' alternativo a quello concedibile  ai  sensi  dell'articolo
59. 
  6. Per  l'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  puo'  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operativita' della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalita' e  i  limiti  di  importo  definiti  dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente e'  tenuto  a  registrarsi
all'interno della piattaforma  digitale,  messa  a  disposizione  dal
concessionario   convenzionato,   denominata    «piattaforma    della
ristorazione»,  ovvero   a   recarsi   presso   gli   sportelli   del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra  cui  copia  del
versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  Il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base  delle  informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da  parte  del  Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato   digitale,   il   concessionario   convenzionato    provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90  per  cento
del valore del contributo, previo accredito da  parte  del  Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2  e'  certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti  richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il  concessionario  convenzionato  provvedera'  ad   emettere   nelle
medesime  modalita'  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
l'attivita' di cui al presente comma  necessiti  dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del  concessionario  convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e'  determinato  l'importo  dell'onere  a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
  7. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua
verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le  modalita'
da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai  fini
dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica  all'ufficio  che
ha erogato i contributi. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione  del
contributo, oltre a comportare il recupero dello  stesso,  e'  punita
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del
contributo non spettante.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente
articolo, l'ammontare di cui al secondo comma  dell'articolo  316-ter
del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica  l'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116.  All'irrogazione
della sanzione, ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).  Il  pagamento
della sanzione e la restituzione del contributo  non  spettante  sono
effettuati con modello F24 ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   senza   possibilita'   di
compensazione con crediti, entro  sessanta  giorni,  rispettivamente,
dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del
contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari.  In
caso di mancato pagamento  nei  termini  sopra  indicati  si  procede
all'emissione  dei  ruoli  di  riscossione  coattiva.  Gli   introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento  di
emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 
  8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, al primo periodo, le parole:  «,  per  l'anno  2020,  la
spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021». 
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse. 
  9.  Qualora  l'attivita'  d'impresa  di  cui  al  comma   2   cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a  conservare  tutti  gli
elementi giustificativi del  contributo  spettante  e  a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto  firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  11. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  nel  limite  di  600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente  articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  67  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  Leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.». 
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'IRPEF   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
          disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del  codice
          penale: 
              «Art. 316-ter  (Indebita  percezione  di  erogazioni  a
          danno dello Stato). - Salvo che  il  fatto  costituisca  il
          reato previsto  dall'articolo  640-bis,  chiunque  mediante
          l'utilizzo  o  la  presentazione  di  dichiarazioni  o   di
          documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
          l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
          per se'  o  per  altri,  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati o altre erogazioni dello  stesso  tipo,  comunque
          denominate, concessi o erogati dallo Stato, da  altri  enti
          pubblici  o  dalle  Comunita'  europee  e'  punito  con  la
          reclusione da sei  mesi  a  tre  anni.  La  pena  e'  della
          reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da
          un pubblico ufficiale o da un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La
          pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni  se  il
          fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione  europea
          e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 
              Quando la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari  o
          inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
          5.164 a  euro  25.822.  Tale  sanzione  non  puo'  comunque
          superare il triplo del beneficio conseguito.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea): 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole e potenziamento dell'istituto  della  diffida  nel
          settore agroalimentare). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  l'organo   di
          controllo incaricato, nel caso in cui  accerta  l'esistenza
          di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad  adempiere
          alle prescrizioni  violate  e  ad  elidere  le  conseguenze
          dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro  un
          termine non superiore a novanta giorni, anche  presentando,
          a tal fine, specifici impegni. Per violazioni  sanabili  si
          intendono errori e omissioni  formali  che  comportano  una
          mera operazione di regolarizzazione  ovvero  violazioni  le
          cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche
          tramite comunicazione al consumatore. In  caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma, entro il termine indicato,  l'organo
          di controllo procede ad  effettuare  la  contestazione,  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.   In   tale   ipotesi   e'   esclusa    l'applicazione
          dell'articolo 16 della citata legge n.  689  del  1981.  La
          diffida e' applicabile anche  ai  prodotti  gia'  posti  in
          commercio, a condizione che  per  essi  vengano  sanate  le
          violazioni nei termini di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante  «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla  fonte
          riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3[,
          primo comma,] del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  602;  per  le  ritenute  di  cui  al
          secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta'  di
          eseguire il versamento  presso  la  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello  Stato;  in  tal  caso  non  e'
          ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista  dall'articolo  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20. 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con  decreto  legge   30
          settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio
          sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della  legge  28
          febbraio  1986,  n.   41,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
              h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2 bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo  78
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
          pesca). - 1. - 3. Omissis. 
              3-bis.  Ai  fini  del  riconoscimento  della  specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da  parte  del  personale  dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la  spesa
          di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di  0,5  milioni  di
          euro   per   l'anno   2021   di   euro   quale   incremento
          dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,   del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49.  Alla
          copertura  degli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del
          presente comma, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2020,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  669  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 668. Omissis. 
              669. Per le  inderogabili  esigenze  dell'attivita'  di
          controllo   a   tutela   della   qualita'   dei    prodotti
          agroalimentari e della reputazione del made  in  Italy,  il
          Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
          qualita'   e   della   repressione   frodi   dei   prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo  e'  autorizzato  a
          reclutare e ad assumere unita' di personale, nel limite  di
          un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
          di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
              Omissis.».