Art. 69 
 
          Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione  dell'eccezionale   congiuntura   economica   connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    «2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di  prorogare  o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto
previsto da uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
      a) la decorrenza e la durata  dei  nuovi  contratti,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori  a  quelli
applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che
dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
      c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni  da  riconoscere
al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione; 
      d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
    2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  8,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente  alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli
immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal
comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari  al
canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del  danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339  del  codice  civile,
anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e
hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle  more
dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
di  cui  al  comma  2-sexies,  che  disciplineranno,   tra   l'altro,
metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti
di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.». 
  2. Per i medesimi fini di cui al comma  1,  a  decorrere  dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse  da
appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all'acquisto  di
immobili aventi caratteristiche di strategicita',  infungibilita'  ed
esclusivita', adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
  3. L'Agenzia del demanio,  in  qualita'  di  conduttore  unico  dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  e  nell'ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse
individuati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  cura  la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici
dei predetti immobili,  nelle  attivita'  valutative,  di  analisi  e
scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della
proposta complessivamente piu' conveniente,  anche  contemperando  le
molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistiche, funzionali,
di razionalizzazione e sociali di lungo periodo  dell'Amministrazione
interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per
finalita'  istituzionali  nell'ambito  di  un  ristretto  elenco   di
possibili soluzioni alternative individuate anche a  seguito  di  una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle  Amministrazioni
interessate. In esito  all'attivita'  svolta  l'Agenzia  del  demanio
rende  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le  specifiche
esigenze  dell'Amministrazione  richiedente  e  tenendo  conto  della
natura giuridica del soggetto  offerente.  Le  attivita'  di  cui  al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  possono   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  inclusi  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  privatizzazione   e   valorizzazione   del
          patrimonio immobiliare pubblico e  di  sviluppo  dei  fondi
          comuni di investimento immobiliare), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di  attribuzione  dei  proventi  derivanti  dalla
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo'  assegnare
          i predetti immobili, laddove non necessari  per  soddisfare
          le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
          all'art. 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191, agli enti pubblici anche  territoriali,  entro  il  31
          dicembre 2019 per  il  Fondo  immobili  pubblici  e  il  31
          dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I  contratti  di
          locazione possono prevedere la rinuncia al diritto  di  cui
          all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 27  luglio  1978,
          n. 392. Il fondo previsto  dal  comma  1,  quinto  periodo,
          dell'art. 29 del decreto legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, puo'  essere  incrementato  anche  con  quota
          parte delle entrate derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1 bis dell'art. 29 del  decreto  legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto. 
              2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di
          cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta'
          di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,
          sulla base di quanto previsto da uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
                a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti,  ai
          sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
                b) i canoni di locazione, in ogni caso non  superiori
          a quelli applicati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma, che dovranno essere definiti tenendo  conto
          di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  limitatamente  alla  durata
          residua  del  finanziamento  originario  non  rilevando  ai
          presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
                c) gli eventuali oneri,  penali  e  maggiorazioni  da
          riconoscere al locatore in caso di  ritardata  restituzione
          degli immobili per scioglimento o cessazione del  contratto
          di locazione; 
                d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
              2-septies. Fermo restando che  i  canoni  di  locazione
          devono essere definiti tenendo  conto  di  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012,  n.  135,  limitatamente  alla  durata  residua   del
          finanziamento originario non  rilevando  ai  presenti  fini
          eventuali  proroghe  dello  stesso,  in  caso  di   mancata
          sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e  di
          permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in  mancanza
          di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni
          ipotesi di scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  dei
          contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e'  dovuta
          un'indennita' di occupazione precaria pari  al  canone  pro
          tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere
          o maggiorazione fatto salvo  l'eventuale  risarcimento  del
          danno ulteriore provato dal locatore.  Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si  inseriscono  automaticamente  nei
          predetti  contratti  di  locazione  in  corso,   ai   sensi
          dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga  ad  ogni
          eventuale diversa pattuizione esistente e  hanno  efficacia
          per un periodo massimo di  ventiquattro  mesi  a  decorrere
          dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle  more
          dell'adozione dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze   di   cui   al   comma   2-sexsies,    che
          disciplineranno,  tra  l'altro,   metodologie   e   criteri
          relativi  agli  indennizzi  collegati   ai   contratti   di
          locazione in essere, sono sospese le relative procedure.» 
