Art. 61 
 
          Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento 
                      delle camere di commercio 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare   il   processo   di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere  di  commercio
disciplinati dal  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
concludono con l'insediamento degli  organi  della  nuova  camera  di
commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi
delle camere di commercio che non hanno  completato  il  processo  di
accorpamento, ad esclusione del  collegio  dei  revisori  dei  conti,
decadono dal trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di  cui  al
presente comma e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Regione interessata, nomina,  con  proprio  decreto,  un  commissario
straordinario  per  le  camere  coinvolte  in  ciascun  processo   di
accorpamento. 
  2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei  conti,  gli  organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che  sono  scaduti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  decadono  dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentita  la  regione  interessata,  nomina   un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non  si  applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
  3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, e' abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
e' sostituito dal seguente: «3. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sono quelle  individuate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e  tutte  le  altre  sedi  delle  camere  di
commercio accorpate.» 
  5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo  economico»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 5, le parole:  «previa  approvazione  del  Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero». 
  6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Le  Giunte
delle camere di  commercio,  costituite  a  seguito  di  processi  di
accorpamento conclusi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o  piu'  vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza  equilibrata  delle
circoscrizioni  territoriali  coinvolte  nei  medesimi  processi   di
accorpamento.». 
    b) al comma 5, la lettera c), e' sostituita dalla  seguente:  «c)
al fine di assicurare sul territorio il mantenimento  e  lo  sviluppo
dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione  delle
attivita' e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte
le sedi della camera di commercio.». 7.  All'articolo  12,  comma  4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «e, per le camere  di
commercio accorpate, i criteri con cui  garantire  la  rappresentanza
equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi  associative,  almeno
per i settori che hanno in tale organo  piu'  di  un  rappresentante»
sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 10 (Riordino delle funzioni e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  un  decreto  legislativo  per  la  riforma
          dell'organizzazione, delle  funzioni  e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, anche mediante  la  modifica  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata   dal   decreto
          legislativo 15 febbraio  2010,  n.  23,  e  il  conseguente
          riordino  delle  disposizioni  che  regolano  la   relativa
          materia. Il decreto legislativo e'  adottato  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) determinazione del diritto annuale a carico  delle
          imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo
          28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                b) ridefinizione delle  circoscrizioni  territoriali,
          con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60
          mediante accorpamento di due o piu'  camere  di  commercio;
          possibilita' di mantenere la singola  camera  di  commercio
          non accorpata sulla base di una soglia dimensionale  minima
          di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o  annotate  nel
          registro  delle  imprese,  salvaguardando  la  presenza  di
          almeno una camera di commercio in ogni regione,  prevedendo
          la istituibilita'  di  una  camera  di  commercio  in  ogni
          provincia autonoma e citta' metropolitana e,  nei  casi  di
          comprovata rispondenza a  indicatori  di  efficienza  e  di
          equilibrio  economico,  tenendo  conto  delle  specificita'
          geo-economiche  dei  territori   e   delle   circoscrizioni
          territoriali  di   confine,   nonche'   definizione   delle
          condizioni in presenza delle quali possono essere istituite
          le unioni regionali  o  interregionali;  previsione,  fermo
          restando  il  predetto  limite  massimo  di  circoscrizioni
          territoriali, dei presupposti per l'eventuale  mantenimento
          delle camere di commercio nelle  province  montane  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.  56,
          e, anche in deroga alle  soglie  dimensionali  minime,  nei
          territori montani delle regioni insulari privi di  adeguate
          infrastrutture   e   collegamenti   pubblici   stradali   e
          ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere
          di  commercio  accorpate  la  neutralita'   fiscale   delle
          operazioni derivanti dai processi di accorpamento  e  dalla
          cessione   e   dal   conferimento   di   immobili   e    di
          partecipazioni,  da   realizzare   attraverso   l'eventuale
          esenzione da tutte le  imposte  indirette,  con  esclusione
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
                c) ridefinizione dei compiti e  delle  funzioni,  con
          particolare  riguardo  a  quelle  di   pubblicita'   legale
          generale e di settore, di  semplificazione  amministrativa,
          di tutela del mercato, limitando e individuando gli  ambiti
          di attivita' nei quali svolgere la funzione  di  promozione
          del territorio e dell'economia locale, nonche'  attribuendo
          al sistema camerale specifiche competenze,  anche  delegate
          dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con
          altre    amministrazioni    pubbliche,     limitando     le
          partecipazioni  societarie  a  quelle  necessarie  per   lo
          svolgimento delle funzioni  istituzionali  nonche'  per  lo
          svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a  tal
          fine   esplicitando   criteri   specifici   e   vincolanti,
          eliminando progressivamente  le  partecipazioni  societarie
          non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da
          soggetti privati; 
                d) riordino delle competenze relative alla  tenuta  e
          valorizzazione del registro delle imprese presso le  camere
          di commercio, con particolare  riguardo  alle  funzioni  di
          promozione della trasparenza del mercato e  di  pubblicita'
          legale delle imprese, garantendo la  continuita'  operativa
          del  sistema  informativo  nazionale  e  l'unitarieta'   di
          indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il  ruolo
