Art. 79 
 
                   Ulteriori agevolazioni fiscali 
                 per il settore turistico e termale 
 
  1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di  cui  all'articolo
10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e'  riconosciuto,
nella misura  del  65  per  cento,  per  i  due  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso alla  data  del  31  dicembre  2019.  Il
credito  di  imposta  di  cui  al  primo  periodo   e'   utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al  secondo
periodo non si applica la ripartizione in quote  annuali  di  cui  al
comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.  Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo si  osservano,
ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 83 del 2014. 
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al
presente articolo le strutture che svolgono attivita'  agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche  per  la  realizzazione  di
piscine   termali   e   per   l'acquisizione   di   attrezzature    e
apparecchiature  necessarie  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 180 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto di cui all'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del
presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti  per  la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo): 
              «Art. 10  (Disposizioni  urgenti  per  riqualificare  e
          migliorare le strutture ricettive  turistico-alberghiere  e
          favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). -  1.
          Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva
          per  accrescere  la   competitivita'   delle   destinazioni
          turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  per  i  due
          successivi, alle imprese alberghiere  esistenti  alla  data
          del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto  un  credito  d'imposta
          nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
          un massimo di 200.000  euro  nei  periodi  d'imposta  sopra
          indicati per gli interventi di cui al comma 2.  Il  credito
          d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
          massimo di cui al comma 7. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto  per  le  spese  relative  a   interventi   di
          ristrutturazione edilizia  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive modificazioni, o a  interventi  di  eliminazione
          delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
          gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche  tenendo  conto  dei
          principi  della  "progettazione  universale"  di  cui  alla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, e di  incremento  dell'efficienza  energetica,
          ovvero per le tipologie di spesa di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, secondo le modalita' ivi previste. 
              2-bis. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto anche nel  caso  in  cui  la  ristrutturazione
          edilizia di cui  al  comma  2  comporti  un  aumento  della
          cubatura complessiva, nei limiti  e  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni.  Entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          sono stabilite le  disposizioni  applicative  del  presente
          comma, con riferimento, in particolare, a: 
                a) le tipologie di strutture alberghiere  ammesse  al
          credito d'imposta; 
                b) le tipologie di interventi ammessi  al  beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
                c) le procedure per l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
                d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
          voce di spesa sostenuta; 
                e) le procedure di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73. 
              2-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,
          nonche' per promuovere l'adozione  e  la  diffusione  della
          "progettazione universale" e  l'incremento  dell'efficienza
          energetica,  il  Ministro  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza
          unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in  tutto
          il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni  per
          la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle
          imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
          diffusi, tenendo conto delle specifiche  esigenze  connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali e dei sistemi di  classificazione  alberghiera
          adottati a livello europeo e internazionale. 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  ripartito
          in tre quote annuali di pari importo e, in  ogni  caso,  e'
          riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          "de  minimis".  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
          di cui agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione,  ai   sensi   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni.  La  prima  quota  del   credito   d'imposta
          relativo alle spese effettuate  nel  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni,  da  adottare  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   disposizioni
          applicative del  presente  articolo,  con  riferimento,  in
          particolare, a: 
                a) le tipologie di strutture alberghiere  ammesse  al
          credito d'imposta; 
                b) le tipologie di interventi ammessi  al  beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
                c) le procedure per l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
                d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
          voce di spesa sostenuta; 
                e) le procedure di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73. 
              5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
          per   promuovere   l'adozione   e   la   diffusione   della
          "progettazione universale" e  l'incremento  dell'efficienza
          energetica,  il  Ministro  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede
          di Conferenza  unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,
          uniformi in tutto il territorio nazionale,  dei  servizi  e
          delle dotazioni  per  la  classificazione  delle  strutture
          ricettive  e  delle  imprese  turistiche,  ivi  compresi  i
          condhotel e  gli  alberghi  diffusi,  tenendo  conto  delle
          specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e  di
          fruizione  dei  contesti  territoriali  e  dei  sistemi  di
          classificazione alberghiera adottati a  livello  europeo  e
          internazionale. 
