Art. 63 bis 
 
            Disposizioni urgenti in materia condominiale. 
        Differimento del termine per adeguamenti antincendio 
 
  1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo  1130  del  codice
civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  da
COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2020. 
  2. E' rinviato di sei mesi dal termine  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli  adempimenti
e adeguamenti antincendio previsti per  il  6  maggio  2020,  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
30 del 5 febbraio 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1130 del codice civile: 
              «Art.  1130   (Attribuzioni   dell'amministratore).   -
          L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'art. 1129  e
          dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 
                1)   eseguire   le   deliberazioni    dell'assemblea,
          convocarla annualmente per  l'approvazione  del  rendiconto
          condominiale di cui all'art. 1130-bis e curare l'osservanza
          del regolamento di condominio; 
                2)  disciplinare  l'uso  delle  cose  comuni   e   la
          fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne
          sia  assicurato  il  miglior  godimento  a   ciascuno   dei
          condomini; 
                3)  riscuotere  i  contributi  ed  erogare  le  spese
          occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
          dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 
                4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti
          comuni dell'edificio; 
                5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
                6)  curare  la  tenuta  del  registro   di   anagrafe
          condominiale  contenente   le   generalita'   dei   singoli
          proprietari e dei titolari di diritti reali  e  di  diritti
          personali di godimento, comprensive del  codice  fiscale  e
          della residenza o domicilio, i dati catastali  di  ciascuna
          unita'  immobiliare,  nonche'  ogni  dato   relativo   alle
          condizioni di sicurezza delle parti  comuni  dell'edificio.
          Ogni   variazione   dei   dati   deve   essere   comunicata
          all'amministratore in forma scritta entro sessanta  giorni.
          L'amministratore,  in   caso   di   inerzia,   mancanza   o
          incompletezza delle  comunicazioni,  richiede  con  lettera
          raccomandata le informazioni  necessarie  alla  tenuta  del
          registro di anagrafe. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          omessa o incompleta risposta,  l'amministratore  acquisisce
          le  informazioni  necessarie,  addebitandone  il  costo  ai
          responsabili; 
                7) curare la tenuta del registro  dei  verbali  delle
          assemblee,   del    registro    di    nomina    e    revoca
          dell'amministratore e del  registro  di  contabilita'.  Nel
          registro  dei  verbali  delle   assemblee   sono   altresi'
          annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea,
          le deliberazioni nonche' le brevi  dichiarazioni  rese  dai
          condomini  che  ne  hanno  fatto  richiesta;  allo   stesso
          registro e' allegato  il  regolamento  di  condominio,  ove
          adottato.    Nel    registro    di    nomina    e    revoca
          dell'amministratore sono annotate, in  ordine  cronologico,
          le  date  della  nomina   e   della   revoca   di   ciascun
          amministratore del  condominio,  nonche'  gli  estremi  del
          decreto in caso di provvedimento giudiziale.  Nel  registro
          di contabilita' sono annotati in ordine cronologico,  entro
          trenta  giorni  da  quello  dell'effettuazione,  i  singoli
          movimenti in entrata  ed  in  uscita.  Tale  registro  puo'
          tenersi anche con modalita' informatizzate; 
                8) conservare tutta la documentazione  inerente  alla
          propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini
          sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio  e  del
          condominio; 
                9) fornire  al  condomino  che  ne  faccia  richiesta
          attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli  oneri
          condominiali e delle eventuali liti in corso; 
                10) redigere il rendiconto condominiale annuale della
          gestione  e   convocare   l'assemblea   per   la   relativa
          approvazione entro centottanta giorni.»