Art. 72 
 
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari  e  assicurativi  e
  disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 
  1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui  termine  di  prescrizione
cade durante lo stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva  delibera
del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 
  1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, primo periodo,  le  parole:  «fruito  tramite»  sono
sostituite dalle seguenti: «trasformato in»; 
  2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:  «In
caso di crediti acquistati da societa' con le quali non  sussiste  un
rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
che  non  sono  controllate,  anche  indirettamente,   dallo   stesso
soggetto, per valore nominale si intende il valore  di  acquisto  del
credito»; 
  3) all'alinea, le parole: «data di efficacia»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»; 
  4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili»  e'  sostituita
dalla seguente: «trasformate»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In caso di opzione per  la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte della societa' che cede i crediti di cui al comma  1,  rilevano
prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale
della societa' cedente e le perdite  fiscali  della  stessa  relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di  gruppo  e,  a
seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo  dal  soggetto
controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei
crediti,  per  il  soggetto  controllante  non  sono  computabili  in
diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  relative  alle
attivita' per  imposte  anticipate  complessivamente  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  1-ter. In caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  se
la cessione dei crediti  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  dalla
societa' partecipata, rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli
esercizi  anteriori  all'inizio  della  trasparenza  della   societa'
partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci  ai  sensi
del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  a
seguire, le perdite fiscali attribuite ai  soci  partecipanti  e  non
ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo  al
valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente  nella  medesima
proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data  di
efficacia  giuridica  della  cessione  dei  crediti,   per   i   soci
partecipanti  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei   redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo e non  sono  deducibili  ne'  fruibili
tramite credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento  nozionale
rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo. L'opzione  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo e' esercitata dalla societa'  partecipata,  nonche'
dai  soci,  qualora  abbiano  trasformato   attivita'   per   imposte
anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  1-quater. In caso di  cessione  dei  crediti  di  cui  al  comma  1
effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali  e  le
eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci  e  non  ancora
computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al  valore
dei crediti ceduti  dalla  societa'  nella  medesima  proporzione  di
attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridica
della  cessione  dei  crediti,  per  i  soci  partecipanti  non  sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non
sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le  eccedenze
del rendimento nozionale  rispetto  al  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta  ai  sensi  del  presente  articolo.
L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e'  esercitata  dai
soci che abbiano trasformato  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; 
  c) al comma 2, le parole: «Essi  possono  essere  utilizzati»  sono
sostituite dalle seguenti:  «A  decorrere  dalla  data  di  efficacia
giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»; 
  d) al comma 3: 
  1) al secondo periodo, dopo le  parole:  «deve  essere  esercitata»
sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al  punto
1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  del  22
luglio 2016»; 
  2)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59  del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  119  del  2016,
nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  sono  comprese
anche le attivita' per  imposte  anticipate  trasformate  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo»; 
  e) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del presente articolo possono essere applicate una  sola
volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 4 - 1.  Ai  fini  degli  articoli  117,  125-bis,
          126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  ferme  restando  le  previsioni
          sulle  tecniche  di  conclusione  dei  contratti   mediante
          strumenti informativi o telematici, i  contratti,  conclusi
          con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle
          disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza
          delle operazioni e dei servizi bancari  e  finanziari,  nel
          periodo compreso tra la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ed il termine  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
          2020 soddisfano il requisito ed hanno  l'efficacia  di  cui
          all'art.  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  anche  se  il  cliente
          esprime il proprio consenso mediante comunicazione  inviata
          dal proprio indirizzo di posta elettronica non  certificata
          o  con   altro   strumento   idoneo,   a   condizione   che
          l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di  un
          documento di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  del
          contraente,   faccia   riferimento    ad    un    contratto
          identificabile in modo certo e sia  conservata  insieme  al
          contratto medesimo con  modalita'  tali  da  garantirne  la
          sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito
          della  consegna  di  copia  del  contratto  e'  soddisfatto
          mediante la messa a disposizione del cliente di  copia  del
          testo del contratto su supporto  durevole;  l'intermediario
          consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima
          occasione  utile  successiva  al  termine  dello  stato  di
