Art. 60 
 
         Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata  la  spesa  di  500
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'articolo  43  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «100 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di  euro  per  l'anno
2020»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»  sono  inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente  dal  numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della  proroga  di  sei
mesi  della  cassa  integrazione   di   cui   all'articolo   44   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il  Fondo  opera
per i costi da sostenersi dalla societa' in  relazione  alla  proroga
medesima  ed  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti   della
societa' interessata. In tali casi,  la  procedura  di  licenziamento
gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di  operativita'
della  proroga   della   cassa   integrazione   per   consentire   la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attivita'
produttiva.»; 
    d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di  trasformazione
tecnologica   e   digitale   delle   piccole   e    medie    imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  231,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  5. Per le finalita' di promozione della nascita  e  dello  sviluppo
delle societa' cooperative di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  774  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
  7-bis.  I  soggetti  che  non   adottano   i   principi   contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono, anche  in  deroga  all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare  fino
al  100  per  cento   dell'ammortamento   annuo   del   costo   delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valore
di iscrizione, cosi' come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale
regolarmente approvato. La quota di ammortamento  non  effettuata  ai
sensi del presente comma e'  imputata  al  conto  economico  relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono  differite  le
quote successive, prolungando quindi  per  tale  quota  il  piano  di
ammortamento  originario  di  un  anno.  Tale  misura,  in  relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemia
da SARS-COV-2,  puo'  essere  estesa  agli  esercizi  successivi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui  al  comma
7-bis destinano  a  una  riserva  indisponibile  utili  di  ammontare
corrispondente  alla  quota  di  ammortamento   non   effettuata   in
applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso  di
utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota
di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva  e'
integrata, per la differenza, accantonando gli utili  degli  esercizi
successivi. 
  7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga,
nonche' dell'iscrizione e dell'importo della  corrispondente  riserva
indisponibile, indicandone l'influenza sulla  rappresentazione  della
situazione patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato  economico
dell'esercizio. 
  7-quinquies. Per i soggetti di cui al  comma  7-bis,  la  deduzione
della quota di ammortamento di cui al comma  7-ter  e'  ammessa  alle
stesse condizioni e con gli stessi  limiti  previsti  dagli  articoli
102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
a prescindere dall'imputazione al  conto  economico.  Ai  fini  della
determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli
5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  la
deduzione della quota di  ammortamento  di  cui  al  comma  7-ter  e'
ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti  previsti  dai
citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico. 
  7-sexies. I soggetti che non  hanno  presentato  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento  calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la  sede  operativa  nel  territorio  di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui  stati  di  emergenza  erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19, classificati totalmente  montani,  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle  finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella  lista  indicativa  dei
comuni colpiti da eventi calamitosi di cui  alle  istruzioni  per  la
compilazione dell'istanza per  il  riconoscimento  del  contributo  a
fondo perduto, pubblicate  dall'Agenzia  delle  entrate  in  data  30
giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni  dalla
data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. A tal fine l'Agenzia  delle  entrate,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, riavvia la procedura  telematica  e  disciplina  le
modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020. 
  7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del
fondo.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  2  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art.  2  (Finanziamenti  per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese). - 1. - 7. Omissis. 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   43   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e  di  sviluppo  d'impresa).  -  1.  Per
          favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
          di  progetti  di  sviluppo  di  impresa  rilevanti  per  il
          rafforzamento della struttura  produttiva  del  Paese,  con
          particolare riferimento  alle  aree  del  Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
                a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
                b) affidare, con le modalita' stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                c) stabilire le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                d) disciplinare una procedura accelerata che  preveda
          la possibilita' per l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  di
          chiedere al Ministero dello sviluppo economico  l'indizione
          di conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14 ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
                e) le agevolazioni di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12, 13,  14  e  14  bis,  del
          decreto  legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato  decreto  legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  43  (Fondo  per  la  salvaguardia  dei   livelli
          occupazionali e la prosecuzione dell'attivita'  d'impresa).
          - 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
          economico e' istituito il Fondo  per  la  salvaguardia  dei
          livelli  occupazionali  e  la  prosecuzione  dell'attivita'
          d'impresa, con una dotazione di 300  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. 