          di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 
                e) definizione da parte del Ministero dello  sviluppo
          economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali  di
          qualita' delle prestazioni delle camere  di  commercio,  in
          relazione a ciascuna  funzione  fondamentale,  ai  relativi
          servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di
          un sistema  di  monitoraggio  di  cui  il  Ministero  dello
          sviluppo economico si  avvale  per  garantire  il  rispetto
          degli standard; 
                f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e
          delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa
          quella sui criteri  di  elezione,  in  modo  da  assicurare
          un'adeguata consultazione delle imprese, e  sul  limite  ai
          mandati, nonche'  delle  unioni  regionali,  delle  aziende
          speciali e delle societa'  controllate;  individuazione  di
          criteri che  garantiscano,  in  caso  di  accorpamento,  la
          rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi
          associative delle camere di commercio accorpate,  favorendo
          il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino  della
          disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo  la
          gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei
          revisori dei conti; definizione di  limiti  al  trattamento
          economico  dei  vertici  amministrativi  delle  camere   di
          commercio e delle aziende speciali; 
                g) introduzione di  una  disciplina  transitoria  che
          tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di
          entrata in vigore della presente legge; 
                h) introduzione di  una  disciplina  transitoria  che
          assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con  riguardo
          ai progetti  in  corso  per  la  promozione  dell'attivita'
          economica  all'estero,  e  il  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali  e  che  contempli  poteri  sostitutivi   per
          garantire la completa attuazione del processo  di  riforma,
          anche  mediante  la  nomina  di  commissari  in   caso   di
          inadempienza da parte delle camere di commercio. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro delegato per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  previa  acquisizione  del  parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione  dello
          schema di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Lo schema di  decreto  legislativo
          e' successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione
          dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari, che si pronunciano  nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente  il  testo  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale  termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere
          adottato. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  e
          della procedura di cui al presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
          correttive.». 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219
          recante «Attuazione della delega  di  cui  all'articolo  10
          della legge 7 agosto 2015, n. 124, per  il  riordino  delle
          funzioni e del finanziamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  Repubblica  italiana  del  25  novembre
          2016, n. 276. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 della  legge  12
          dicembre 2002, n. 273  (Misure  per  favorire  l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza): 
              «Art. 38 (Misure concernenti le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura).  -  1.  In  caso  di
          ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli  delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
          di dare continuita' alla attivita'  degli  organi,  la  cui
          composizione assicura la tutela degli  interessi  economici
          rappresentati  dalle  imprese,  i  consigli  continuano  ad
          esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei  mesi
          a decorrere dalla loro scadenza. 
              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  il  trattamento
          economico del personale gia' appartenente ai ruoli  di  cui
          alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125
          e a quello di cui al regio  decreto  25  gennaio  1937,  n.
          1203, in  servizio  presso  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  pari  a  2.580.000  euro  annui,   attualmente
          sostenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, e' posto a  carico  del  bilancio  di  detto
          Ministero  e  il  relativo  trattamento   previdenziale   e
          assistenziale resta disciplinato dagli  articoli  2,  primo
          comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  2,
          pari a  2.580.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si
          provvede mediante utilizzo delle proiezioni  per  gli  anni
          2003 e  2004  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2002-2004,   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale di base di  parte  corrente  "Fondo  speciale"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2002,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          attivita' produttive. 
              4. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  il  trattamento
          economico del personale di cui al comma 2, in posizione  di
          comando presso altre amministrazioni, e' posto a carico  di
          queste ultime e il  relativo  trattamento  previdenziale  e
          assistenziale resta disciplinato dagli  articoli  2,  primo
          comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. 
              5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di  cui
          al  comma  2  e'  disciplinato  dal  contratto   collettivo
          nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto  Ministeri,
          fatto  salvo,  sotto  forma  di   assegno   personale   non
          riassorbibile,  il  maggiore   trattamento   economico   in
          godimento   alla   stessa   data.    All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, determinato  in  44.415
          euro a  decorrere  dall'anno  2003,  si  provvede  mediante
          utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003  e  2004  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
          al Ministero delle attivita' produttive.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere  di  commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura,   di    seguito
          denominate:  "camere  di  commercio",  sono  enti  pubblici
          dotati di autonomia  funzionale  che  volgono,  nell'ambito
          della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
          del principio di sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione, funzioni di interesse generale  per  il
          sistema delle imprese, curandone  lo  sviluppo  nell'ambito
          delle economie locali. 
