Art. 78 bis Interpretazione autentica in materia di IMU 1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018. 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 705 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1 - 1. - 704. Omissis. 705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Omissis.» - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 72-bis. - La legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 31 dicembre 2018, n. 302, Supplemento Ordinario n. 62. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Art. 9 (Soci di societa' di persone). - 1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.»