Art. 73 Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; b) il comma 289 e' sostituito dal seguente: «289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.» c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi dal 288 al 290 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 287. Omissis. 288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter. 289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.»