Art. 75 
 
Operazioni  di  concentrazione  a  salvaguardia   della   continuita'
  d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della  legge
10 ottobre  1990,  n.  287,  le  operazioni  di  concentrazione,  non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati  caratterizzati
dalla presenza di servizi ad  alta  intensita'  di  manodopera,  come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo  14
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  che  abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria,  potrebbero
cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi  generali
dell'economia nazionale e,  pertanto,  si  intendono  autorizzate  in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono  preventivamente  comunicare
le  operazioni  di   concentrazione   all'Autorita'   garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni contrattuali  gravose  per  gli  utenti  in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con  propria  deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito  il  parere
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   dell'Autorita'   di
regolamentazione del settore, prescrive le  suddette  misure  con  le
modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie  a  tutela  della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche  conto  della  sostenibilita'
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. 
  3.  Il  presente   articolo   si   applica   alle   operazioni   di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 
  4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente: 
        a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato  o
nel soggetto che, anche  indirettamente,  controlla  il  gestore  del
mercato, in misura tale che la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%; 
        b) il controllo del gestore del mercato; 
      ne da' preventiva comunicazione alla Consob. 
      Il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume  esistente
nella  forma  dell'influenza  dominante,   salvo   prova   contraria,
allorche' ricorra una delle  situazioni  indicate  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n.  385,  ove
applicabili»; 
    c) al comma 5: 
      1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui  al  comma  4
o»; 
      2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «venga messa»; 
      3) dopo le parole «gestione sana e prudente del  mercato»  sono
inserite le seguenti:  «,  valutando  tra  l'altro  la  qualita'  del
potenziale acquirente e la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15,  comma  2,
ove applicabili»; 
    d) al comma 7: 
      1) le parole «puo' essere  esercitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore  del
mercato,»; 
      2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4»; 
      3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti  che  consentono  di  influire  sul
gestore del mercato.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          10  ottobre  1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato): 
              «Art.  2  (Intese   restrittive   della   liberta'   di
          concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi  e/o
          le   pratiche   concordati   tra   imprese    nonche'    le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie o regolamentari, di  consorzi,  associazioni  di
          imprese ed altri organismi similari. 
              2. Sono vietate le intese tra imprese che  abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera consistente il gioco della concorrenza  all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel: 
                a - fissare direttamente o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali; 
                b - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
          gli accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo  sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico; 
                c   -   ripartire   i   mercati   o   le   fonti   di
          approvvigionamento; 
                d - applicare, nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,   condizioni   oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi`  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                e  -  subordinare   la   conclusione   di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  o  secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi. 
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.» 
              «Art. 3 Abuso di posizione dominante). - 1. E`  vietato
          l'abuso da parte di una o piu'  imprese  di  una  posizione
          dominante all'interno del mercato nazionale o  in  una  sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
                a - imporre direttamente o indirettamente  prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
                  b - impedire o limitare la produzione, gli  sbocchi
          o  gli  accessi  al  mercato,  lo  sviluppo  tecnico  o  il
          progresso tecnologico, a danno dei consumatori; 
                c - applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi`  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
                d  -  subordinare  la   conclusione   dei   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi.» 
              - Il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del  20
          gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra
          imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») e'
          pubblicato nella GUCE L 24 del 29 gennaio 2004. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 50 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi).  -  1.  Per  gli  affidamenti  dei  contratti   di
          concessione e di appalto di lavori  e  servizi  diversi  da
          quelli  aventi  natura   intellettuale,   con   particolare
          riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensita'
          di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi  e  gli  inviti
          inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
          specifiche  clausole  sociali   volte   a   promuovere   la
          stabilita'   occupazionale   del    personale    impiegato,
          prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
          contratti collettivi di settore  di  cui  all'art.  51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  I  servizi  ad
          alta intensita' di manodopera  sono  quelli  nei  quali  il
          costo della manodopera e'  pari  almeno  al  50  per  cento
          dell'importo totale del contratto.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  14  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione Europea: 
              «Art.  14  -  Fatti  salvi  l'art.   4   del   trattato
          sull'Unione europea e  gli  articoli  93,  106  e  107  del
          presente trattato, in  considerazione  dell'importanza  dei
          servizi di interesse  economico  generale  nell'ambito  dei
          valori comuni dell'Unione, nonche'  del  loro  ruolo  nella
          promozione della coesione sociale e territoriale,  l'Unione
          e gli Stati membri,  secondo  le  rispettive  competenze  e
          nell'ambito  del  campo  di  applicazione   dei   trattati,
          provvedono affinche' tali  servizi  funzionino  in  base  a
          principi  e  condizioni,  in   particolare   economiche   e
          finanziarie, che consentano  loro  di  assolvere  i  propri
          compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio,  deliberando
          mediante  regolamenti  secondo  la  procedura   legislativa
          ordinaria,  stabiliscono  tali  principi  e  fissano   tali
          condizioni, fatta salva la competenza degli  Stati  membri,
          nel rispetto dei trattati,  di  fornire,  fare  eseguire  e
          finanziare tali servizi.» 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 13 ottobre 1990,  n.
