Art. 67 
 
                        Riassetto gruppo SACE 
 
  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  puo'  essere
destinata  alla  copertura  di   operazioni   di   trasferimento   di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
Cassa depositi e prestiti (CDP)  S.p.A.,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sottoposto  alla
registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto  del
gruppo  SACE  e  il  valore  di  trasferimento  delle  partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento  del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si  da'  corso
tramite titoli di  Stato,  anche  appositamente  emessi,  nel  limite
massimo di 4.500 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti  da  ogni  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attivita'  previste  dal  presente  articolo   della   consulenza   e
assistenza di esperti di provata esperienza  nel  limite  massimo  di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  del  comma  17  dell'art.  27  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,
          modificato  dalla  presente   legge,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 27. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art.  2  (Misure  per  il  sostegno  all'esportazione,
          all'internazionalizzazione  e   agli   investimenti   delle
          imprese). - 1. All'art. 6 del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i
          seguenti: "SACE S.p.A.  favorisce  l'internazionalizzazione
          del settore produttivo italiano, privilegiando gli  impegni
          nei settori strategici per l'economia italiana  in  termini
          di  livelli  occupazionali  e  ricadute  per   il   sistema
          economico del Paese, nonche'  gli  impegni  per  operazioni
          destinate  a  Paesi  strategici  per  l'Italia.   Ai   fini
          dell'internazionalizzazione sono da considerare  strategici
          anche la filiera agricola nazionale, i settori del  turismo
          e dell'agroalimentare italiano, il settore  tessile,  della
          moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme  per  la
          vendita on line dei prodotti del made in Italy,  le  camere
          di commercio italiane all'estero, le fiere, i  congressi  e
          gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo
          dei mercati, la formazione e il made in Italy  nei  settori
          dello    sport,    della    cultura,    dell'arte,    della
          cinematografia, della musica,  della  moda,  del  design  e
          dell'agroalimentare."; 
                b)  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,
          9-sexies,  9-septies  e  9-octies   sono   sostituiti   dai
          seguenti: 
                  "9-bis. SACE S.p.A. assume  gli  impegni  derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
                  9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie  e  le
          coperture assicurative da cui derivano gli impegni  di  cui
          al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato.  Il
          rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative  che
          sono  in   grado   di   determinare   elevati   rischi   di
          concentrazione  verso  singole   controparti,   gruppi   di
          controparti connesse o paesi di destinazione,  rispetto  al
          portafoglio complessivamente assicurato da  SACE  S.p.A.  e
          dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   e'
          preventivamente  autorizzato  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato  per  il
          sostegno pubblico all'esportazione istituito ai  sensi  del
          comma 9-sexies. Il decreto del Ministro  e'  sottoposto  al
          controllo preventivo di legittimita' e  alla  registrazione
          della  Corte  dei  conti.  Le  garanzie  e   le   coperture
          assicurative prevedono che la  richiesta  di  indennizzo  e
          qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a
          SACE S.p.A. 
                  9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo a copertura degli impegni assunti  dallo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo.  Tale  fondo  e'
          alimentato con i premi riscossi da SACE  S.p.A.  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  come  determinate
          dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I  premi  di
          cui al periodo  precedente  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  in
          spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e'  affidata
          a  SACE  S.p.A.  che  opera   secondo   adeguati   standard
          prudenziali  di  gestione   del   rischio.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi  a  SACE
          S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo
          e' autorizzata l'apertura di  apposito  conto  corrente  di
          tesoreria centrale. 
                  9-quinquies. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e SACE  S.p.A.  disciplinano  con  convenzione,  di
          durata  decennale,  approvata  con  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    e    sottoposta     alla
          registrazione della Corte dei conti: 
                    a)  lo  svolgimento  da  parte  di  SACE   S.p.A.
          dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
          gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; 
                    b) le procedure per il rilascio delle garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
          non e' prevista l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 
                    c) la gestione, anche  per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
          inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A.  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
          previste  nella  polizza  di  assicurazione,   nonche'   la
          gestione    delle    fasi    successive    al     pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                    d) le modalita' con  le  quali  e'  richiesto  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo per la quota di pertinenza e  le  modalita'
          di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
          impegni assunti da SACE S.p.A.,  nonche'  la  remunerazione
          della garanzia stessa; 
                    e) le modalita'  di  informazione  preventiva  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          ordine alle deliberazioni dell'organo  competente  di  SACE
          S.p.A. relative agli impegni da assumere  o  assunti,  alle
          altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
          di  impegni,  incluso  il  sistema  aziendale  di   deleghe
          decisionali, alla gestione degli impegni in essere e  delle
          richieste di indennizzo; 
                    f) la trasmissione periodica  e  a  richiesta  di
          informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui  al
          comma 9-sexies  e  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica,  riguardo  all'andamento   delle
          operazioni a cui si riferiscono gli impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del comma 9-bis; 
                    g) ogni altra modalita'  operativa  rilevante  ai
          fini dell'assunzione e gestione degli  impegni  di  cui  al
          comma 9-bis; 
                    h) le modalita' di  gestione  da  parte  di  SACE
          S.pA. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi  in
          cui sono investite le riserve tecniche,  sulla  base  delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                    i) le modalita'  di  trasferimento  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze dei premi  riscossi  da  SACE
          S.pA. per conto di questo ai sensi del comma  9-quater,  al
          netto delle commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  e  la
          determinazione delle suddette commissioni; 
                    l)  l'eventuale  definizione  di  un  livello  di
          patrimonializzazione minimo. 
                  9-sexies.  E'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze il Comitato per  il  sostegno
          finanziario  pubblico  all'esportazione.  Il  Comitato   e'
          copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un  suo
          delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e'  composto  da  sei  membri,  oltre  i  copresidenti.   I
          componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che,  in
          caso di impedimento, li sostituiscono,  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dal Ministero dell'interno, dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali.   Ciascun
          componente partecipa alla riunione con diritto di voto.  Il
          presidente del Comitato puo' invitare  a  partecipare  alle
          riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di  altri
          enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le  materie
          all'ordine del giorno. Per  lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita', il Comitato puo'  avvalersi  dell'ausilio  delle
          amministrazioni componenti il Comitato  e  puo'  richiedere
          pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni.  Il
          funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          amministrazioni  componenti  il  Comitato.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del  tesoro,
          Direzione VI - assicura lo svolgimento  delle  funzioni  di
          segreteria del Comitato. Ai  componenti  del  Comitato  non
          spettano  compensi,  indennita'   o   emolumenti   comunque
          denominati, ne' rimborsi  di  spese.  Dall'istituzione  del
          Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                  9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
          proposta di SACE  S.p.A.,  delibera  il  piano  annuale  di
          attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce  l'ammontare
          progettato di operazioni da assicurare, suddivise per  aree
          geografiche e macro-settori, evidenziando  l'importo  delle
          operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del
          Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  del  comma
          9-ter, nonche' il  sistema  dei  limiti  di  rischio  (Risk
          Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
          migliori pratiche del settore bancario e  assicurativo,  la
          propensione  al  rischio,  le  soglie  di  tolleranza,  con
          particolare   riguardo   alle   operazioni   che    possono
          determinare elevati rischi di concentrazione verso  singole
          controparti, gruppi di  controparti  connesse  o  paesi  di
          destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche'  i
          processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
          Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei  limiti  di
          rischio  sono   approvati,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE). 
                  9-octies. Il Comitato per il  sostegno  finanziario
          pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
          al comma 9-septies, esprime il  parere  di  competenza  per
          l'autorizzazione da rilasciarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, nei casi  di  cui  al  comma
          9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
          dell'operazione deliberata da SACE  S.pA.  e  del  relativo
          impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF  e  alla
          convenzione  di  cui  al  comma  9-quinquies,  nonche'   il
          rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.  Il  Comitato
          esamina ogni elemento rilevante ai fini  del  funzionamento
          del  sistema  di  sostegno  pubblico   all'esportazione   e
          all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
          formulando proposte."; 
                c)  dopo  il  comma  14,  e'  inserito  il  seguente:
          "14-bis. Ai fini del  sostegno  e  rilancio  dell'economia,
          SACE S.p.A. e' abilitata  a  rilasciare,  a  condizioni  di
          mercato  e  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
          Europea,  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi   incluse
          controgaranzie verso i confidi, in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia, per finanziamenti sotto  qualsiasi  forma  concessi
          alle  imprese  con  sede   in   Italia,   entro   l'importo
          complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
          cui al presente comma e' svolta con  contabilita'  separata
          rispetto alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata  di
          diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma
          la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di  SACE
          S.p.A. Non e'  ammesso  il  ricorso  diretto  dei  soggetti
          finanziatori alla garanzia dello  Stato.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con il Ministro dello sviluppo  economico,
          sono definiti criteri, modalita' e condizioni del  rilascio
          da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui  al  presente
          comma e dell'operativita' della garanzia  dello  Stato,  in
          conformita' alla  normativa  dell'Unione  europea,  e  sono
          altresi' individuate le attivita' che  SACE  S.p.A.  svolge
          per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Gli impegni assunti e le operazioni  deliberate  dal
          consiglio di amministrazione  di  SACE  S.p.A.  nonche'  le
          garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata
          in vigore del  presente  decreto  sulla  base  delle  norme
          previgenti  rispetto  a  quelle  modificate  dal  comma  1,
          lettera b), del presente  articolo,  e  delle  disposizioni
          primarie  e  secondarie  relative  o   collegate,   restano
          regolate   dalle   medesime   norme   e   dalle    medesime
          disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e  6  del
          presente articolo. 
