Art. 60 bis 
 
Ridefinizione dei piani di ammortamento  dei  finanziamenti  ricevuti
  dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito  agevolato,
gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e'
concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che  si  trovino
in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle  rate  previste
dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma
intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in  possesso
dei requisiti di cui al comma 3  e  che  ne  facciano  richiesta,  la
possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di  un
nuovo piano di  ammortamento  decennale,  decorrente  dalla  data  di
presentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  al
presente articolo. 
  2. Il nuovo piano di ammortamento prevede  il  pagamento  integrale
delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti  dal
piano originario di ammortamento, a titolo di  interessi  di  mora  e
sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni  di  cui  all'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  che
rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo  piano
di ammortamento. 
  3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e'  riservato
alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui  si  e'
verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di  rimborso  e
fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio
di cui al presente articolo; 
  b) aver regolarmente approvato e depositato  presso  la  competente
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  i  bilanci
di esercizio dal momento in cui si e' verificata la  prima  morosita'
nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione
della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo; 
  c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento  e
aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto
e  della  sua  effettiva  realizzazione  da  parte  del  Ministero  o
dell'ente  convenzionato  incaricato   di   eseguire   le   verifiche
tecnico-contabili, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di
quelli previsti dalla  lettera  c),  e'  attestata  dall'istante  con
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui  al
comma 1,  nonche'  i  termini  massimi  per  la  presentazione  della
relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative
nei  cui  confronti  sia  stata  gia'  adottata   la   revoca   delle
agevolazioni in ragione  della  morosita'  nella  restituzione  delle
rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse  e  reiterate
morosita'. 
  6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia'  adottato,
purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo. 
  7. Restano escluse dai benefici di  cui  al  presente  articolo  le
societa'  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si trovino in una delle  condizioni
previste dal regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  o  dal  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  27  luglio  1999,  n.  297   (Riordino   della
          disciplina e snellimento delle procedure  per  il  sostegno
          della ricerca scientifica e tecnologica, per la  diffusione
          delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori): 
              «Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca).  -  1.  Le
          attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli
          strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo  per  le
          agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo,  che
          opera con le modalita' contabili di cui al soppresso  Fondo
          speciale per la ricerca applicata. La gestione del  FAR  e'
          articolata in una  sezione  relativa  agli  interventi  nel
          territorio  nazionale  e  in  una   sezione   relativa   ad
          interventi nelle  aree  depresse.  Al  FAR  affluiscono,  a
          decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti  iscritti  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica  all'unita'  previsionale
          di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata". 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per
          la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. Omissis. 
              2. In caso di  revoca  degli  interventi,  disposta  ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica   anche   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di  una
          somma  in  misura  da  due  a   quattro   volte   l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo del regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 57. 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  recante
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi  imprese   in   stato   di   insolvenza,   a   norma
          dell'articolo 1 della legge 30  luglio  1998,  n.  274»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  9
          agosto 1999, n. 185.