Art. 75 Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita' d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilita' complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente: a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; b) il controllo del gestore del mercato; ne da' preventiva comunicazione alla Consob. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.»; b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili»; c) al comma 5: 1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi», sono inserite le seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o»; 2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle seguenti: «venga messa»; 3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ove applicabili»; d) al comma 7: 1) le parole «puo' essere esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,»; 2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «4»; 3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato): «Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel: a - fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c - ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d - applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi` da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e - subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.» «Art. 3 Abuso di posizione dominante). - 1. E` vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a - imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c - applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi` da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d - subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.» - Il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») e' pubblicato nella GUCE L 24 del 29 gennaio 2004. - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.» - Si riporta il testo dell'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: «Art. 14 - Fatti salvi l'art. 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonche' del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinche' tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.» - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 13 ottobre 1990, n. 240. - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287: «Art. 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica). - 1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'art. 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione. 2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'art. 16, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.» - Si riporta il testo dell'art. 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente legge: «Art. 64-bis (Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato). - 1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. 2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l'acquisto determini la possibilita' di esercitare un'influenza significativa l'acquirente trasmette, altresi', al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 1. 3. I gestori dei mercati regolamentati: a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le informazioni sulla proprieta' del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l'identita' delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entita' dei loro interessi; b) comunicano alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprieta' che determini un cambiamento dell'identita' delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato. 4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente: a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; b) il controllo del gestore del mercato; ne da' preventiva comunicazione alla Consob. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili. 5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob puo' opporsi all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, valutando tra l'altro la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'art. 15, comma 2, ove applicabili. 6. La Consob disciplina con regolamento: a) i criteri per l'individuazione dei casi e delle soglie di partecipazione che determinano un'influenza significativa ai sensi del comma 1; b) contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni previste dai commi 3 e 4; c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte del gestore del mercato regolamentato delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione che comporta la possibilita' di esercitare un'influenza significativa. 7. In assenza dei requisiti di onorabilita' o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonche' in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4 o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato. 8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'art. 14, comma 7. 9. La Consob puo' imporre che le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine.»