Art. 74 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive 1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e' sostituita dalla seguente: ===================================== | Co2 g/Km | Contributo (euro) | +=============+=====================+ | 0-20 | 2.000 | +-------------+---------------------+ | 21-60 | 2.000 | +-------------+---------------------+ | 61-90 | 1.750 | +-------------+---------------------+ | 91-110 | 1.500 | +-------------+---------------------+ b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e' sostituita dalla seguente: ===================================== | Co2 g/Km | Contributo (euro) | +=============+=====================+ | 0-20 | 1.000 | +-------------+---------------------+ | 21-60 | 1.000 | +-------------+---------------------+ | 61-90 | 1.000 | +-------------+---------------------+ | 91-110 | 750 | +-------------+---------------------+ c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.». 2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione: a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: Art. 44 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km). - 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'art. 265. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: Parte di provvedimento in formato grafico b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale e' parametrato al numero di g di CO 2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: Parte di provvedimento in formato grafico 1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che: a) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente art. si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO 2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo acquistato.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 1-octies. Il fondo di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo. 1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.» - Si riporta il testo del comma 1041 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1 - 1. - 1040. Omissis. 1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 107 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1 - 1. - 106. Omissis. 107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 2 - 1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc. Omissis.»