              3. Gli impegni assunti e le operazioni  deliberate  dal
          consiglio di amministrazione  di  SACE  S.p.A.  nonche'  le
          garanzie rilasciate dallo Stato nel  periodo  intercorrente
          tra la data di entrata in vigore del presente decreto e  il
          31 dicembre 2020, sono e restano  regolate  dalle  norme  e
          dalle convenzioni vigenti alla  data  del  7  aprile  2020,
          salvo quanto previsto ai  commi  4,  5  e  7  del  presente
          articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'art.  6
          del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come
          modificato ai sensi del comma 1, una  volta  completata  la
          procedura di nomina dei suoi  componenti  con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sostituisce  il
          Comitato di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze del 13 febbraio 2015, n.  3245  e  successive
          modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano
          le disposizioni in base alle quali  gli  impegni  derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea
          sono assunti da SACE S.p.A.  e  dallo  Stato  nella  misura
          rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento
          del capitale e degli interessi di ciascun impegno,  secondo
          quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge  n.  269  del
          2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le
          risorse del fondo istituito ai sensi del previgente art. 6,
          comma  9  bis,  del  decreto  legge  n.   269   del   2003,
          confluiscono nel fondo  istituito  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 9-quater del decreto  legge  n.  269  del  2003  come
          modificato dal comma 1 del presente articolo. 
              4.  Per  effetto  della  presente   disposizione   sono
          garantite dallo Stato, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
          all'art. 6, comma 9-bis e seguenti,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come  vigente  alla
          data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel  settore
          crocieristico,  specificamente   indicate   nella   tabella
          allegata al presente decreto: 
                a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'art.  2
          della delibera CIPE n. 75/2019; 
                b) operazioni  ammissibili  alla  garanzia  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 2, della Delibera CIPE  n.  75/2019,  le
          cui istanze sono state gia' presentate da SACE S.p.A.; 
                c) ulteriori operazioni deliberate  da  SACE  S.p.A.,
          entro  la  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
          decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi  di
          euro. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'anno  2020,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,   e'
          autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in  favore
          di SACE  S.p.A.,  di  cui  all'art.  6,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come
          vigente alla data del 6 aprile 2020,  con  concessione  del
          limite speciale  di  cui  all'art.  7.8  della  Convenzione
          approvata con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti: 
                a) per il settore crocieristico,  la  garanzia  dello
          Stato  in  favore  di  SACE  S.p.A.  su  nuove   operazioni
          deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di  cui
          alla lettera a) del comma 4  non  puo'  eccedere  l'importo
          massimo in termini di flusso di tre miliardi  di  euro;  il
          totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE  S.p.A.
          e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere
          la quota massima del 40 per cento  dell'intero  portafoglio
          rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A.
          e ceduto allo Stato; 
                b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato  in
          favore di SACE S.p.A. su nuove  operazioni,  esclusivamente
          con controparte sovrana,  deliberate  nel  corso  dell'anno
          2020 non puo' eccedere  l'importo  massimo  in  termini  di
          flusso   di   cinque   miliardi   di   euro;   il    totale
          dell'esposizione cumulata conservata da SACE  S.p.A.  e  di
          quella ceduta allo Stato sul settore non puo'  eccedere  la
          quota massima del  29  per  cento  dell'intero  portafoglio
          rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A.
          e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso
          entro  15  giorni  dalla  richiesta  -  limitatamente  alla
          congruita'  del  premio  riconosciuto   allo   Stato,   nel
          principio della condivisione dei rischi e tenuto conto  dei
          necessari accantonamenti prudenziali alla  luce  del  nuovo
          scenario  di  rischiosita'  sistemica  e  di  una  maggiore
          concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui
          all'art. 6, comma 9-bis,  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020. 