              - Si riporta il testo del comma 222 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2 - 1. - 221. Omissis. 
              222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: 
                a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; 
                b)  delle  superfici  da  esse  occupate   non   piu'
          necessarie. 
              Le   predette   amministrazioni   comunicano   altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni: 
                a) accerta l'esistenza di immobili  da  assegnare  in
          uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero  trasferiti
          ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui  all'art.
          4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; 
                b) verifica la congruita' del canone  degli  immobili
          di proprieta' di terzi, ai sensi dell'art.  1,  comma  479,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  individuati  dalle
          predette amministrazioni tramite indagini  di  mercato  che
          devono essere effettuate prioritariamente tra gli  immobili
          di   proprieta'    pubblica    presenti    sull'applicativo
          informatico messo a disposizione dall'Agenzia del  demanio;
          con la predetta  consultazione  si  considerano  assolti  i
          relativi obblighi  di  legge  in  materia  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione delle informazioni; 
                c) rilascia alle predette  amministrazioni  il  nulla
          osta alla stipula dei  contratti  di  locazione  ovvero  al
          rinnovo  di  quelli  in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia del demanio. 
              E' nullo ogni contratto di  locazione  stipulato  dalle
          predette amministrazioni senza  il  preventivo  nulla  osta
          alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri.   Le   predette
          amministrazioni   adempiono   i   contratti   sottoscritti,
          effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono
          ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia  degli
          immobili assunti in locazione. Le medesime  amministrazioni
          hanno l'obbligo  di  comunicare  all'Agenzia  del  demanio,
          entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
          sottoscrizione del contratto di locazione e di  trasmettere
          alla stessa Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli
          estremi  di  registrazione  presso  il  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento  della
          spesa pubblica, le predette  amministrazioni  dello  Stato,
          nell'espletamento delle indagini di  mercato  di  cui  alla
          lettera  b)  del  terzo   periodo   del   presente   comma,
          finalizzate all'individuazione degli immobili  da  assumere
          in  locazione  passiva,  hanno   l'obbligo   di   scegliere
          soluzioni allocative economicamente  piu'  vantaggiose  per
          l'Erario sulla base di quanto previsto dal  comma  222-bis,
          valutando anche la possibilita' di decentrare  gli  uffici.
          Per le finalita' di cui al  citato  art.  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita'  effettuate  e
          dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del  comma
          222-bis,  l'Agenzia  del  demanio  definisce  il  piano  di
          razionalizzazione    degli    spazi.    Il     piano     di
          razionalizzazione viene  inviato,  previa  valutazione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze in ordine  alla  sua
          compatibilita' con gli obiettivi  di  riduzione  del  costo
          d'uso e della spesa corrente, ai Ministri  interessati  per
          le valutazioni di competenza  ed  e'  pubblicato  nel  sito
          internet dell'Agenzia  del  demanio.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2010, fermo restando quanto previsto  dall'art.  2,
          commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  le
          amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre
          di ciascun anno  all'Agenzia  del  demanio  gli  interventi
          manutentivi effettuati sia  sugli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su
          quelli  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i  limiti  stabiliti  dall'art.  2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001, e  successive  modificazioni,  che  utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di cui al citato art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano  le
          eventuali   variazioni    intervenute.    Qualora    emerga
          l'esistenza di immobili di proprieta' dello  Stato  non  in
          gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano
          nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  ne
          effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti  per  gli
          atti di  rispettiva  competenza.  Gli  enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.»