Art. 62 
 
           Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 
 
  1. All'articolo  61  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole  imprese  ai
sensi  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano  in  difficolta'  ai
sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
purche' le stesse: 
      a) non siano soggette a procedure concorsuali  per  insolvenza,
oppure 
      b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che  al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa  abbia  rimborsato  il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
      c) non abbiano ricevuto aiuti per  la  ristrutturazione,  salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano  piu'  soggette
al piano di ristrutturazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti  di  cui
          agli articoli da 54 a 60 non possono essere  concessi  alle
          imprese che erano gia' in difficolta', ai  sensi  dell'art.
          2,  punto  18  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
          Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE)  n.
          702/2014 della  Commissione  e  all'art.  3,  punto  5  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla  data
          del 31 dicembre 2019. 
              1-bis. In deroga al comma  1  gli  aiuti  di  cui  agli
          articoli  da  54  a  60  possono   essere   concessi   alle
          microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014, che risultavano in difficolta'  ai  sensi  del
          medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
          purche' le stesse: 
                a) non siano soggette  a  procedure  concorsuali  per
          insolvenza, oppure 
                b) non abbiano ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio,
          salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa
          abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la  garanzia;
          oppure 
                c)   non    abbiano    ricevuto    aiuti    per    la
          ristrutturazione, salvo che al  momento  della  concessione
          dell'aiuto  non   siano   piu'   soggette   al   piano   di
          ristrutturazione. 
              2. Gli aiuti di cui agli  articoli  da  54  a  60  sono
          concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti  concessi
          sotto  forma  di  agevolazioni  fiscali,  il   termine   di
          concessione dell'aiuto coincide con la  data  in  cui  deve
          essere   presentata   da   parte   del   beneficiario    la
          dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 
              3. La concessione degli aiuti di cui agli  articoli  da
          54 a 60 e'  subordinata  all'adozione  della  decisione  di
          compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
          europea,  ai  sensi  dell'art.   108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  e  al  rispetto  delle
          condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
          1. 
              4.  Il  Dipartimento  delle  politiche  europee   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede,  entro  7
          giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
          notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di  ottenere  la
          preventiva autorizzazione  della  Commissione  europea,  ai
          sensi  dell'art.  107  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, per tutte  le  successive  misure  che
          saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il  medesimo
          Dipartimento   provvede   altresi'    alla    registrazione
          esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
          a 60 nel  registro  di  cui  all'art.  52  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  come  modificato  dall'art.  64,
          nonche'  nei   registri   aiuti   di   Stato   SIAN-Sistema
          Informativo Agricolo Nazionale  e  SIP  A-Sistema  Italiano
          della Pesca e dell'Acquacoltura. 
              5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli
          aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e
          pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi  inerenti
          al registro nazionale aiuti di Stato  di  cui  all'art.  52
          della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  come  modificato
          dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca
          gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in  analogia
          con  il  presente  comma,  attraverso   rispettivamente   i
          registri SIAN - Sistema Informativo  Agricolo  Nazionale  e
          SIPA- Sistema Italiano  della  Pesca  e  dell'Acquacoltura.
          Restano fermi in capo agli enti che adottano  le  misure  e
          agli enti  che  concedono  gli  aiuti  gli  obblighi  e  le
          responsabilita' di monitoraggio e  relazione  di  cui  alla
          sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54  a
          60 si applica la disposizione di cui all'art. 53. 
              7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono
          in ogni caso superare le soglie  massime  per  beneficiario
          ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro  aiuto,
          da qualunque  fonte  proveniente,  anche  ove  concesso  da
          soggetti diversi da quelli di cui ai predetti  articoli.  A
          tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli
          articoli  da   54   a   60   verificano,   anche   mediante
          autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di
          importo  complessivamente  superiore  alle  soglie  massime
          consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 63.»