Art. 71 
 
                Modalita' di svolgimento semplificate 
                     delle assemblee di societa' 
 
  1. Alle assemblee delle societa'  per  azioni,  delle  societa'  in
accomandita per azioni, delle societa'  a  responsabilita'  limitata,
delle societa' cooperative  e  delle  mutue  assicuratrici  convocate
entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei
commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei  FIA
italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma  4  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015,  n.  30,
le societa' di  gestione  del  risparmio  possono  usufruire  di  una
proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori  tre  mesi  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2020,   ferme   restando   le
disposizioni di cui al regolamento di gestione di  ciascun  FIA.  Per
potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario
il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi da 2 a 6 dell'art.  106
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              1. Omissis. 
              2.  Con  l'avviso  di  convocazione   delle   assemblee
          ordinarie  o  straordinarie  le  societa'  per  azioni,  le
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
          diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto  in
          via  elettronica  o  per  corrispondenza   e   l'intervento
          all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione;   le
          predette   societa'   possono   altresi'   prevedere    che
          l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
          di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
          partecipanti, la  loro  partecipazione  e  l'esercizio  del
          diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2370, quarto  comma,  2479-bis,  quarto  comma,  e
          2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
          necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
          il presidente, il segretario o il notaio. 
              3. Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono,
          inoltre, consentire, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 2479, quarto comma,  del  codice  civile  e  alle
          diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
          avvenga  mediante  consultazione  scritta  o  per  consenso
          espresso per iscritto. 
              4. Le societa' con azioni quotate possono designare per
          le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante
          previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  anche  ove  lo  statuto  disponga
          diversamente.  Le  medesime   societa'   possono   altresi'
          prevedere nell'avviso di convocazione che  l'intervento  in
          assemblea   si    svolga    esclusivamente    tramite    il
          rappresentante designato ai  sensi  dell'art.  135-undecies
          del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  al
          predetto rappresentante designato possono essere  conferite
          anche deleghe o subdeleghe ai  sensi  dell'art.  135-novies
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in  deroga
          all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 
              5. Il comma 4 si applica anche  alle  societa'  ammesse
          alla  negoziazione   su   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione e alle societa'  con  azioni  diffuse  fra  il
          pubblico in misura rilevante. 
              6.  Le  banche  popolari,  e  le  banche   di   credito
          cooperativo,   le   societa'   cooperative   e   le   mutue
          assicuratrici, anche  in  deroga  all'art.  150-bis,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385,
          all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 e all'art. 2539, primo comma, del codice civile
          e alle disposizioni  statutarie  che  prevedono  limiti  al
          numero di  deleghe  conferibili  ad  uno  stesso  soggetto,
          possono   designare   per   le   assemblee   ordinarie    o
          straordinarie   il   rappresentante   previsto    dall'art.
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58. Le medesime banche, societa' e mutue  possono  altresi'
          prevedere nell'avviso di convocazione che  l'intervento  in
          assemblea si  svolga  esclusivamente  tramite  il  predetto
          rappresentante   designato.   Non   si    applica    l'art.
          135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
          cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  e'  fissato  al  secondo  giorno
          precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  10  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  marzo
          2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'art. 39 del Decreto
          Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (TUF)  concernente  la
          determinazione dei criteri generali cui devono  uniformarsi
          gli Organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
          (OICR) italiani): 
              «Art.  10  (FIA  italiani   chiusi   e   modalita'   di
          partecipazione). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i
          casi in cui  e'  consentita  una  proroga  del  termine  di
          sottoscrizione di cui al comma 3 non superiore a 12 mesi al
          fine di completare la raccolta del patrimonio. 
              Omissis.»