Art. 82 
 
           Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino 
                            Cortina 2021 
 
  1. La Federazione Italiana Sport  Invernali  (FISI),  in  relazione
alla garanzia  dalla  stessa  prestata  in  favore  della  Fondazione
Cortina 2021  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  da
quest'ultima contratte nei confronti  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della  controgaranzia  dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021  dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e'  elencata  nell'allegato  allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  definiti  modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea. 
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)  predispone  ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di  Sci  Cortina  2021»  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  dal   comitato   organizzatore   denominato
«Fondazione   Cortina   2021»,   accompagnata   da   una    analitica
rendicontazione dei costi  per  l'organizzazione  dell'evento,  e  la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per  lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per  gli
anniversari   nazionali   e   gli   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 settembre 2019», sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»; 
    b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
    c) al comma 21, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 della  citata  legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 31 (Garanzie statali).  -  1.  In  allegato  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
          e delle finanze sono  elencate  le  garanzie  principali  e
          sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti  o  altri
          soggetti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61   del   citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al  fine
          di assicurare la realizzazione del progetto sportivo  delle
          finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di  sci
          alpino,   che   si   terranno    a    Cortina    d'Ampezzo,
          rispettivamente, nel marzo 2020 e nel  febbraio  2021,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
          il presidente della regione  Veneto,  il  presidente  della
          provincia di Belluno, il  sindaco  del  comune  di  Cortina
          d'Ampezzo  e  il   legale   rappresentante   delle   Regole
          d'Ampezzo, e' nominato un commissario  con  il  compito  di
          provvedere al piano di interventi volto: 
                a)  alla  progettazione  e  realizzazione  di   nuovi
          impianti a fune, nonche'  all'adeguamento  e  miglioramento
          degli impianti esistenti; 
                b)   alla   progettazione    e    realizzazione    di
          collegamenti, anche viari diversi dalla viabilita' statale,
          tra  gli  impianti  a  fune,  nonche'   all'adeguamento   e
          miglioramento di quelli esistenti; 
                c) alla progettazione e realizzazione di nuove  piste
          per  lo  sci  da   discesa,   nonche'   all'adeguamento   e
          miglioramento di quelle esistenti; 
                d) alla progettazione  e  realizzazione  delle  opere
          connesse alla riqualificazione  dell'area  turistica  della
          provincia di Belluno, in particolare nel comune di  Cortina
          d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture  e
          di servizi  destinati  allo  sport,  alla  ricreazione,  al
          turismo sportivo, alle  attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. 
              1-bis. La carica di commissario di cui al comma  1  non
          e'  compatibile  con  rapporti  di  lavoro  dipendente.  Al
          commissario e' riconosciuto un  compenso,  determinato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
          misura non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  I
          relativi  oneri   gravano   sulla   contabilita'   speciale
          intestata al commissario medesimo. 
              1-ter. Il commissario  riferisce,  con  cadenza  almeno
          bimestrale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento per  lo  Sport,  circa  lo  stato  di
          avanzamento degli interventi programmati. 
              2. Entro sessanta giorni dalla data della  sua  nomina,
          il  commissario,  nel  limite  delle  risorse   finanziarie
          previste dal comma 12 e delle risorse messe a  disposizione
          dagli  enti   territoriali   coinvolti   e   dal   comitato
          organizzatore  locale,  predispone,  sentito  il   comitato
          organizzatore locale, il piano degli interventi di  cui  al
          comma 1, tenendo conto dei progetti  gia'  approvati  dagli
          enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente
          del   Consiglio   dei   ministri,   al    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport  e
          al Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, nonche' alle Camere per l'invio  alle  Commissioni
          parlamentari   competenti.   Salva   la   possibilita'   di
          rimodulazione  e  integrazione  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, il  piano  contiene  la  descrizione  di  ogni
          singolo intervento, indicandone la durata  e  le  stime  di
          costo. 
              3.   Per    la    semplificazione    delle    procedure
          amministrative   di   approvazione   dei   progetti   degli
          interventi previsti nel  piano  predisposto  ai  sensi  del
          comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni  dalla
          trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei  beni
          e delle attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  alle
          Camere   per   l'invio   alle   Commissioni    parlamentari
          competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e  seguenti
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di
          servizi, alle  quali  partecipano  tutti  i  rappresentanti
          delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti
          ad adottare  atti  di  intesa  o  di  concerto,  nonche'  a
          rilasciare     pareri,     autorizzazioni,     concessioni,
          approvazioni e nulla osta previsti dalle  leggi  statali  e
          regionali. Ogni conferenza si svolge in  forma  simultanea,
          in modalita' sincrona e se del caso  in  sede  unificata  a
          quella  avente  a  oggetto  la   valutazione   di   impatto
          ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il
          soggetto competente ai sensi  dell'art.  14-ter,  comma  4,
          della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali  modifiche  e
          integrazioni del piano successive alla  convocazione  della
          conferenza di servizi  vengono  trasmesse  dal  commissario
          senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri,  al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al  Ministro
          per lo sport e al  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, nonche' alle  Camere  per  l'invio
          alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro
          dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza
          di servizi. 
