Art. 74 bis 
 
Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
  n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici
  o ibridi 
 
  1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia  entro  il  31
dicembre 2021 un veicolo attraverso  l'installazione  di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie  internazionali
M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e  N1G,  immatricolati  originariamente
con motore termico, ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo  di
riqualificazione fino ad  un  massimo  di  euro  3.500,  oltre  a  un
contributo pari al 60 per cento delle spese relative  all'imposta  di
bollo per l'iscrizione al pubblico registro  automobilistisco  (PRA),
all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere
prioritarie le procedure di omologazione di cui  al  comma  1,  anche
prevedendo  il  coinvolgimento  delle   officine   autorizzate   alla
revisione dei veicoli. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni  di  euro
per  l'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1031 dell'art. 1  della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 1030. Omissis. 
              1031. In via sperimentale, a  chi  acquista,  anche  in
          locazione finanziaria, e  immatricola  in  Italia,  dal  1°
          marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1
          nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
          ufficiale della casa automobilistica produttrice  inferiore
          a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: 
              a) a condizione che si consegni contestualmente per  la
          rottamazione un veicolo della medesima categoria  omologato
          alle classi da Euro 0 a Euro 4, un  contributo  parametrato
          al numero dei grammi di biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro (CO2g/km),  secondo  gli  importi  di  cui  alla
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della
          medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a  Euro
          4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
          dei grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro
          secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              b-bis) in via sperimentale, a  chi  omologa  in  Italia
          entro  il  31   dicembre   2021   un   veicolo   attraverso
          l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
          veicoli delle categorie internazionali M1,  M1G,  M2,  M2G,
          M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
          termico, ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60  per
          cento del costo di riqualificazione fino ad un  massimo  di
          euro 3.500, oltre a un contributo  pari  al  60  per  cento
          delle spese relative all'imposta di bollo per  l'iscrizione
          al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
          bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 1041 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 74.