Art. 74 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                      di Co2 g/km - Automotive 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |    0-20     |        2.000        |
                +-------------+---------------------+
                |    21-60    |        2.000        |
                +-------------+---------------------+
                |    61-90    |        1.750        |
                +-------------+---------------------+
                |   91-110    |        1.500        |
                +-------------+---------------------+
 
    b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |    0-20     |        1.000        |
                +-------------+---------------------+
                |    21-60    |        1.000        |
                +-------------+---------------------+
                |    61-90    |        1.000        |
                +-------------+---------------------+
                |   91-110    |         750         |
                +-------------+---------------------+
 
    c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; 
    d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; 
    e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a
1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite
di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.». 
  2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo, secondo la seguente ripartizione: 
    a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e
21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per
l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
  4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              Art.  44  (Incremento  del  fondo  per  l'acquisto   di
          autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km). - 1.  Il  Fondo
          di cui all'art. 1, comma  1041,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 265. 
              1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° agosto 2020 al 31  dicembre  2020,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
          i seguenti contributi: 
                a) per  l'acquisto  di  un  veicolo  con  contestuale
          rottamazione di un veicolo immatricolato in data  anteriore
          al  1°  gennaio  2010  o  che  nel   periodo   di   vigenza
          dell'agevolazione superi i dieci anni di  anzianita'  dalla
          data  di  immatricolazione,  il   contributo   statale   e'
          parametrato al numero di grammi (g) di  anidride  carbonica
          (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui
          alla seguente tabella ed e' riconosciuto a  condizione  che
          sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000
          euro: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                b)  per  l'acquisto  di  un  veicolo  in  assenza  di
          rottamazione,  il  contributo  statale  e'  parametrato  al
          numero di g di CO 2 emessi per km secondo  gli  importi  di
          cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto  a  condizione
          che sia praticato dal venditore uno sconto pari  ad  almeno
          1.000 euro: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              1-ter.  I  contributi  di  cui  al  comma  1-bis   sono
          riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi  di  fabbrica
          che: 
                a) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 60 g/km
          aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031
          dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
                b) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra  61  e  110
          g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6
          di ultima generazione e abbiano un  prezzo  risultante  dal
          listino  prezzi  ufficiale   della   casa   automobilistica
          produttrice inferiore a 40.000 euro al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso
          dei requisiti di cui ai commi 1-bis e  1-ter  del  presente
          articolo, i contributi di cui al citato  comma  1-bis  sono
          cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'art.
          1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              1-quinquies. Ai fini dell'attuazione  del  comma  1-bis
          del presente art. si applicano le  disposizioni  dei  commi
          1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio  2020
          e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato  omologato
          nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di
          un veicolo usato omologato in una classe  non  inferiore  a
          euro 6 o con emissioni di CO 2 inferiori o uguali a 60 g/km
          sono tenute al pagamento  del  60  per  cento  degli  oneri
          fiscali  sul  trasferimento  di  proprieta'   del   veicolo
          acquistato.Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuate  le  modalita'   attuative   del
          presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni
          di euro per l'anno 2020. 
              1-septies. Le persone fisiche  che  consegnano  per  la
          rottamazione, contestualmente all'acquisto  di  un  veicolo
          con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo
          veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti  dal
          comma 1032 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a
          un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare
          entro  tre  annualita'  per   l'acquisto   di   monopattini
          elettrici, biciclette elettriche o  muscolari,  abbonamenti
          al trasporto pubblico, servizi di  mobilita'  elettrica  in
          condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa
          di 5 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate  le
          modalita' attuative del presente comma anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 
              1-octies. Il fondo di cui all'art. 1, comma 1041, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e'  rifinanziato  di  50
          milioni di euro per l'anno 2020 quale limite  di  spesa  da
          destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del
          presente articolo. 
              1-novies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
          disposizioni dei commi da 1-bis  a  1-octies  del  presente
          articolo, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
          decreto.» 
              - Si riporta il testo del comma 1041 dell'art. 1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 - 1. - 1040. Omissis. 
              1041.  Per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
          con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020   e   2021,   che
          costituisce  limite  di  spesa  per  la   concessione   del
          beneficio. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 107 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1 - 1. - 106. Omissis. 
              107.  Al  fine  di  promuovere,  anche  attraverso   la
          pubblica   amministrazione,   la   riduzione   dell'impatto
          ambientale derivante dall'utilizzo di  veicoli  inquinanti,
          le pubbliche amministrazioni  di  cui  al  comma  108  sono
          tenute, in occasione del rinnovo dei  relativi  autoveicoli
          in  dotazione,  a   procedere,   dal   1°   gennaio   2020,
          all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore  al  50
          per cento,  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su  strada
          alimentati ad energia elettrica, ibrida o a  idrogeno,  nei
          limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia
          di spesa. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano in caso di acquisto  o  noleggio  di  almeno  due
          veicoli. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 2 - 1. La cilindrata delle auto di  servizio  non
          puo' superare i 1600 cc. 
              Omissis.»