Art. 76 Sospensione scadenza titoli di credito 1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.». b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su: a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche' all'art. 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'art. 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.»