              2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali
          delle camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  di
          seguito denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi
          strumentali costituiscono  il  sistema  camerale  italiano.
          Fanno parte  altresi'  del  sistema  camerale  italiano  le
          camere di commercio italiane all'estero e estere in  Italia
          legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
              3. Le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  sono  quelle  individuate  dal   decreto   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  16   febbraio   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.
          Per le camere di  commercio  di  cui  all'allegato  B)  del
          suddetto decreto sono sedi delle  camere  di  commercio  le
          sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio
          accorpate. 
              4. 
              5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono
          proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
          dei    componenti,    l'accorpamento    delle    rispettive
          circoscrizioni   territoriali   o   le   modifiche    delle
          circoscrizioni  stesse.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, e'  istituita  la
          camera  di  commercio  derivante  dall'accorpamento   delle
          circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono
          approvate  le  eventuali  modifiche  delle   circoscrizioni
          territoriali delle  camere  di  commercio  esistenti  fermo
          restando il  numero  massimo  di  60  e  la  necessita'  di
          mantenere l'equilibrio economico finanziario  per  ciascuna
          delle camere interessate. 
              5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di  carattere
          patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di
          immobili e  partecipazioni,  connessi  alle  operazioni  di
          accorpamento delle camere di commercio o di modifica  delle
          loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni  di
          accorpamento delle aziende speciali, sono  esenti  da  ogni
          imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta  sul  valore
          aggiunto. 
              5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato  per
          ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad  acta,
          scelto tra i segretari generali delle camere  di  commercio
          accorpate   o   tra   il   personale   dirigenziale   delle
          amministrazioni pubbliche, con il compito  di  adottare  la
          norma statutaria di composizione  del  nuovo  Consiglio  ai
          sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di
          costituzione del consiglio della nuova camera di  commercio
          e di attuare le azioni propedeutiche  per  la  costituzione
          del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le
          modalita'  per  la  successione  nei   rapporti   giuridici
          esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso
          per l'espletamento del proprio incarico. 
              5-quater. Abrogato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
          competenza, svolgono le funzioni relative a: 
                a) pubblicita' legale generale e di settore  mediante
          la  tenuta  del  registro  delle  imprese,  del  Repertorio
          economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli
          altri registri ed albi attribuiti alle camere di  commercio
          dalla legge; 
                b) formazione e gestione del fascicolo informatico di
          impresa  in  cui   sono   raccolti   dati   relativi   alla
          costituzione, all'avvio ed  all'esercizio  delle  attivita'
          dell'impresa, nonche' funzioni di punto  unico  di  accesso
          telematico  in  relazione   alle   vicende   amministrative
          riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio'  delegate  su
          base legale o convenzionale; 
                c) tutela del  consumatore  e  della  fede  pubblica,
          vigilanza e controllo sulla  sicurezza  e  conformita'  dei
          prodotti e sugli strumenti soggetti alla  disciplina  della
          metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle  tariffe,
          rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
          per l'esportazione in quanto specificamente previste  dalla
          legge; 
                d) sostegno alla competitivita' delle imprese  e  dei
          territori  tramite  attivita'  d'informazione  economica  e
          assistenza tecnica alla creazione di imprese  e  start  up,
          informazione,   formazione,   supporto   organizzativo    e
          assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
          ai  mercati  internazionali  nonche'   collaborazione   con
          ICEAgenzia    per    la     promozione     all'estero     e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   SACE,
          SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e  le
          ricadute  operative  a   livello   aziendale   delle   loro
          iniziative; sono in ogni caso  escluse  dai  compiti  delle
          Camere di commercio le attivita' promozionali  direttamente
          svolte all'estero; 
                d-bis)  valorizzazione   del   patrimonio   culturale
          nonche'   sviluppo   e   promozione   del    turismo,    in
          collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
          ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio  le
          attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 
                d-ter) competenze in  materia  ambientale  attribuite
          dalla normativa  nonche'  supporto  alle  piccole  e  medie
          imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 
                e) orientamento al lavoro e  alle  professioni  anche
          mediante  la  collaborazione  con  i  soggetti  pubblici  e
          privati competenti, in coordinamento con il Governo  e  con
          le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare: 
                  1) la tenuta e la gestione, senza  oneri  a  carico
          dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i  diritti
          di  segreteria  a  carico  delle  imprese,   del   registro
          nazionale   per   l'alternanza   scuola-lavoro    di    cui
          all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
          sulla base di accordi  con  il  Ministero  dell'Istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e  con  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali; 
