Art. 63
Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi di cui al presente articolo e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide
se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».
1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione
del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o,
se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma
elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della
stessa»;
b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale,
previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea
puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il
verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e'
trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime
formalita' previste per la convocazione».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 119 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
art. e dagli articoli 51, 57-bis e 80 della presente legge
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51.
- Si riporta il testo dell'art. 66 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 66. - L'assemblea, oltre che annualmente in via
ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, puo' essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o
quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
dell'ora della riunione o, se prevista in modalita' di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale
si terra' la riunione e dell'ora della stessa. In caso di
omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai
sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti
o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni
consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la
partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di
videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal
segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso
all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime
formalita' previste per la convocazione.»