              6.  Per  favorire  il   rafforzamento   delle   imprese
          turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici  e
          reti d'impresa: 
                a) all'art. 3 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  1) al comma 4, le parole: "nei territori  costieri"
          sono soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo"  e  le  parole:  "nei  medesimi
          territori" sono sostituite dalle seguenti:  "nei  territori
          interessati"; 
                  2) al comma 5, al primo periodo, le parole:  "entro
          il  31  dicembre  2012,  dalle  Regioni  d'intesa  con   il
          Ministero dell'economia e delle  finanze"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015,  dalle  Regioni
          d'intesa con  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso; 
                  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
                    "5-bis.   Nell'ambito   dei    distretti,    come
          individuati ai sensi  dei  commi  4  e  5,  possono  essere
          realizzati progetti  pilota,  concordati  con  i  Ministeri
          competenti in materia di semplificazione  amministrativa  e
          fiscalita', anche al  fine  di  aumentare  l'attrattivita',
          favorire gli investimenti e  creare  aree  favorevoli  agli
          investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione
          delle aree del distretto, per  la  realizzazione  di  opere
          infrastrutturali,  per  l'aggiornamento  professionale  del
          personale, per la promozione delle nuove tecnologie"; 
                  4) al comma 6, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                    "b) i distretti costituiscono 'zone a  burocrazia
          zero'  ai  sensi  dell'art.  37-bis  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre  2012,  n.  221;  restano  esclusi  dalle
          misure di semplificazione le  autorizzazioni  e  gli  altri
          atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 
                    b) in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1
          dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.   221,   le   misure   di   agevolazione   e   di
          semplificazione connesse al regime proprio  delle  "zone  a
          burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le  aree  e
          gli  immobili  ricadenti   nell'ambito   territoriale   del
          distretto   turistico,   ancorche'   soggetti   a   vincolo
          paesaggistico-territoriale      o      del       patrimonio
          storico-artistico; 
                    c) il contratto di rete di cui all'art. 3,  comma
          4-ter,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e  successive  modificazioni,  e'  utilizzabile  con
          riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
          dei  seguenti   obiettivi:   supportare   i   processi   di
          riorganizzazione della  filiera  turistica;  migliorare  la
          specializzazione  e   la   qualificazione   del   comparto;
          incoraggiare gli investimenti per accrescere  la  capacita'
          competitiva  e  innovativa   dell'imprenditoria   turistica
          nazionale, in particolare sui mercati esteri. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2015,  di  50
          milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7  milioni  di  euro
          per gli anni 2017 e 2018 e di  16,7  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Il  credito
          d'imposta di  cui  al  comma  1  in  favore  delle  imprese
          alberghiere indicate  al  medesimo  comma  e'  riconosciuto
          altresi' per le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,
          comprese quelle  per  l'acquisto  di  mobili  e  componenti
          d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
          ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
          beni oggetto degli investimenti prima  dell'ottavo  periodo
          d'imposta successivo.» 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 58. 
              - La legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante  «Disciplina
          dell'agriturismo» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 16 marzo 2006, n. 63. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  24
          ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale): 
              «Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1.  Le  cure  termali
          sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che: 
                a) risultano in  regola  con  l'atto  di  concessione
          mineraria  o  di  subconcessione   o   con   altro   titolo
          giuridicamente  valido  per  lo  sfruttamento  delle  acque
          minerali utilizzate; 
                b)  utilizzano,  per  finalita'  terapeutiche,  acque
          minerali  e  termali,  nonche'  fanghi,  sia  naturali  sia
          artificialmente  preparati,  muffe  e  simili,   vapori   e
          nebulizzazioni, stufe naturali e  artificiali,  qualora  le
          proprieta' terapeutiche  delle  stesse  acque  siano  state
          riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
          6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
          comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112; 
                c) sono in  possesso  dell'autorizzazione  regionale,
          rilasciata ai sensi dell'art. 43 della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833; 
                d) rispondono ai requisiti  strutturali,  tecnologici
          ed organizzativi minimi  definiti  ai  sensi  dell'art.  8,
          comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni. 
              2.  Gli  stabilimenti  termali  possono   erogare,   in
          appositi  e  distinti  locali,  prestazioni  e  trattamenti
          eseguiti sulla superficie del  corpo  umano  il  cui  scopo
          esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
          condizioni,  di   migliorarne   e   proteggerne   l'aspetto
          estetico,   modificandolo   attraverso   l'eliminazione   o
          l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti. 
              3. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  2,  comma
          2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano promuovono con idonei  provvedimenti  normativi  la
          qualificazione  sanitaria  degli  stabilimenti  termali   e
          l'integrazione  degli  stessi  con   le   altre   strutture
          sanitarie del territorio, in particolare nel settore  della
          riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche  situazioni
          epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria. 
              5. Le cure termali sono erogate a carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto  dall'art.
          4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
          sensi  dell'art.  8  quater  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»