Art. 72 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»; 2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito»; 3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»; 4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» e' sostituita dalla seguente: «trasformate»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»; d) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: «Art. 4 - 1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.» - Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini dell'art. 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 1888 del codice civile. 2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente art. volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato art. 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.» «Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali). - 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita' della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. 2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. 3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.» - Si riporta il testo dell'art. 44-bis del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 44-bis (Cessione di crediti). - 1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito Le attivita' per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il cedente: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo; b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'art. 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato art. 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente art. e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente art. e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente art. e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente art. e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della societa' cedente, dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 4. Il presente art. non si applica a societa' per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'art. 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 6. Le disposizioni del presente art. non si applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le disposizioni del presente art. possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.»