Art. 68 
 
                 P.I.R. - Modifiche alla disciplina 
               dei piani di risparmio a lungo termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  i  piani  di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo  13-bis,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 101 dell'art.  1  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 100. Omissis. 
              101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo   termine   si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  30.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'art. 6 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato art. 6 del decreto  legislativo  n.
          461 del 1997. Per i piani di risparmio a lungo  termine  di
          cui all'art. 13-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n.  157,  gli  investitori  possono
          destinare somme o valori per un  importo  non  superiore  a
          150.000 euro all'anno e a 1.500.000  euro  complessivi.  Ai
          soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i  limiti
          di cui al presente comma. Per i piani di risparmio a  lungo
          termine  di  cui  all'art.   13-bis,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  gli
          investitori possono destinare somme o valori per un importo
          non superiore a 300.000 euro all'anno e  a  1.500.000  euro
          complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88  e  92  non  si
          applicano i limiti di cui al presente comma. 
              Omissis.»