Art. 76 
 
               Sospensione scadenza titoli di credito 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia  cambiari,  cambiali  e  altri  titoli  di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori  e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva  la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi espressamente.». 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili  fino  al  termine
del  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli  articoli  2  e  5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci  per
cento della somma dovuta e non pagata di  cui  all'articolo  3  della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se  il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo  di
sospensione di cui al comma 1, effettua  il  pagamento  dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il  protesto  o  per  la
constatazione equivalente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11  (Sospensione  dei  termini  di  scadenza  dei
          titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto  ai
          commi 2 e 3,  i  termini  di  scadenza  relativi  a  vaglia
          cambiari, cambiali e altri titoli  di  credito  e  ad  ogni
          altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
          31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei  debitori
          e obbligati anche in via di regresso o di  garanzia,  salva
          la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
              2.  Gli   assegni   portati   all'incasso,   non   sono
          protestabili fino al termine del periodo di sospensione  di
          cui al comma 1. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e
          accessorie di cui agli  articoli  2  e  5  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
          della somma dovuta e non pagata di  cui  all'art.  3  della
          citata legge n.  386  del  1990,  si  applicano  in  misura
          dimezzata se il traente, entro sessanta giorni  dalla  data
          di scadenza del periodo di sospensione di cui al  comma  1,
          effettua il  pagamento  dell'assegno,  degli  interessi,  e
          delle  eventuali  spese  per   il   protesto   o   per   la
          constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
          opera su: 
                a) i termini per la presentazione al pagamento; 
                b) i termini per  la  levata  del  protesto  o  delle
          constatazioni equivalenti; 
                c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a)
          e b),  della  legge  15  dicembre  1990,  n.  386,  nonche'
          all'art. 9-bis, comma 2, della medesima legge  n.  386  del
          1990; 
                d) il termine per il pagamento  tardivo  dell'assegno
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa  legge  n.  386
          del 1990. 
              3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal
          9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi  dai
          pubblici ufficiali alle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  provvedono
          d'ufficio alla loro  cancellazione.  Con  riferimento  allo
          stesso periodo sono sospese le informative al  prefetto  di
          cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della  legge  15  dicembre
          1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio  informatizzato
          di cui all'art. 10-bis della  medesima  legge  n.  386  del
          1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.»