              6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          e' riassicurato dallo Stato  il  novanta  per  cento  degli
          impegni in essere  a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.
          derivanti dall'attivita' assicurativa  e  di  garanzia  dei
          rischi definiti non di mercato dalla normativa  dell'Unione
          Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia'  stata
          presentata la richiesta di indennizzo  o  per  i  quali  e'
          stato  comunicato  a  SACE  S.p.A.  il  verificarsi,  o  la
          minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro
          o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli  per
          i quali e' stata  rilasciata  garanzia  dello  Stato  prima
          dell'entrata in vigore del presente  decreto  -  ovvero  ai
          sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in
          cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
          SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La
          gestione di tali attivi e' affidata a SACE  S.p.A.  che  si
          attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto legge, il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e SACE S.p.A. possono  procedere  ad  una  verifica
          della  coerenza  tra  l'ammontare  delle  riserve  tecniche
          trasferite e la riassicurazione dello Stato,  tenuto  conto
          dell'assenza di remunerazione di questa. 
              7. Il novanta per cento degli impegni assunti  da  SACE
          S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata  in
          vigore del presente decreto  e  il  31  dicembre  2020,  ad
          esclusione di quelli di cui ai commi 4  e  5,  puo'  essere
          riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, che approva altresi'  la  forma  di  remunerazione
          concordata con SACE S.p.A.,  sentito  il  Comitato  di  cui
          all'art. 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo. La remunerazione  della  riassicurazione
          di cui al periodo precedente  e'  versata  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnata  in  spesa  ed
          essere  versata  sul  conto  di  tesoreria  istituito   dal
          previgente art. 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del
          2003.". 
              8. Ai fini del calcolo della percentuale per  la  quale
          e' prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7  si
          computa anche la quota degli impegni garantiti dallo  Stato
          ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269
          del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo
          che per ogni impegno,  esclusa  la  quota  riassicurata  da
          terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7  sia  pari
          alla misura del novanta per cento degli impegni assunti  da
          SACE S.p.A. 
              9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore
          del presente decreto, SACE S.p.A.  trasmette  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul
          capitale e la  dotazione  patrimoniale  che  si  renderanno
          disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente
          articolo, al fine della valutazione  sull'impiego  di  tali
          risorse per il sostegno alle imprese. 
              10. Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  di
          convenzione, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          puo' affidare, con  apposito  disciplinare,  a  societa'  a
          totale  partecipazione  pubblica  un  incarico  di  studio,
          consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel
          limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              11. L'art. 53 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          e' abrogato.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   3   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (SACE S.p.A. e  Commissione  per  la  vigilanza
          sulla Cassa depositi e prestiti). - 1. SACE S.p.A. concorda
          con Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  (CDP  S.p.A.)  le
          strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare
          le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia  del  sistema
          di sostegno all'esportazione  e  all'internazionalizzazione
          delle imprese e di rilancio dell'economia. 
              2. In  considerazione  del  ruolo  strategico  di  SACE
          S.p.A.  per   l'attuazione   delle   misure   di   sostegno
          all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese
          e di rilancio degli investimenti: 
                a)  CDP  S.p.A.  concorda  preventivamente   con   il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentito   il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, l'esercizio dei diritti di  voto  derivanti
          dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per  le  deliberazioni
          di nomina degli organi sociali, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze agisce di concerto con il  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
                b) CDP S.p.A. consulta preventivamente  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze in merito  ad  operazioni  di
          gestione della partecipazione in  SACE  S.p.A.  diverse  da
          quella di cui alla lettera a); 
                c) SACE  S.p.A.  non  e'  soggetta  all'attivita'  di
          direzione e coordinamento di CDP S.p.A.; 
                d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  in  ordine  alle  decisioni
          aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione  delle
          misure di  rilancio  degli  investimenti,  con  particolare
          riferimento  alle  decisioni  relative  all'assunzione   di
          impegni e al recupero dei crediti; 
                e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e il Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale in  ordine  alle
          decisioni  aziendali  rilevanti   ai   fini   dell'efficace
          attuazione       delle       misure       di       sostegno
          all'internazionalizzazione delle imprese,  con  particolare
          riferimento  alle  decisioni  relative  all'assunzione   di
          impegni e  al  recupero  dei  crediti,  e  ivi  incluse  le
          decisioni relative alla Simest S.p.A.; 
                f)  SACE  S.p.A.,  nella  predisposizione  del  piano
          annuale di attivita', tiene conto delle linee  guida  e  di
          indirizzo   strategico   in   materia   di   promozione   e
          internazionalizzazione delle imprese assunte  dalla  cabina
          di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri  e
          della cooperazione  internazionale  e  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico, di cui all'art. 14,  comma  18-bis  del
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              3. Restano fermi i poteri  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di
          Simest S.p.A., ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 10, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132. 
              3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'art. 3
          del testo unico delle leggi  riguardanti  l'Amministrazione
          della Cassa dei  depositi  e  prestiti,  di  cui  al  regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453,  puo'  avvalersi,  d'intesa
          con i Presidenti delle  Camere,  delle  necessarie  risorse
          strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.»