          emergenza. Il cliente  puo'  usare  il  medesimo  strumento
          impiegato per esprimere il consenso al contratto anche  per
          esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni  di  contratti
          finanziari e  assicurativi  in  modo  semplificato  nonche'
          disposizioni  in  materia  di  distribuzione  di   prodotti
          assicurativi).  -  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  per  i
          contratti  bancari,  ai  fini  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  delle  disposizioni
          di attuazione degli articoli 95 e  98-quater  del  medesimo
          decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  fatte  salve   le
          previsioni sulle  tecniche  di  conclusione  dei  contratti
          mediante strumenti informativi o  telematici,  i  contratti
          conclusi nel periodo compreso tra la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ed il termine  dello  stato  di
          emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data  31
          gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di
          cui all'art. 20, comma 1-bis, primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  anche  se  il  cliente
          esprime il proprio consenso mediante comunicazione  inviata
          dal proprio indirizzo di posta elettronica non  certificata
          o  con   altro   strumento   idoneo,   a   condizione   che
          l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di  un
          documento di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  del
          contraente,   faccia   riferimento    ad    un    contratto
          identificabile in modo certo e sia  conservata  insieme  al
          contratto medesimo con  modalita'  tali  da  garantirne  la
          sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito
          della   consegna   di   copia   del   contratto   e   della
          documentazione  informativa  obbligatoria  e'   soddisfatto
          anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia
          del testo del contratto e della documentazione  informativa
          obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna
          al cliente  copia  del  contratto  e  della  documentazione
          informativa  obbligatoria  alla   prima   occasione   utile
          successiva al termine dello stato  di  emergenza.  Fino  al
          termine dello stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente puo' usare
          il medesimo strumento impiegato per esprimere  il  consenso
          al contratto anche per esercitare i diritti previsti  dalla
          legge o dal contratto stesso. 
              2.  La  disciplina  di  cui  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai fini dell'art. 165 del decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e dell'art. 1888 del codice civile. 
              2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente art.
          volte  a  semplificare  gli   adempimenti   concernenti   i
          contratti finanziari e  assicurativi  e  in  considerazione
          dello stato di emergenza nel territorio nazionale  relativo
          al rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
          delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1°  febbraio
          2020,   gli   articoli   4-sexies;   4-septies,   4-decies,
          193-quinquies  e  194-septies   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  nella
          formulazione vigente il  giorno  precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019,
          n. 165,  e  le  disposizioni  regolamentari  emanate  dalla
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa  ai  sensi
          del  menzionato  art.  4-sexies,  comma  5,  continuano  ad
          applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.» 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia di  Buoni  fruttiferi
          postali). - 1. Al fine di assicurare maggiori  risorse  per
          il sostegno al finanziamento  per  la  realizzazione  degli
          investimenti a supporto  dell'economia  del  Paese  nonche'
          prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con
          le  misure  di  prevenzione  della  diffusione  del   virus
          Covid-19 di  cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  i
          contratti relativi al servizio di  collocamento  dei  buoni
          fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine
          del periodo  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere  stipulati
          anche mediante telefonia vocale in deroga all'art. 2, comma
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo
          2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
          della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
          sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato  mediante
          registrazione vocale, con modalita' tali da  garantirne  la
          sicurezza, l'integrita'  e  l'immodificabilita',  custodita
          dal proponente. Prima che il sottoscrittore  sia  vincolato
          dal contratto di collocamento concluso telefonicamente  gli
          dovranno essere  fornite  le  informazioni  previste  dalla
          normativa  vigente  in  materia  di  commercializzazione  a
          distanza di servizi finanziari ai  consumatori  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi  comprese
          le  informazioni  relative  all'esercizio  del  diritto  di
          recesso. Successivamente  alla  conclusione  del  contratto
          relativo al servizio di collocamento  viene  in  ogni  caso
          trasmessa senza ritardo al  sottoscrittore  copia  cartacea
          del  contratto  relativo  al  servizio   di   collocamento,
          comprensivo delle  condizioni  generali  di  contratto.  Il
          cliente puo' usare  il  medesimo  strumento  impiegato  per
          esprimere il consenso al contratto anche per esercitare  il
          diritto di recesso, nel rispetto dei termini  previsti  dal
          citato  decreto  legislativo  n.  206   del   2005,   sulla
          commercializzazione a distanza  di  servizi  finanziari  ai
          consumatori. Il termine per il diritto di  recesso  decorre
          dalla  ricezione  della  copia  cartacea,  a   seguito   di
          trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio  degli
          altri diritti previsti dalla legge o dal contratto  stesso,
          il  sottoscrittore  puo'  usare   il   medesimo   strumento
          impiegato per la conclusione del contratto fino al  termine
          del periodo  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020. 
