Art. 60 bis Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e' concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo. 2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento. 3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e' riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo; b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo; c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), e' attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita'. 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia' adottato, purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo. 7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le societa' che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori): «Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca). - 1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata". 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. Omissis. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. Omissis.». - Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il riferimento al testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 57. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 agosto 1999, n. 185.