Art. 61 bis Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta' 1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attivita' d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.