              2. Resta salva l'applicazione, in  quanto  compatibili,
          delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206  del
          2005, in  materia  di  commercializzazione  a  distanza  di
          servizi  finanziari  ai  consumatori,  ivi  incluso  l'art.
          67-quaterdecies  sul  pagamento  dei   servizi   finanziari
          offerti a distanza. 
              3.  I  buoni  fruttiferi  postali  il  cui  termine  di
          prescrizione cade nel periodo di emergenza  deliberato  dal
          Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020  sono
          esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due
          mesi  successivi  al  termine   del   predetto   stato   di
          emergenza.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  44-bis  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44-bis (Cessione di crediti). -  1.  Qualora  una
          societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre  2020,
          crediti  pecuniari  vantati  nei  confronti   di   debitori
          inadempienti a norma  del  comma  5,  puo'  trasformare  in
          credito  d'imposta  le  attivita'  per  imposte  anticipate
          riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora
          computate in diminuzione del reddito  imponibile  ai  sensi
          dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  alla  data  della  cessione;  importo  del
          rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
          di cui all'art. 1, comma 4, del decreto  legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto  ne'  trasformato
          in credito d'imposta alla  data  della  cessione.  Ai  fini
          della determinazione delle perdite fiscali non si applicano
          i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84
          del predetto testo unico. Ai fini della  trasformazione  in
          credito d'imposta, i componenti di cui  al  presente  comma
          possono essere considerati per  un  ammontare  massimo  non
          eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai
          fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere
          considerati  per  un  valore  nominale  massimo  pari  a  2
          miliardi di euro, determinato tenendo  conto  di  tutte  le
          cessioni  effettuate  entro  il  31  dicembre  2020   dalle
          societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile   e   dalle   societa'
          controllate, anche indirettamente, dallo  stesso  soggetto.
          In caso di crediti acquistati da societa' con le quali  non
          sussiste un rapporto di controllo ai sensi  dell'art.  2359
          del  codice  civile  o  che  non  sono  controllate,  anche
          indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore  nominale
          si intende il valore di acquisto del credito  Le  attivita'
          per  imposte  anticipate  riferibili  ai  componenti  sopra
          indicati possono essere trasformate  in  credito  d'imposta
          anche se non iscritte in  bilancio.  La  trasformazione  in
          credito d'imposta avviene alla data di efficacia  giuridica
          della cessione dei  crediti.  A  decorrere  dalla  data  di
          efficacia giuridica della  cessione  dei  crediti,  per  il
          cedente: 
                a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi
          imponibili le perdite di cui all'art. 84  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi,  relative  alle  attivita'  per
          imposte anticipate complessivamente trasformate in  credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo; 
                b) non sono deducibili ne' fruibili  tramite  credito
          d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
          reddito  complessivo  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          del presente articolo. 
              1-bis. In caso di opzione per la tassazione  di  gruppo
          di cui all'art. 117  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che  cede
          i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente,  se
          esistenti, le  eccedenze  del  rendimento  nozionale  della
          societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative
          agli esercizi  anteriori  all'inizio  della  tassazione  di
          gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente  riportate
          a nuovo dal soggetto controllante ai  sensi  dell'art.  118
          del medesimo testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  A  decorrere
          dalla  data  di  efficacia  giuridica  della  cessione  dei
          crediti, per il soggetto controllante non sono  computabili
          in diminuzione dei redditi imponibili  le  perdite  di  cui
          all'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  relative  alle   attivita'   per   imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo. 
