Art. 70 Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato 1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessita' di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato): «Art. 17 (Inventario). - 1. - 4. Omissis. 5. I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato. Omissis.»