              2. Il  Fondo  e'  finalizzato  al  salvataggio  e  alla
          ristrutturazione di imprese titolari di marchi  storici  di
          interesse nazionale iscritte nel registro di  cui  all'art.
          185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e
          delle societa' di capitali, aventi un numero di  dipendenti
          non inferiore a  250,  che  si  trovino  in  uno  stato  di
          difficolta' economico-finanziaria  come  individuate  sulla
          base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al  comma  5,
          ovvero di imprese che, indipendentemente dal  numero  degli
          occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
          per l'interesse nazionale. 
              2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di
          sei mesi della cassa integrazione di  cui  all'articolo  44
          del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
          Fondo opera per i costi da  sostenersi  dalla  societa'  in
          relazione alla proroga medesima  ed  indipendentemente  dal
          numero dei dipendenti della societa' interessata.  In  tali
          casi, la  procedura  di  licenziamento  gia'  avviata  deve
          intendersi sospesa per il  periodo  di  operativita'  della
          proroga  della  cassa  integrazione   per   consentire   la
          finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
          produttiva. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
          Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  1,
          attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese
          che versano nelle condizioni di cui al comma 2,  effettuati
          a condizioni di mercato, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
          recante orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a
          promuovere  gli  investimenti  per  il  finanziamento   del
          rischio  nonche'   attraverso   misure   di   sostegno   al
          mantenimento dei livelli  occupazionali,  in  coordinamento
          con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e  passive
          del lavoro. 
              4. Le imprese che versano nella condizione  di  cui  al
          comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo  di  cui  al
          presente articolo, notificano al Ministero  dello  sviluppo
          economico le informazioni relative a: 
                a) le  azioni  che  intendono  porre  in  essere  per
          ridurre gli impatti occupazionali,  ad  esempio  attraverso
          incentivi all'uscita,  prepensionamenti,  riallocazione  di
          addetti  all'interno   dell'impresa   o   del   gruppo   di
          appartenenza dell'impresa; 
                b) le imprese che abbiano gia' manifestato  interesse
          all'acquisizione  della  societa'   o   alla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa ovvero  le  azioni  che  intendono
          porre in essere per trovare un possibile acquirente,  anche
          mediante attrazione di investitori stranieri; 
                c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una
          proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero
          degli asset da parte degli stessi. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di  gestione  e  di
          funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso
          ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal
          presente  articolo,  dando  priorita'  alle   domande   che
          impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e  sullo
          sviluppo del sistema produttivo. 
              6.  L'articolo  185-ter  del  decreto  legislativo   10
          febbraio  2005,  n.  30,  e'  abrogato.  Il  primo  periodo
          dell'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, e' abrogato. 
              7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020  mediante  utilizzo  delle  risorse
          rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui  al
          comma 6; quanto a 70 milioni di euro per  l'anno  2020,  ai
          sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del  comma  231  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. - 1. - 230. Omissis. 
              231. Per le finalita' di cui al comma 228 e'  istituito
          nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico un fondo con una dotazione pari a 25  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). -  1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito  Fondo).
          Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e  priorita'
          periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
          finanziamento di programmi  e  interventi  con  un  impatto
          significativo  in  ambito  nazionale  sulla  competitivita'
          dell'apparato produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
                a) la promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
                b) il rafforzamento della struttura  produttiva,  [in
          particolare del Mezzogiorno,]  il  riutilizzo  di  impianti
          produttivi e il rilancio di aree che versano in  situazioni
          di  crisi  complessa  di  rilevanza  nazionale  tramite  la
          sottoscrizione di accordi di programma; 
                c) la promozione della presenza internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
                c-bis) interventi in favore di imprese  in  crisi  di
          grande dimensione. 
                c-bis) la definizione e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto  dall'articolo 3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3 -bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 107
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 107. - 1. - 2. Omissis. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione,  nonche'  quello  delle  regioni  di   cui
          all'articolo  349,  tenuto  conto  della  loro   situazione
          strutturale, economica e sociale; 
                b) gli aiuti destinati a promuovere la  realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure a porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia
          di uno Stato membro; 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
                d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  232  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. - 1. - 231. Omissis. 
