Art. 80 
 
       Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 
 
  1. All'articolo 183, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «171,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni»,  e  al  secondo  periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «,  dal
rinvio o dal ridimensionamento»; 
    b) al comma 3, le parole: «100  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «165 milioni»; 
  b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«La restante quota del contributo, comunque non  inferiore  a  quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28  febbraio  2021»
e, al secondo periodo, le  parole:  «le  modalita'  per  l'erogazione
della restante quota» e la parola: «nonche',» sono soppresse. 
  2.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «245  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le  parole:  «145  milioni»
sono sostituite dalle seguenti:  «185  milioni»  e  le  parole:  «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»; 
    b) al comma 3, alinea, le parole:  «130»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «335». 
  2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono inserite  le  seguenti:  «e
nell'anno 2020». 
  3. All'articolo  1,  comma  317,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  di  6
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  4. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  337,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'   rifinanziata,   per
l'attuazione degli interventi  del  piano  strategico  ivi  previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.  All'articolo  7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  al  secondo
periodo, dopo  le  parole  «interesse  culturale»  sono  inserite  le
seguenti: «e  paesaggistico»  e  dopo  la  parola  «realizzare»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e'  incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'articolo 119, comma  15-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie  catastali  A/1,
A/8  e  A/9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla  categoria  catastale  A/9
per le unita' immobiliari non aperte al pubblico». 
  6-bis. Al fine di  incentivare  il  riconoscimento  di  un  credito
d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese  sostenute
per la produzione,  distribuzione  e  sponsorizzazione  delle  opere,
previa   autorizzazione   della   Commissione   europea   ai    sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016, nel limite  di  spesa  di  4,5  milioni  di  euro  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa  di  4,5  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di  5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) alla rubrica, le  parole:  «di  giovani  artisti  e  compositori
emergenti» sono soppresse. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  5  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art.  183
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 183 (Misure per il settore della cultura).  -  1.
          Omissis. 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della cultura di cui all'art. 101 del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui  al  comma
          3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle  perdite
          derivanti   dall'annullamento,    dal    rinvio    o    dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione e assegnazione delle  risorse,  tenendo  conto
          dell'impatto economico  negativo  nei  settori  conseguente
          all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
              3. Al fine di assicurare il funzionamento dei  musei  e
          dei luoghi della cultura statali di cui  all'art.  101  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti  al
          settore museale, tenuto  conto  delle  mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020.  Le  somme
          di cui al presente  comma  sono  assegnate  allo  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo. 
              4. Omissis 
              5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere
          sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  per   il   triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'art. 9, comma  1,  del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 89  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  89  (Fondo  emergenze   spettacolo,   cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
              2. Omissis 
              3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335  milioni
          di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                a) quanto a 70 milioni di  euro  ai  sensi  dell'art.
          126; 
                b)   quanto   a   50   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
          coesione di  cui  all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera  CIPE
          si provvede a rimodulare e a ridurre di pari  importo,  per
          l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la  delibera  CIPE
          n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura  e
          turismo" di competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo; 
                c) quanto a 10 milioni  di  euro  mediante  riduzione
          delle disponibilita' del Fondo unico  dello  spettacolo  di
          cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  90  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore
          della cultura). - 1. Al fine di far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.
          6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
          n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di
          cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, della legge 22  aprile
          1941, n. 633,  dei  compensi  incassati  nell'anno  2019  e
          nell'anno  2020,  ai  sensi  dell'art.   71-septies   della
          medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e
          videogrammi, e' destinata al sostegno degli  autori,  degli
          artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori  autonomi
          che svolgono attivita' di riscossione dei diritti  d'autore
          in base ad un contratto di mandato con  rappresentanza  con
          gli organismi di gestione collettiva di  cui  all'art.  180
          della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 317 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 316. Omissis. 
              317.  Per  assicurare  il  funzionamento  dei  soggetti
          giuridici creati o partecipati dal  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo per  rafforzare  la
          tutela e la valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2018,
          di 500.000 euro per l'anno 2019 e, di 6 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Le risorse sono ripartite  annualmente  con
          decreto del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo. Il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo  e'   altresi'   autorizzato   a
          costituire una fondazione per la gestione della  Biblioteca
          di archeologia e  storia  dell'arte  di  Roma,  di  cui  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 337 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1 - 1. - 336. Omissis. 
              337. Per la realizzazione del Piano strategico  «Grandi
          Progetti  Beni   culturali»   di   cui   all'art.   7   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno  2017
          e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  7  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7  (Piano  strategico   Grandi   Progetti   Beni
          culturali e altre misure urgenti per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti  il
          Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici  e
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, e' adottato, entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno e, per il 2014, anche in data  antecedente,  il  Piano
          strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini  della
          crescita della capacita' attrattiva  del  Paese.  Il  Piano
          individua beni o siti di eccezionale interesse culturale  e
          paesaggistico e di rilevanza  nazionale  per  i  quali  sia
          necessario   e   urgente   realizzare,    anche    mediante
          acquisizione,    interventi     organici     di     tutela,
          riqualificazione, valorizzazione  e  promozione  culturale,
          anche a fini turistici. Per l'attuazione  degli  interventi
          del Piano strategico «Grandi Progetti  Beni  culturali»  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il  2014,  30
          milioni di euro per il 2015 e 50 milioni  di  euro  per  il
          2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2014, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
          Piano  strategico  «Grandi  Progetti  Beni  culturali»   e'
          destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse  per
          le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti  in
          favore dei beni culturali ai sensi dell'art. 60,  comma  4,
          della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  come  da  ultimo
          sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro  il  31
          marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo presenta alle Camere una  relazione
          concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato  di
          avanzamento di quelli avviati nell'anno  precedente  e  non
          ancora conclusi. 
              Omissis.» 
              - La legge 8 agosto 1985, n. 440  recante  «Istituzione
          di un assegno vitalizio a favore di cittadini  che  abbiano
          illustrato la patria e che versino in stato di  particolare
          necessita»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica italiana 23 agosto 1985, n. 198. 
              - Il testo del comma 15-bis dell'art.  119  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato  dalla  presente   legge,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 51. 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  7  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica,
          nonche' degli eventi di  spettacolo  dal  vivo  di  portata
          minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del  sistema
          musicale italiano, ai fini delle imposte sui  redditi,  nel
          limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a
          decorrere  dall'anno  2021  e  fino  ad  esaurimento  delle
          risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
          e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22
          aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  ed  alle
          imprese  organizzatrici  e  produttrici  di  spettacoli  di
          musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio  2012,  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura del  30  per
          cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di  sviluppo,
          produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
          fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
          di cui al comma 5 del presente articolo,  fino  all'importo
          massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
              2. Abrogato. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.