Art. 80 bis 
 
Fondo per la tutela, la conservazione e il  restauro  del  patrimonio
  culturale immobiliare storico e artistico pubblico 
 
  1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela,  alla
conservazione e al  restauro  del  patrimonio  culturale  immobiliare
storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento
del  fondo,  nonche'  i  soggetti  destinatari  e  le  modalita'   di
ripartizione e assegnazione delle risorse. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto. 
  3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.