              232. Per favorire le iniziative  di  collaborazione  su
          larga scala d'impatto  significativo  sulla  competitivita'
          dell'industria  nazionale  ed  europea,  il  fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che assume la denominazione di «  Fondo  IPCEI  »,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
          euro nel 2021. Il  Fondo  IPCEI  puo'  intervenire  per  il
          sostegno finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla
          realizzazione di importanti progetti  di  comune  interesse
          europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  b),
          del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,
          intrapresi in tutti gli ambiti di intervento  strategico  e
          le catene di valore individuati dalla Commissione  europea.
          Ferme restando le disposizioni adottate per  la  disciplina
          del sostegno pubblico prestato nell'ambito  dell'importante
          progetto di interesse  comune  europeo  nel  settore  della
          microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma  203,
          della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          criteri generali per l'intervento e  il  funzionamento  del
          Fondo IPCEI nonche' per la concessione  delle  agevolazioni
          alle imprese che partecipano agli  importanti  progetti  di
          interesse comune europeo di cui ai commi 230 e  231.  Sulla
          base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
          autorizzazione della Commissione  europea  adottate  per  i
          progetti interessati, i singoli  interventi  sono  attivati
          con decreti del Ministro dello sviluppo economico. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2426  del  codice
          civile: 
              «Art.  2426   (Criteri   di   valutazione).   -   Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 
                1) le immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
                3) l'immobilizzazione che, alla data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore. Il  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica  effettuata;  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
                Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
                4) le immobilizzazioni consistenti in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
                Quando la partecipazione e'  iscritta  per  la  prima
          volta in base al metodo del patrimonio netto, il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
                Negli esercizi successivi le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
                5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi  di
          sviluppo  aventi  utilita'   pluriennale   possono   essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
                6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo  con
          il consenso, ove  esistente,  del  collegio  sindacale,  se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto.  L'ammortamento  dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
                7) il disaggio e l'aggio su  prestiti  sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
                8) i crediti e i debiti  sono  rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
                8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in  valuta
          sono iscritte al cambio a  pronti  alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio; i conseguenti  utili  o  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile  netto  e'  accantonato  in  apposita   riserva   non
          distribuibile fino al realizzo. Le attivita'  e  passivita'
          in valuta non monetarie devono essere  iscritte  al  cambio
          vigente al momento del loro acquisto; 
                9) le rimanenze, i titoli e le attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  "primo
          entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito;  se
          il valore cosi' ottenuto differisce in misura  apprezzabile
          dai  costi  correnti  alla  chiusura   dell'esercizio,   la
          differenza deve essere indicata,  per  categoria  di  beni,
          nella nota integrativa; 
                11) i lavori in corso su ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
                11-bis) gli strumenti finanziari derivati,  anche  se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
                12). 
              Ai fini della presente Sezione, per la  definizione  di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
              Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  primo
          comma,   numero   11-bis),   sono   considerati   strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
                a) il contratto sia stato concluso  e  sia  mantenuto
          per soddisfare le  esigenze  previste  dalla  societa'  che
          redige il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo
          delle merci; 
                b) il contratto sia stato destinato a tale scopo  fin
          dalla sua conclusione; 
                c) si prevede che il contratto sia eseguito  mediante
          consegna della merce. 
              Il fair value e' determinato con riferimento: 
                a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
          per i quali e' possibile individuare facilmente un  mercato
          attivo; qualora il valore di  mercato  non  sia  facilmente
          individuabile  per   uno   strumento,   ma   possa   essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
                b) al valore che risulta da  modelli  e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
              Il fair value non e' determinato se l'applicazione  dei
          criteri indicati al  quarto  comma  non  da'  un  risultato
          attendibile.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 102, 102-bis e 103
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali).  -  1.  Le
          quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili  a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 
              2. La deduzione e' ammessa in misura  non  superiore  a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti   stabiliti   con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, ridotti alla meta' per  il  primo  esercizio.  I
          coefficienti sono stabiliti per categorie di beni  omogenei
          in base al normale periodo di  deperimento  e  consumo  nei
          vari settori produttivi. 
