Art. 78 bis 
 
             Interpretazione autentica in materia di IMU 
 
  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali
agricole garantendo la corretta applicazione  delle  agevolazioni  in
materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano  anche  ai
periodi di imposta precedenti  all'entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 145 del 2018. 
  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18  maggio  2001,
n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  nel  senso  che  nelle
agevolazioni  tributarie  sono  comprese  anche  quelle  relative  ai
tributi locali. 
  3. Le disposizioni in materia  di  imposta  municipale  propria  si
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso  che  si  considerano
coltivatori diretti e imprenditori  agricoli  professionali  anche  i
pensionati che, continuando  a  svolgere  attivita'  in  agricoltura,
mantengono  l'iscrizione  nella  relativa  gestione  previdenziale  e
assistenziale agricola. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 705 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 - 1. - 704. Omissis. 
              705. I familiari coadiuvanti del  coltivatore  diretto,
          appartenenti al medesimo nucleo  familiare,  che  risultano
          iscritti  nella  gestione  assistenziale  e   previdenziale
          agricola  quali  coltivatori  diretti,  beneficiano   della
          disciplina  fiscale  propria  dei   titolari   dell'impresa
          agricola al cui esercizio i predetti familiari  partecipano
          attivamente. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma  2  dell'art.  1  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 72-bis. 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  Repubblica  italiana  del  31  dicembre
          2018, n. 302, Supplemento Ordinario n. 62. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  9  del
          citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: 
              «Art. 9 (Soci di societa' di persone).  -  1.  Ai  soci
          delle societa' di persone esercenti attivita' agricole,  in
          possesso  della  qualifica  di  coltivatore  diretto  o  di
          imprenditore agricolo a titolo  principale,  continuano  ad
          essere  riconosciuti  e  si  applicano  i  diritti   e   le
          agevolazioni  tributarie  e  creditizie   stabiliti   dalla
          normativa  vigente  a  favore  delle  persone  fisiche   in
          possesso delle predette  qualifiche.  I  predetti  soggetti
          mantengono  la  qualifica  previdenziale  e,  ai  fini  del
          raggiungimento,  da  parte  del   socio,   del   fabbisogno
          lavorativo prescritto, si  computa  anche  l'apporto  delle
          unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.»