Art. 63 
 
         Semplificazione procedimenti assemblee condominiali 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:  «9-bis.  Le  deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi  di  cui  al   presente   articolo   e   degli   eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono  valide
se approvate con un numero di voti  che  rappresenti  la  maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.». 
  1-bis. All'articolo 66  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere  l'indicazione
del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le  seguenti:  «o,
se  prevista  in  modalita'  di  videoconferenza,  della  piattaforma
elettronica sulla quale  si  terra'  la  riunione  e  dell'ora  della
stessa»; 
  b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
  «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale,
previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea
puo' avvenire in  modalita'  di  videoconferenza.  In  tal  caso,  il
verbale, redatto dal segretario e  sottoscritto  dal  presidente,  e'
trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini  con  le  medesime
formalita' previste per la convocazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 119 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal  presente
          art. e dagli articoli 51, 57-bis e 80 della presente  legge
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51. 
              - Si riporta il testo dell'art. 66 del regio decreto 30
          marzo 1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice civile e disposizioni transitorie), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 66. - L'assemblea, oltre che annualmente  in  via
          ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135  del
          codice,  puo'  essere  convocata   in   via   straordinaria
          dall'amministratore quando questi lo ritiene  necessario  o
          quando ne e' fatta richiesta da almeno  due  condomini  che
          rappresentino un sesto del  valore  dell'edificio.  Decorsi
          inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
          possono provvedere direttamente alla convocazione. 
              In  mancanza  dell'amministratore,  l'assemblea   tanto
          ordinaria quanto  straordinaria  puo'  essere  convocata  a
          iniziativa di ciascun condomino. 
              L'avviso   di   convocazione,   contenente    specifica
          indicazione dell'ordine del giorno, deve essere  comunicato
          almeno  cinque  giorni  prima  della   data   fissata   per
          l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo   di   posta
          raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  tramite
          consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
          dell'ora della riunione o,  se  prevista  in  modalita'  di
          videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla  quale
          si terra' la riunione e dell'ora della stessa. In  caso  di
          omessa, tardiva  o  incompleta  convocazione  degli  aventi
          diritto, la deliberazione  assembleare  e'  annullabile  ai
          sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti
          o assenti perche' non ritualmente convocati. 
              L'assemblea in seconda convocazione  non  puo'  tenersi
          nel medesimo giorno solare della prima. 
              L'amministratore ha facolta' di fissare  piu'  riunioni
          consecutive  in   modo   da   assicurare   lo   svolgimento
          dell'assemblea in  termini  brevi,  convocando  gli  aventi
          diritto con un unico avviso  nel  quale  sono  indicate  le
          ulteriori   date   ed   ore   di   eventuale   prosecuzione
          dell'assemblea validamente costituitasi. 
              Anche ove non espressamente  previsto  dal  regolamento
          condominiale, previo consenso  di  tutti  i  condomini,  la
          partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita'  di
          videoconferenza. In  tal  caso,  il  verbale,  redatto  dal
          segretario e  sottoscritto  dal  presidente,  e'  trasmesso
          all'amministratore e a tutti i condomini  con  le  medesime
          formalita' previste per la convocazione.»