              3. 
              4.  In  caso  di  eliminazione  di  beni   non   ancora
          completamente ammortizzati  dal  complesso  produttivo,  il
          costo residuo e' ammesso in deduzione. 
              5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore  a
          516,46 euro e'  consentita  la  deduzione  integrale  delle
          spese di acquisizione  nell'esercizio  in  cui  sono  state
          sostenute. 
              6.   Le    spese    di    manutenzione,    riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino imputate ad incremento  del  costo  dei  beni  ai
          quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5  per
          cento del costo  complessivo  di  tutti  i  beni  materiali
          ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio  dal
          registro dei beni ammortizzabili; per le imprese  di  nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio, sul costo complessivo quale  risulta  alla  fine
          dell'esercizio.  L'eccedenza  e'   deducibile   per   quote
          costanti nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici
          settori produttivi possono essere  stabiliti,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri
          e modalita' di  deduzione.  Resta  ferma  la  deducibilita'
          nell'esercizio di competenza dei compensi periodici  dovuti
          contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
          beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
          del limite percentuale sopra indicato. 
              7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione   finanziaria
          l'impresa  concedente  che  imputa  a  conto  economico   i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun esercizio  nella  misura  risultante  dal  relativo
          piano   di   ammortamento   finanziario.   Per    l'impresa
          utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
          locazione   finanziaria,   a   prescindere   dalla   durata
          contrattuale prevista,  la  deduzione  e'  ammessa  per  un
          periodo  non  inferiore   alla   meta'   del   periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del comma 2, in  relazione  all'attivita'  esercitata
          dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione
          e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.  Per
          i beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),  la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del comma 2. La quota di interessi impliciti  desunta
          dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96. 
              8. Per le aziende date in affitto  o  in  usufrutto  le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
          di ammortamento sono commisurate al  costo  originario  dei
          beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
          deducibili  fino  a  concorrenza  del  costo   non   ancora
          ammortizzato  ovvero,  se  il  concedente  non  ha   tenuto
          regolarmente il registro dei beni  ammortizzabili  o  altro
          libro o registro secondo le modalita' di  cui  all'articolo
          13 del decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  695,
          considerando gia' dedotte, per il 50  per  cento  del  loro
          ammontare, le quote relative  al  periodo  di  ammortamento
          gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma  non
          si applicano nei casi di deroga  convenzionale  alle  norme
          dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo
          di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. 
              9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
          finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego   e
          manutenzione  relativi  ad  apparecchiature  terminali  per
          servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
          alla lettera gg) del comma 1  dell'articolo  1  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  deducibili  nella
          misura  dell'80  per  cento.  La  percentuale  di  cui   al
          precedente periodo e' elevata al  100  per  cento  per  gli
          oneri  relativi  ad  impianti  di  telefonia  dei   veicoli
          utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di
          autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
          veicolo.». 
              «Art.  102-bis   (Ammortamento   dei   beni   materiali
          strumentali per l'esercizio di alcune attivita'  regolate).
          -  1.  Le  quote  di  ammortamento   dei   beni   materiali
          strumentali  per  l'esercizio  delle   seguenti   attivita'
          regolate sono deducibili  nella  misura  determinata  dalle
          disposizioni del presente  articolo,  ferma  restando,  per
          quanto   non   diversamente   stabilito,   la    disciplina
          dell'articolo 102: 
                a) distribuzione e trasporto di gas naturale  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere  n)  e  ii),  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2000,  n.  164  di  attuazione  della
          direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per  il  mercato
          interno del gas; 
                b) distribuzione  di  energia  elettrica  e  gestione
          della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
          di  cui  all'articolo  2  commi  14  e  20,   del   decreto
          legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  di  attuazione  della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica. 
