Art. 65 
 
             Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 
                  del decreto-legge n. 18 del 2020 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma  6  lettere
a) e  c)  e  comma  8,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la  proroga  della
moratoria  opera  automaticamente  senza  alcuna  formalita',   salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano  ancora  state
ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo
56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle  predette
misure di sostegno  finanziario  secondo  le  medesime  condizioni  e
modalita' previste dal medesimo articolo 56. 
  3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle  misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il  termine
di diciotto mesi per l'avvio delle  procedure  esecutive  di  cui  al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza  delle
misure di sostegno di cui al citato  comma  2,  come  modificato  dal
presente articolo. 
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
comma  1,  le  parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  integrate  le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte  con  la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Le
risorse della citata sezione speciale che allo  scadere  dei  termini
per  la  presentazione  della  richiesta   di   escussione   di   cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi  dovessero  risultare  eccedenti  le  esigenze  della
sezione speciale sono  impiegate  per  l'ordinaria  operativita'  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  56   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 56 (Misure di sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
          - 1. Ai fini del presente art. l'epidemia  da  COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
          turbamento  dell'economia,  ai  sensi  dell'art.  107   del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2. Al fine di sostenere  le  attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari previsti  dall'art.  106
          del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre
          1993,  n.  385,  e  degli  altri  soggetti  abilitati  alla
          concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di
          sostegno finanziario: 
                a) per le aperture  di  credito  a  revoca  e  per  i
          prestiti  accordati  a  fronte  di  anticipi   su   crediti
          esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,
          a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
          accordati, sia per la parte utilizzata sia per  quella  non
          ancora utilizzata, non possono essere revocati in  tutto  o
          in parte fino al 31 gennaio 2021; 
                b)  per  i  prestiti   non   rateali   con   scadenza
          contrattuale prima del 31 gennaio  2021  i  contratti  sono
          prorogati, unitamente ai rispettivi  elementi  accessori  e
          senza alcuna formalita',  fino  al  31  gennaio  2021  alle
          medesime condizioni; 
                c) per i mutui e gli altri finanziamenti  a  rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 31 gennaio 2021 e' sospeso  sino  al  31
          gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni
          oggetto di  sospensione  e'  dilazionato,  unitamente  agli
          elementi  accessori  e  senza  alcuna  formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
              3. La comunicazione prevista al comma  2  e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'art. 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di
          aver subito in via temporanea carenze di  liquidita'  quale
          conseguenza  diretta  della  diffusione  dell'epidemia   da
          COVID-19. 
              4. Possono beneficiare delle misure di cui al  comma  2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
                a) per un importo pari al 33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del  31   gennaio   2021,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
                b) per un importo pari al 33 per cento i  prestiti  e
          gli altri finanziamenti la cui  scadenza  e'  prorogata  ai
          sensi del comma 2, lettera b); 
                c) per un importo pari al 33  per  cento  le  singole
          rate dei mutui  e  degli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
          il 31 gennaio 2021 e che siano state sospese ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di  cui
          al comma 6 ha natura sussidiaria ed e'  concessa  a  titolo
          gratuito. La garanzia copre  i  pagamenti  contrattualmente
          previsti per interessi e  capitale  dei  maggiori  utilizzi
          delle linee di credito e dei prestiti,  delle  rate  o  dei
          canoni di  leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
          prorogati di  cui  al  comma  6.  Per  ciascuna  operazione
          ammessa alla garanzia viene accantonato,  a  copertura  del
          rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %  dell'importo
          garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 
              8. L'escussione della garanzia  puo'  essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing sospesi  sino  al  31  gennaio
          2021. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
              9. Il Fondo di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
              10. Il soggetto creditore beneficiario  della  garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
              11. La garanzia prevista dal  presente  art.  opera  in
          conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea
          prevista  ai  sensi  dell'art.   108   del   Trattato   sul
          Funzionamento  dell'Unione   Europea.   Entro   30   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          art. si provvede ai sensi dell'art. 126.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  37-bis  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni
          a sofferenza alla Centrale  dei  rischi  e  ai  sistemi  di
          informazioni creditizie). - 1. Fino al 31 gennaio 2021,  le
          segnalazioni a  sofferenza  effettuate  dagli  intermediari
          alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui  alla
          delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
          risparmio del 29 marzo 1994, come  modificata  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  27  luglio
          2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle  misure  di
          sostegno finanziario di  cui  all'art.  56,  comma  2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono
          state concesse. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  ai
          sistemi di informazioni creditizie dei  quali  fanno  parte
          altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e  ai
          quali gli intermediari partecipano su base volontaria.» 
              - Il testo dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
          dell'Unione europea e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 3. 
              - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 64.