                  2)  la  collaborazione  per  la  realizzazione  del
          sistema di certificazione  delle  competenze  acquisite  in
          contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
          di alternanza scuola-lavoro; 
                  3)  il  supporto  all'incontro  domanda-offerta  di
          lavoro, attraverso servizi informativi  anche  a  carattere
          previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
          a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei  Centri
          per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 
                  4) il sostegno  alla  transizione  dalla  scuola  e
          dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e  lo
          sviluppo di servizi, in particolare telematici, a  supporto
          dei processi di placement svolti dalle Universita'; 
                f) assistenza e supporto alle imprese  in  regime  di
          libera concorrenza da realizzare in regime  di  separazione
          contabile.  Dette  attivita'   sono   limitate   a   quelle
          strettamente   indispensabili   al   perseguimento    delle
          finalita' istituzionali del sistema camerale e non  possono
          essere finanziate al  di  fuori  delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 18 comma 1 lettera b); 
                g)  ferme  restando  quelle  gia'  in  corso   o   da
          completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
          ed   altri   soggetti   pubblici   e   privati    stipulate
          compatibilmente con la normativa europea.  Dette  attivita'
          riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
          della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
          al  placement   e   all'orientamento,   della   risoluzione
          alternativa delle controversie. Le  stesse  possono  essere
          finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con  oneri  a
          carico delle controparti non inferiori al 50%. 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
          comma 3, per le attivita' di cui al comma  2,  lettere  a),
          b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g)  non  possono  essere
          richiesti oneri aggiuntivi alle imprese  al  di  fuori  dei
          diritti di segreteria di cui all'articolo 18. 
              3. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a  consorzi  e,  nel  rispetto  delle
          previsioni del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.175,
          recante  il  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
          partecipazione pubblica, a societa', dandone  comunicazione
          al Ministero dello sviluppo economico. 
              5. Le camere di  commercio,  nel  rispetto  dei  limiti
          previsti dalla presente legge e di  criteri  di  equilibrio
          economico  e  finanziario,  possono   costituire,   dandone
          comunicazione al Ministero  dello  sviluppo  economico,  in
          forma  singola  o  associata,  aziende  speciali   operanti
          secondo le norme del diritto privato. Le  aziende  speciali
          delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
          di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. 
              7. La programmazione degli  interventi  in  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia  nell'ambito  del
          programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo  11,
          comma 1,  lettera  c)  e'  formulata  in  coerenza  con  la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  citata
          legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
          della camera di commercio ed e' composta dal  presidente  e
          da un numero di membri  pari  a  5  per  le  camere  i  cui
          consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del
          comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le  camere  i  cui
          consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b)  del
          comma 1, dello stesso  articolo  10.  Dei  suddetti  membri
          almeno quattro devono essere eletti in  rappresentanza  dei
          settori dell'industria, del commercio,  dell'artigianato  e
          dell'agricoltura. Nell'elezione  dei  membri  della  giunta
          ciascun consigliere puo' esprimere un numero di  preferenze
          non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. 
              2. La giunta dura in carica cinque anni in  coincidenza
          con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
          rinnovabile per una sola volta. 
              3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
          che, in caso di assenza o impedimento  del  presidente,  ne
          assume temporaneamente le funzioni. 
              3-bis. Le Giunte delle camere di commercio,  costituite
          a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data
          di entrata in vigore della presente disposizione,  nominano
          tra i propri membri uno o piu' vice presidenti al  fine  di
          garantire    la    rappresentanza     equilibrata     delle
          circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi
          di accorpamento. 
              4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
          su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti
          che si intendono trattare. 
              5. La giunta, oltre a  predisporre  per  l'approvazione
          del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il
          preventivo economico, il suo aggiornamento  e  il  bilancio
          d'esercizio: 
                a)  adotta   i   provvedimenti   necessari   per   la
          realizzazione del programma di attivita' in base  a  quanto
          previsto dalla presente  legge,  dalle  relative  norme  di
          attuazione, dallo statuto e dai regolamenti; 
                b) delibera,  nei  limiti  fissati  dall'articolo  2,
          commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di  commercio
          a consorzi, societa', associazioni, gestioni di  aziende  e
          servizi speciali e sulla  costituzione  di  gestioni  e  di
          aziende speciali e sulle dismissioni societarie; 
                c)  al  fine  di   assicurare   sul   territorio   il
          mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri
          generali  per  l'organizzazione  delle  attivita'   e   dei
          servizi, in particolare quelli promozionali,  in  tutte  le
          sedi della camera di commercio. 
