Art. 62 Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019, purche' le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di ristrutturazione.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019, purche' le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di ristrutturazione. 2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. 5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'art. 53. 7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 63.»