          240. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della  citata  legge
          10 ottobre 1990, n. 287: 
              «Art.  19  (Sanzioni  amministrative   pecuniarie   per
          inottemperanza al divieto di concentrazione  o  all'obbligo
          di  notifica).  -  1.   Qualora   le   imprese   realizzino
          un'operazione di concentrazione in violazione  del  divieto
          di cui  all'art.  18,  comma  1,  o  non  ottemperino  alle
          prescrizioni di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo,
          l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
          inferiori all'uno per cento e non superiore  al  dieci  per
          cento del fatturato  delle  attivita'  di  impresa  oggetto
          della concentrazione. 
              2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli
          obblighi di comunicazione preventiva  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 16,  l'Autorita'  puo'  infliggere  alle  imprese
          stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno  per
          cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
          effettuata  la  contestazione  in  aggiunta  alle  sanzioni
          eventualmente applicabili in base  a  quanto  previsto  dal
          comma  1,  a  seguito  delle  conclusioni  dell'istruttoria
          prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla
          data di notifica della sanzione di cui al presente comma.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  64-bis  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  64-bis  (Obblighi  riguardanti  le  persone  che
          esercitano un'influenza significativa  sulla  gestione  del
          mercato regolamentato). - 1.  Le  persone  che  sono  nella
          posizione di  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
          un'influenza  significativa  sulla  gestione  del   mercato
          regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilita'
          determinati con regolamento dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. 
              2. Gli acquisti delle partecipazioni nel  capitale  del
          gestore  del  mercato   regolamentato   e   le   successive
          variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche
          per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta   persona,   devono   essere
          comunicati dal soggetto acquirente entro  ventiquattro  ore
          al  gestore  del  mercato.  Nel  caso  in  cui   l'acquisto
          determini  la  possibilita'  di   esercitare   un'influenza
          significativa l'acquirente trasmette, altresi', al  gestore
          del mercato regolamentato, la documentazione attestante  il
          possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 1. 
              3. I gestori dei mercati regolamentati: 
                a) trasmettono alla Consob  e  rendono  pubbliche  le
          informazioni  sulla  proprieta'  del  gestore  del  mercato
          regolamentato, e in particolare l'identita' delle parti che
          sono in  grado  di  esercitare  un'influenza  significativa
          sulla sua gestione e l'entita' dei loro interessi; 
                b)  comunicano  alla  Consob   e   rendono   pubblico
          qualsiasi trasferimento  di  proprieta'  che  determini  un
          cambiamento dell'identita'  delle  persone  che  esercitano
          un'influenza significativa sul  funzionamento  del  mercato
          regolamentato. 
              4. Chiunque, a qualsiasi titolo,  intenda  acquisire  o
          cedere, direttamente o indirettamente: 
                a) una partecipazione nel capitale  del  gestore  del
          mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla
          il gestore del mercato, in misura tale  che  la  quota  dei
          diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi,
          in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; 
                b) il controllo del gestore del mercato; 
                ne  da'  preventiva  comunicazione  alla  Consob.  Il
          controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359,  commi
          primo e secondo, del codice civile. 
              4-bis. Ai fini del comma 4,  il  controllo  si  presume
          esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
          contraria, allorche' ricorra una delle situazioni  indicate
          dall'art. 23, comma  2,  del  decreto  legislativo  del  1º
          settembre 1993, n. 385, ove applicabili. 
              5. Entro 90 giorni  dalla  comunicazione  prevista  dal
          comma 4, la  Consob  puo'  opporsi  all'acquisizione  della
          partecipazione di cui al comma 4  o  ai  cambiamenti  negli
          assetti di controllo quando vi siano  ragioni  obiettive  e
          dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio  la
          gestione sana e prudente del mercato, valutando tra l'altro
          la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la  solidita'
          finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri
          indicati dall'art. 15, comma 2, ove applicabili. 
              6. La Consob disciplina con regolamento: 
                a) i criteri per l'individuazione dei  casi  e  delle
          soglie  di  partecipazione  che  determinano   un'influenza
          significativa ai sensi del comma 1; 
                b) contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni
          previste dai commi 3 e 4; 
                c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
          parte  del  gestore   del   mercato   regolamentato   delle
          informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni
          successivo cambiamento  nell'identita'  delle  persone  che
          possiedono una partecipazione che comporta la  possibilita'
          di esercitare un'influenza significativa. 
              7. In  assenza  dei  requisiti  di  onorabilita'  o  in
          mancanza delle comunicazioni previste  dai  commi  2  e  4,
          nonche' in caso di opposizione ai sensi del  comma  5,  non
          possono essere esercitati, nell'assemblea del  gestore  del
          mercato, il diritto di voto inerente alle azioni  eccedenti
          le  soglie  individuate  ai  sensi  del  comma  4  o   alla
          partecipazione acquisita in violazione dei commi 4  e  5  e
          gli altri diritti che consentono di  influire  sul  gestore
          del mercato. 
              8. In caso di inosservanza  del  divieto  previsto  dal
          comma 7, si applica l'art. 14, comma 6. L'impugnazione puo'
          essere  proposta  anche  dalla  Consob  entro  il   termine
          previsto dall'art. 14, comma 7. 
              9. La Consob puo' imporre che le azioni  per  le  quali
          non puo' essere esercitato il diritto di voto a  norma  del
          comma 7 siano alienate, fissando un termine.»