Art. 59 
 
         Contributo a fondo perduto per attivita' economiche 
                  e commerciali nei centri storici 
 
  1. E' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia  o  di  citta'  metropolitana  che,  in   base   all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano registrato presenze  turistiche  di  cittadini  residenti  in
paesi esteri: 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia,  in  numero  almeno  tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attivita'  e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  e'  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il contributo a fondo  perduto  e'  riconosciuto,  comunque,  ai
soggetti di cui al comma 1,  ai  sensi  dei  commi  2  e  3,  per  un
ammontare non inferiore a mille euro  per  le  persone  fisiche  e  a
duemila euro per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche.  Detti
importi minimi sono  altresi'  riconosciuti  ai  soggetti  che  hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle  zone  A  dei
comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo  a
fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi da 7 a 14 dell'articolo
          25  del  citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
              «Art. 25 (Contributo  a  fondo  perduto).  -  1.  -  6.
          Omissis. 
              7. Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
          soggetti  interessati  presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
              9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8   contiene   anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
              10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il  suo
          contenuto informativo, i  termini  di  presentazione  della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              11.   Sulla   base   delle    informazioni    contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778  "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Per le successive attivita' di controllo  dei  dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              13.   Qualora   successivamente   all'erogazione    del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
              14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
          parte non  spettante  si  applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
              Omissis.».