              1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di
          cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al
          comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata,  rilevano
          prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento
          nozionale e  le  perdite  fiscali  relative  agli  esercizi
          anteriori  all'inizio  della  trasparenza  della   societa'
          partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai  soci
          ai sensi del citato art. 115, comma 3, del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e, a seguire, le perdite  fiscali  attribuite
          ai soci partecipanti e non ancora computate in  diminuzione
          dei loro redditi, avendo riguardo  al  valore  dei  crediti
          ceduti   dalla   societa'   trasparente   nella    medesima
          proporzione di  attribuzione  delle  perdite.  A  decorrere
          dalla  data  di  efficacia  giuridica  della  cessione  dei
          crediti, per i soci partecipanti non  sono  computabili  in
          diminuzione  dei  redditi  imponibili  le  perdite  di  cui
          all'art. 84 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  relative  alle   attivita'   per   imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente art. e non sono  deducibili
          ne' fruibili tramite credito  d'imposta  le  eccedenze  del
          rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui
          all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011,  n.  214,  relative  alle   attivita'   per   imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di  cui
          al comma 3 del presente art. e' esercitata  dalla  societa'
          partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano  trasformato
          attivita' per imposte anticipate in  crediti  d'imposta  ai
          sensi del presente articolo. 
              1-quater. In caso di cessione dei  crediti  di  cui  al
          comma 1 effettuata da  societa'  di  persone,  rilevano  le
          perdite fiscali e le  eccedenze  del  rendimento  nozionale
          attribuite ai soci e non ancora  computate  in  diminuzione
          dei loro redditi, avendo riguardo  al  valore  dei  crediti
          ceduti  dalla  societa'  nella  medesima   proporzione   di
          attribuzione di  cui  all'art.  5  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data
          di efficacia giuridica della cessione dei  crediti,  per  i
          soci partecipanti non sono computabili in  diminuzione  dei
          redditi imponibili le perdite di cui all'art. 8  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          del presente  art.  e  non  sono  deducibili  ne'  fruibili
          tramite  credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento
          nozionale rispetto al reddito complessivo di  cui  all'art.
          1, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  relative  alle   attivita'   per   imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di  cui
          al comma 3 del presente art. e'  esercitata  dai  soci  che
          abbiano trasformato attivita'  per  imposte  anticipate  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 
              2. I crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
          non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di
          efficacia giuridica  della  cessione  essi  possono  essere
          utilizzati, senza limiti di importo,  in  compensazione  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n.  241,  ovvero  possono  essere  ceduti  secondo   quanto
          previsto dall'art. 43-bis o dall'art.  43-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          ovvero  possono  essere  chiesti  a  rimborso.  I   crediti
          d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi  e
          non concorrono alla formazione del reddito di  impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive. 
              3.  La  trasformazione  delle  attivita'  per   imposte
          anticipate   in   crediti   d'imposta    e'    condizionata
          all'esercizio,   da   parte   della    societa'    cedente,
          dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge
          3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 giugno  2016,  n.  119.  L'opzione,  se  non  gia'
          esercitata, deve essere esercitata tramite la comunicazione
          di  cui  al  punto  1  del  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate del  22  luglio  2016  entro  la
          chiusura dell'esercizio  in  corso  alla  data  in  cui  ha
          effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha  efficacia  a
          partire  dall'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  ha
          effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione  del  citato
          art. 11 del decreto-legge n. 59 del 2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016,  nell'ammontare
          delle attivita' per imposte anticipate sono comprese  anche
          le attivita' per imposte anticipate trasformate in  crediti
          d'imposta ai sensi del presente articolo. 
              4. Il presente art. non si applica a  societa'  per  le
          quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio
          di dissesto ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza  ai
          sensi dell'art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          o dell'art. 2, comma 1, lettera b), del codice della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14. 
              5.  Per  gli  effetti  del  presente  articolo,  si  ha
          inadempimento quando il mancato pagamento  si  protrae  per
          oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 
              6. Le disposizioni del presente art. non  si  applicano
          alle cessioni di crediti tra societa'  che  sono  tra  loro
          legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del
          codice  civile   e   alle   societa'   controllate,   anche
          indirettamente, dallo stesso soggetto. Le disposizioni  del
          presente art. possono essere applicate una sola  volta  con
          riferimento alla cessione dei medesimi crediti.»