              2.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni
          materiali  strumentali  per  l'esercizio  delle   attivita'
          regolate di cui al comma 1 sono deducibili  in  misura  non
          superiore a quella che si ottiene dividendo  il  costo  dei
          beni per la durata delle rispettive vite utili  cosi'  come
          determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas, e riducendo il  risultato  del  20  per
          cento: 
                a)  nelle  tabelle   1   e   2,   rubricate   "durata
          convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed  allegate
          alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre  2004,
          n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005,  n.  206,
          rispettivamente   per   l'attivita'    di    trasporto    e
          distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in
          bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004  si
          assume una vita utile pari a 50 anni; 
                b) nell'appendice  1  della  relazione  tecnica  alla
          delibera  30  gennaio  2004,  n.  5  per   l'attivita'   di
          trasmissione  e   distribuzione   di   energia   elettrica,
          rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei
          cespiti". 
              3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare
          riferimento  ai  fini   di   cui   al   comma   2   decorre
          dall'esercizio di entrata in funzione,  anche  se  avvenuta
          presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si  modifica
          per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote
          di ammortamento del costo dei beni di cui al comma  1  sono
          deducibili a partire dall'esercizio di entrata in  funzione
          del  bene  e,  per  i  beni  ceduti  o  devoluti   all'ente
          concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il
          trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 
              4. 
              5. Le eventuali modifiche delle vite utili  di  cui  al
          comma 2, deliberate ai fini  tariffari  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in
          vigore della presente disposizione, rilevano anche ai  fini
          della   determinazione   delle   quote   di    ammortamento
          deducibili. 
              6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
          indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la
          deduzione delle quote di ammortamento  compete  all'impresa
          utilizzatrice; alla formazione del  reddito  imponibile  di
          quella  concedente  concorrono  esclusivamente  i  proventi
          finanziari impliciti nei canoni  di  locazione  finanziaria
          determinati in ciascun esercizio  nella  misura  risultante
          dal piano di ammortamento finanziario. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          esclusivamente  ai  beni  classificabili  nelle   categorie
          omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas. Per i beni non classificabili in  tali  categorie
          continua ad applicarsi l'articolo 102. 
              8.   Per   i   costi    incrementativi    capitalizzati
          successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui  al
          comma 1 le quote di ammortamento sono determinate  in  base
          alla vita utile residua dei beni.». 
              «Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1.  Le
          quote  di   ammortamento   del   costo   dei   diritti   di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei processi, formule e informazioni  relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico sono deducibili in misura non superiore  al  50
          per cento del costo; quelle relative al  costo  dei  marchi
          d'impresa sono deducibili in misura  non  superiore  ad  un
          diciottesimo del costo. 
              2. Le quote di ammortamento del costo  dei  diritti  di
          concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo  del
          bilancio sono  deducibili  in  misura  corrispondente  alla
          durata di utilizzazione  prevista  dal  contratto  o  dalla
          legge. 
              3. Le quote di ammortamento del  valore  di  avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 
              3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi contabili internazionali di cui al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002,  la  deduzione  del  costo  dei  marchi
          d'impresa  e  dell'avviamento  e'   ammessa   alle   stesse
          condizioni e con gli stessi  limiti  annuali  previsti  dai
          commi 1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al  conto
          economico. 
              4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
          102.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 5-bis,  6  e  7
          del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              «Art. 5 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
          - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B) dell'articolo 2425 del  codice  civile,  con  esclusione
          delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
          13), nonche' dei componenti positivi e negativi  di  natura
          straordinaria derivanti da trasferimenti di  azienda  o  di
          rami di azienda, cosi' come risultanti dal conto  economico
          dell'esercizio. 
              2. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
              3.  Tra  i  componenti  negativi  non  si   considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'articolo 11 del presente decreto; la  quota  interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
              5. Indipendentemente dalla effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa.». 
              «Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
          netta  delle  societa'   di   persone   e   delle   imprese
          individuali). - 1. Per i soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera b),  la  base  imponibile  e'  determinata
          dalla  differenza  tra  l'ammontare  dei  ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a),  b),  f)  e  g),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          delle  variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui   agli
          articoli 92 e 93 del medesimo testo  unico,  e  l'ammontare
          dei costi delle materie prime, sussidiarie  e  di  consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione anche finanziaria dei beni strumentali  materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale dipendente e assimilato; i costi,  i  compensi  e
          gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)  a
          5),dell'articolo  11  del  presente   decreto;   la   quota
          interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta  dal
          contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono  comunque  alla  formazione  del  valore   della
          produzione, fatta eccezione per quelli  correlati  a  costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione valevoli per la determinazione del  reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale. 
