Art. 77 
 
               Misure urgenti per il settore turistico 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito  d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per
cento.    Qualora    in    relazione    alla    medesima    struttura
turistico-ricettiva  siano  stipulati  due  contratti  distinti,  uno
relativo alla locazione  dell'immobile  e  uno  relativo  all'affitto
d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»; 
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  e'
inserita la seguente: «, termali»; 
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; 
  b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per le imprese turistico-ricettive,  il  credito  d'imposta
spetta fino al 31 dicembre 2020»; 
  b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: 
  «c)  il  pagamento  del  servizio  puo'  essere   corrisposto   con
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche'  di  agenzie  di
viaggio e tour operator»; 
    c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le  seguenti  «,  nonche'  le  guide  e  gli  accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«265 milioni». 
  2.  Per  le  imprese  del  comparto  turistico,  come   individuate
dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista  all'articolo
56, comma 2, lettera c), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per
la parte concernente il pagamento delle rate dei  mutui  in  scadenza
prima del 30 settembre 2020, e' prorogata sino al 31 marzo 2021.  Per
le finalita' di cui al presente  comma  la  dotazione  della  sezione
speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56,  comma  6,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata  di
8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2-bis. All'articolo 1-bis, comma  3,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole:  «causale  del  pagamento,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «richiesta  di  utilizzo  del  finanziamento,   del
relativo  codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
garanzia e». 
  2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di
cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato  B  sono
al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione». 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente  articolo  si  provvede
mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo  114,  comma  4,
per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5  dell'art.  28
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni  di  locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          1. Omissis. 
              2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in  caso  di
          contratti di servizi a prestazioni complesse o  di  affitto
          d'azienda, comprensivi di almeno  un  immobile  a  uso  non
          abitativo   destinato   allo   svolgimento   dell'attivita'
          industriale,   commerciale,   artigianale,   agricola,   di
          interesse   turistico   o    all'esercizio    abituale    e
          professionale dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  spetta
          nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  Per  le
          strutture   turistico-ricettive,   il   credito   d'imposta
          relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
          del 50  per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima
          struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
          distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile  e  uno
          relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
          per entrambi i contratti. 
              3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e  2  spetta
          alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche,  alle
          agenzie  di  viaggio  e  turismo   e   ai   tour   operator
          indipendentemente  dal  volume   di   ricavi   e   compensi
          registrato nel periodo d'imposta precedente. 
              3-bis. - 4. Omissis. 
              5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,  3-bis
          e  4  e'  commisurato  all'importo  versato   nel   periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, il  credito  d'imposta  spetta
          fino al 31 dicembre 2020. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  176  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 176 - 1. - 2. Omissis. 
              3. Il credito di cui al comma 1  e'  riconosciuto  alle
          seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: 
                a) le spese  debbono  essere  sostenute  in  un'unica
          soluzione in relazione  ai  servizi  resi  da  una  singola
          impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da
          un singolo bed & breakfast; 
                b)  il   totale   del   corrispettivo   deve   essere
          documentato da fattura elettronica o documento  commerciale
          ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
          n. 127,  nel  quale  e'  indicato  il  codice  fiscale  del
          soggetto che intende fruire del credito; 
                c) il pagamento del servizio puo' essere  corrisposto
          con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti
          che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di
          agenzie di viaggio e tour operator. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  182  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il  settore
          turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio
          e i tour operator, nonche' le guide  e  gli  accompagnatori
          turistici  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  del
          COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  265  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  da  adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione delle risorse agli  operatori,  tenendo  conto
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  61  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 61 (Sospensione dei  versamenti  delle  ritenute,
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria). - 1. Omissis. 
              2. Le disposizioni di cui al comma l  si  applicano  ai
          seguenti soggetti: 
                a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio  e
          turismo e tour operator; 
                b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione
          sportiva,     associazioni     e     societa'      sportive
          professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti  che
          gestiscono  stadi,  impianti  sportivi,  palestre,  club  e
          strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
          piscine e centri natatori; 
                c) soggetti che gestiscono teatri, sale da  concerto,
          sale  cinematografiche,   ivi   compresi   i   servizi   di
          biglietteria   e   le   attivita'    di    supporto    alle
          rappresentazioni artistiche, nonche'  discoteche,  sale  da
          ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; 
                d) soggetti che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,
          lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
          apparecchi correlati; 
                e) soggetti che organizzano corsi, fiere  ed  eventi,
          ivi compresi  quelli  di  carattere  artistico,  culturale,
          ludico, sportivo e religioso; 
                f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,
          gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
                g)  soggetti  che  gestiscono   musei,   biblioteche,
          archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici,
          giardini zoologici e riserve naturali; 
                h) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di
          assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi  e
          scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
          grado, corsi di formazione professionale, scuole  di  vela,
          di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
          commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
                i) soggetti  che  svolgono  attivita'  di  assistenza
          sociale non residenziale per anziani e disabili; 
                l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000,
          n. 323, e centri per il benessere fisico; 
                m) soggetti che gestiscono parchi di  divertimento  o
          parchi tematici; 
                n)  soggetti  che  gestiscono  stazioni  di  autobus,
          ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
                o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci
          e  trasporto  passeggeri   terrestre,   aereo,   marittimo,
          fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la  gestione  di
          funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
                p) soggetti che gestiscono  servizi  di  noleggio  di
          mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,  lacuale
          e lagunare; 
                q) soggetti che gestiscono  servizi  di  noleggio  di
          attrezzature sportive e ricreative ovvero  di  strutture  e
          attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 
                r)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida   e
          assistenza turistica; 
                s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese
          in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
                t) organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale
          di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
          n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di
          volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e   delle
          province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          e associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri
          nazionale, regionali e delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano di cui all'art. 7 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,  una
          o piu' attivita' di interesse generale  previste  dall'art.
          5, comma 1, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 56  del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 65. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art.  1-bis  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
          di nuovi finanziamenti).  -  3.  L'operativita'  sul  conto
          corrente dedicato  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  e'
          condizionata all'indicazione, nella richiesta  di  utilizzo
          del finanziamento, del relativo codice unico identificativo
          del finanziamento e  della  garanzia  e,  della  locuzione:
          "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020". 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  11  dell'art.  20  del
          citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Disposizioni concernenti il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - 1. - 10. Omissis. 
              11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
          9, i  fondi  di  incentivazione  del  personale  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   sono   annualmente
          incrementati, a decorrere dall'anno  2020,  dalle  risorse,
          indicate  nell'allegato  B   al   presente   decreto.   Gli
          incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi   nonche'   quelli
          riportati  nell'allegato  B  sono  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione. 
              Omissis.» 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 3.