Art. 81 
 
Credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di
  leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di  societa'  e
  associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe
che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle
discipline  olimpiche  e  paralimpiche   ovvero   societa'   sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche iscritte al registro  CONI  operanti  in  discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici  e  che  svolgono  attivita'
sportiva giovanile, e' riconosciuto un  contributo,  sotto  forma  di
credito  d'imposta,  pari  al  50  per   cento   degli   investimenti
effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020  e  fino  al  31  dicembre
2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma  6,
che costituisce tetto di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede  alla
ripartizione tra i beneficiari in  misura  proporzionale  al  credito
d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con  un
limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale  delle
risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione  di  cui  al  presente
articolo gli  investimenti  in  campagne  pubblicitarie,  incluse  le
sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al  regime
previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le politiche giovanili e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e
i criteri  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
procedure  di  concessione  e  di  utilizzo   del   beneficio,   alla
documentazione richiesta,  all'effettuazione  dei  controlli  e  alle
modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione  che  i  pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  societa'   sportive   professionistiche   e   societa'   ed
associazioni   sportive   dilettantistiche   con   ricavi,   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  150.000  euro  e
fino a un massimo  di  15  milioni  di  euro.  Le  societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  5. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicita',  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 
  6.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  per  un  importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di  spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  16  dicembre   1991,   n.   398   recante
          «Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 17 dicembre 1991, n. 295. 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 58. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).  -
          1. I contribuenti  possono  mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.» 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella GU dell'Unione europea L  352
          del 24 dicembre 2013. 
              - Il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella GU dell'Unione europea L  352
          del 24 dicembre 2013. 
              - Il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura,  e'  pubblicato  nella  GU   dell'Unione
          europea GU L 190 del 28 giugno 2014. 
              - Si riporta il testo dell'art. 85 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                a) i corrispettivi delle cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                c) i corrispettivi delle cessioni di azioni  o  quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diverse   da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
          applica il comma 2 dell'art. 44 ; 
                d)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di   strumenti
          finanziari similari  alle  azioni  ai  sensi  dell'art.  44
          emessi da societa' ed enti di  cui  all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                e) i corrispettivi delle cessioni di  obbligazioni  e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alla lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                g) i contributi in denaro, o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                h) i contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»