              1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma   1,   che
          determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo  e'
          determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma,   in   regime   di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre periodi d'imposta  e  deve  essere  comunicata  con  la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile.». 
              «Art. 6 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e altri enti e societa'  finanziari).  -
          1. Per gli intermediari finanziari, salvo  quanto  previsto
          nei successivi commi, la  base  imponibile  e'  determinata
          dalla  somma  algebrica  delle  seguenti  voci  del   conto
          economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
          provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
          decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: 
                a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi; 
                b) ammortamenti dei beni materiali e  immateriali  ad
          uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
                c) altre spese amministrative per un importo pari  al
          90 per cento. 
                c-bis) rettifiche  e  riprese  di  valore  nette  per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari, diversi dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          abilitati allo  svolgimento  dei  servizi  di  investimento
          indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo 20 dello  stesso  decreto,
          assume rilievo la differenza tra la somma  degli  interessi
          attivi e proventi assimilati relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni  attive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la  somma
          degli interessi passivi e oneri  assimilati  relativi  alle
          operazioni di riporto e  di  pronti  contro  termine  e  le
          commissioni   passive   riferite   ai   servizi    prestati
          dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
                a) interessi netti; 
                b) risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe; 
                c) costi per servizi di produzione di banconote; 
                d) risultato netto della redistribuzione del  reddito
          monetario; 
                e) ammortamenti delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
                f) spese di amministrazione, nella misura del 90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504. Per le societa'  di  intermediazione
          mobiliare di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi  passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura  del  96  per  cento  del  loro  ammontare.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria  e
          assimilati, la base imponibile e'  determinata  aggiungendo
          al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
          differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
          gli interessi passivi e  oneri  assimilati.  Gli  interessi
          passivi  concorrono  alla  formazione  del   valore   della
          produzione  nella  misura  del  96  per  cento   del   loro
          ammontare.». 
              «Art. 7 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le  imprese
          di  assicurazione,  la  base  imponibile   e'   determinata
          apportando alla somma dei risultati del conto  tecnico  dei
          rami danni (voce 29) e del  conto  tecnico  dei  rami  vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: 
                a) gli ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
                b) i dividendi (voce 33) sono  assunti  nella  misura
          del 50 per cento. 
                b-bis) le perdite, le svalutazioni e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              2.  I  componenti  positivi  e  negativi   della   base
          imponibile si assumono con riferimento  agli  ammontari  di
          competenza  dell'esercizio,  al  netto  delle  cessioni  in
          riassicurazione  e  con  esclusione  di   qualsiasi   spesa
          relativa al personale dipendente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine  di
          sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza  epidemiologica
          "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
          favore dei soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  e  di
          lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari  di  partita
          IVA, di cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
          sui redditi. 
              2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1  non
          spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'  risulti
          cessata alla data di presentazione dell'istanza di  cui  al
          comma 8, agli enti pubblici  di  cui  all'articolo  74,  ai
          soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico  delle
          imposte sui redditi e ai  contribuenti  che  hanno  diritto
          alla percezione delle indennita'  previste  dagli  articoli
          27,  e  38  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
              3. Il contributo spetta esclusivamente ai  titolari  di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. Il contributo a fondo perduto  spetta  a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
              5.  L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                a) venti per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                b) quindici per cento per i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                c) dieci per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              6.  L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
              7. Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
          soggetti  interessati  presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
              9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8   contiene   anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
              10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il  suo
          contenuto informativo, i  termini  di  presentazione  della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              11.   Sulla   base   delle    informazioni    contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778  "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Per le successive attivita' di controllo  dei  dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              13.   Qualora   successivamente   all'erogazione    del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
              14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
          parte non  spettante  si  applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
              15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
          6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del  comma  199  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1. - 1. - 198. Omissis. 
              199.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  17
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          12-quater. Omissis. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.».