Art. 58 quater 
 
              Misure a favore del settore vitivinicolo 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole:  «vitivinicole»  sono
inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO  11.02.10  e
11.02.20,»; 
  b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le risorse  rivenienti  dalle  economie  residue  derivanti
dall'attuazione  dell'intervento  di   riduzione   volontaria   della
produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34  milioni  di  euro
per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate
all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate,  nel  limite  di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento  della  misura
dell'esonero contributivo  di  cui  all'articolo  222,  comma  2.  Le
ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui  al  primo
periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
sono destinate al finanziamento  di  misure  di  sostegno  a  vini  a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"   del   19   marzo   2020,   e   successive
modificazioni. 
      1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  emanare  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
misure da attuare, le relative procedure attuative e  i  criteri  per
l'erogazione   del   contributo   da   corrispondere   alle   imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui  al  comma  1-bis,
ultimo periodo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 222,  comma  2,  e
          223, del  citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  222  (Disposizioni  a  sostegno  delle   filiere
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Omissis. 
              2.  A  favore  delle  imprese  di  cui  al   comma   1,
          appartenenti  alle   filiere   agrituristiche,   apistiche,
          brassicole,  cerealicole,  florovivaistiche,  vitivinicole,
          anche  associate  ai  codici  ATECO  11.02.10  e  11.02.20,
          nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero  straordinario
          dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
          a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
          gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma  restando  l'aliquota
          di computo delle prestazioni  pensionistiche.  Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  attuative
          del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
          valutati  in  426,1  milioni  di  euro  per  l'anno   2020.
          L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  comma   e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
              Omissis.». 
              «Art.   223   (Contenimento    della    produzione    e
          miglioramento della qualita'). - 1. Al fine di  far  fronte
          alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo  conseguente
          alla  diffusione  del  virus  COVID-19,  nello   stato   di
          previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole,
          alimentari  e  forestali  e'  stanziato  l'importo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle  imprese
          viticole che si impegnano alla riduzione  volontaria  della
          produzione di uve  destinate  a  vini  a  denominazione  di
          origine ed a indicazione geografica attraverso  la  pratica
          della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
          campagna. La riduzione di produzione di uve destinate  alla
          vinificazione non puo' essere inferiore  al  15  per  cento
          rispetto al valore medio  delle  quantita'  prodotte  negli
          ultimi  5  anni,  escludendo  le  campagne  con  produzione
          massima e minima, come risultanti  dalle  dichiarazioni  di
          raccolta e di produzione presentate ai  sensi  del  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che  ha  abrogato  il
          decreto ministeriale  del  26  ottobre  2015  n.  5811,  da
          riscontrare con i dati relativi alla  campagna  vendemmiale
          2020/21 presenti  nel  Registro  telematico  istituito  con
          decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con  la
          Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  stabilite  le   procedure   attuative,   le
          priorita' di intervento e i criteri  per  l'erogazione  del
          contributo da corrispondere alle imprese viticole. 
              1-bis. Le risorse  rivenienti  dalle  economie  residue
          derivanti  dall'attuazione  dell'intervento  di   riduzione
          volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari
          a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si  aggiungono
          le    ulteriori     economie     quantificate     all'esito
          dell'istruttoria in corso, sono destinate,  nel  limite  di
          51,8 milioni di euro  per  l'anno  2020,  al  finanziamento
          della misura dell'esonero contributivo di cui  all'articolo
          222,  comma  2.  Le  ulteriori  risorse  rivenienti   dalle
          economie residue di cui al primo periodo, attualmente  pari
          a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono  destinate  al
          finanziamento di misure di sostegno a vini a  denominazione
          di origine e ad indicazione geografica,  in  linea  con  la
          comunicazione della Commissione europea "Quadro  temporaneo
          per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo  2020,  e
          successive modificazioni. 
              1-ter.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare,
          le  relative  procedure   attuative   e   i   criteri   per
          l'erogazione del contributo da corrispondere  alle  imprese
          vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma
          1-bis, ultimo periodo. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.».