              6. La giunta adotta ogni altro atto per  l'espletamento
          delle funzioni e delle attivita'  previste  dalla  presente
          legge e dallo statuto  che  non  rientri  nelle  competenze
          riservate dalla legge o dallo statuto  al  consiglio  o  al
          presidente. 
              7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle  materie
          di competenza del consiglio. In tali casi la  deliberazione
          e' sottoposta al consiglio  per  la  ratifica  nella  prima
          riunione successiva.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12  della  citata
          legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  12  (Costituzione  del  consiglio).   -   1.   I
          componenti   del    consiglio    sono    designati    dalle
          organizzazioni rappresentative delle  imprese  appartenenti
          ai settori di cui all'articolo 10, comma 2,  nonche'  dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    dalle
          associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e
          degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
          6. 
              2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
          al comma 1, per ciascuno dei settori  di  cui  all'articolo
          10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla  loro
          rappresentativita'   nell'ambito    della    circoscrizione
          territoriale della camera di commercio  interessata,  sulla
          base degli indicatori previsti dall'articolo 10,  comma  3.
          Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui  al
          comma 1 sono depositati  presso  la  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura   ai   fini   dello
          svolgimento delle opportune verifiche relative  a  tutti  i
          dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalita'
          telematiche e digitali, ad  una  piattaforma  appositamente
          predisposta  dal  sistema  informativo  delle   camere   di
          commercio  a  cui  possono  accedere,  oltre   la   Regione
          competente e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  i
          soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che
          ne garantiscano  l'identificazione.  Ai  fini  del  calcolo
          degli  indicatori  di  rappresentativita'  sono  presi   in
          considerazione i soli  associati  che  nell'ultimo  biennio
          abbiano versato almeno una quota associativa di importo non
          meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche
          in caso di apparentamento le  organizzazioni  presentano  i
          dati disgiuntamente. 
              3. E' fatta salva la possibilita'  per  le  imprese  di
          essere iscritte a piu' associazioni;  in  tale  caso,  esse
          sono rappresentate  da  ciascuna  delle  associazioni  alle
          quali   sono   iscritte,   considerandole   con   un   peso
          proporzionalmente ridotto ai fini della  rappresentativita'
          delle associazioni stesse. 
              4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al  comma
          1 dell'articolo 14, con particolare riferimento  ai  tempi,
          ai criteri e alle  modalita'  relativi  alla  procedura  di
          designazione   dei   componenti   il   consiglio,   nonche'
          all'elezione  dei  membri  della  giunta.  Con  le   stesse
          modalita' sono apportate le successive  modifiche.  Con  il
          medesimo  decreto  sono  individuati  i  criteri  con   cui
          determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle
          quali  le  quote  associative   sono   ritenute   meramente
          simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'. 
              5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
          regionale. 
              6.  Qualora  le  organizzazioni   non   provvedano   ad
          effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
          indicate  al  decreto  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo,  la  designazione  o  le   designazioni   vengono
          richieste     all'organizzazione     o     all'associazione
          immediatamente successiva in termini di  rappresentativita'
          nell'ambito dello stesso  settore.  In  caso  di  ulteriore
          inerzia  da  parte  delle  organizzazioni  individuate,  il
          presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
          il componente o i componenti del consiglio camerale tra  le
          personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
          della  circoscrizione  territoriale  con   riferimento   al
          settore che deve  essere  rappresentato.  Le  modalita'  di
          applicazione del presente comma nel caso di  apparentamento
          sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
              7. Il  consiglio  puo'  comunque  svolgere  le  proprie
          funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
          dimissionari singoli componenti, purche'  siano  in  carica
          almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 
              8. I consigli nominati ai sensi del  presente  articolo
          possono prevedere nello statuto  disposizioni  relative  al
          rinnovo dei consigli stessi mediante elezione  diretta  dei
          componenti  in  rappresentanza  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2,  da  parte  dei  titolari  o  dei
          rappresentanti legali delle imprese iscritte  nel  registro
          di cui all'articolo 8. 
              9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce con proprio decreto le modalita' per  l'elezione
          di cui al comma 8, prevedendo in particolare: 
                a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o
          attraverso il ricorso a supporti telematici che  consentano
          il rispetto della segretezza del voto medesimo; 
                b) l'attribuzione del voto plurimo  in  relazione  al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
                c) la ripartizione  proporzionale  per  liste  e  per
          settori delle rappresentanze.».