              4.  All'esito   della   conferenza   di   servizi,   il
          commissario approva il piano degli interventi  con  proprio
          decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano
          degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sui siti  internet  istituzionali  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per  lo
          sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce  ogni
          parere, valutazione,  autorizzazione  o  permesso  comunque
          denominati necessari  alla  realizzazione  dell'intervento;
          puo'  costituire  adozione  di  variante   allo   strumento
          urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista
          l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza,  il
          decreto  commissariale  e'  trasmesso  al  sindaco  che  lo
          sottopone all'approvazione  del  consiglio  comunale  nella
          prima seduta utile. 
              5. Nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea,
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  dei
          principi generali dell'ordinamento nazionale,  nonche'  nei
          limiti delle risorse stanziate, il commissario  esercita  i
          poteri sostitutivi per  risolvere  eventuali  situazioni  o
          eventi  ostativi  alla   tempestiva   realizzazione   degli
          interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma
          4,  anche  mediante  ordinanza   contingibile   e   urgente
          analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti
          di quanto strettamente necessario e negli ulteriori  limiti
          previamente  indicati  con  delibera  del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il presidente della regione Veneto.  Tali
          ordinanze sono immediatamente efficaci. 
              6. La consegna delle opere  previste  dal  piano  degli
          interventi approvato  ai  sensi  del  comma  4,  una  volta
          sottoposte a  collaudo  tecnico,  deve  avvenire  entro  il
          termine del 31  gennaio  2021.  Il  piano  indica  altresi'
          quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
          economico alla realizzazione degli interventi del  progetto
          sportivo di cui ai comma 1, in quanto non indispensabili al
          regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere
          ultimate oltre detto termine. 
              7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi
          del comma 4 sono  dichiarati  di  pubblica  utilita'  e  di
          urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
          e automaticamente inseriti nelle  intese  istituzionali  di
          programma e negli accordi  di  programma  quadro,  ai  fini
          della   individuazione   delle   priorita'   e   ai    fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali
          interventi  si  applica  l'art.  5,  commi  9  e  10,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
              8. Il commissario nominato ai sensi del comma  1  puo':
          nel  rispetto  degli  artt.  37,  38  e  39   del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  affidare  mediante
          convenzione le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  lo
          svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
          fare ricorso alle procedure,  anche  semplificate,  di  cui
          agli articoli 59 e  seguenti  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50; fare  ricorso  a  una  delle  forme  di
          partenariato pubblico privato di cui agli  articoli  180  e
          seguenti del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50;
          individuare il  responsabile  unico  del  procedimento  tra
          persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto  di
          servizio  con   gli   enti   territoriali   coinvolti.   Il
          commissario puo', nel limite delle  risorse  disponibili  e
          comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare
          l'esercizio di specifiche funzioni a  soggetti  di  alta  e
          riconosciuta     professionalita'     nelle      discipline
          giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e
          nel rispetto della disciplina per l'affidamento di  appalti
          di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
              9. Il commissario nominato ai sensi del comma  1  cessa
          dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021. 
              10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico,  il
          commissario invia alle Camere,  per  la  trasmissione  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          al Ministro per lo sport e al Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  una  relazione  sulle
          attivita' svolte, insieme  alla  rendicontazione  contabile
          delle spese sostenute. 
              11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione
          del progetto, previa intesa, mettono a  disposizione  della
          struttura funzionale al commissario nominato ai  sensi  del
          comma  1  i  locali  e  le  risorse  umane  e   strumentali
          occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di
          quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              12. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  oltre  alle
          risorse rese disponibili dal  comitato  organizzatore,  dal
          fondo dei comuni di confine, dalla  regione  Veneto,  dalla
          provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo,  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il  2017,  di
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020
          e di 5 milioni di euro per il 2021. Al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              13.  Sempre  al  fine  di  assicurare   la   tempestiva
          realizzazione del progetto sportivo delle finali  di  coppa
          del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino,  che  si
          terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020
          e nel  febbraio  2021,  il  presidente  pio  tempore  della
          societa'  ANAS  S.p.a.  e'  nominato  commissario  per   la
          individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle
          opere connesse  all'adeguamento  della  viabilita'  statale
          nella provincia di Belluno, di  competenza  della  medesima
          societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni  di
          presenza e indennita' comunque  denominate.  Gli  eventuali
          rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi. 
              14.  Per  lo  svolgimento  delle   sue   funzioni,   il
          commissario  di  cui  al  comma  13  puo'  avvalersi  delle
          strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni
          centrali e periferiche  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
          agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle
          risorse finanziarie previste dal comma 23,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  predispone   un   piano   degli   interventi   di
          adeguamento della rete  viaria  statale  e  delle  relative
          connessioni con la viabilita'  locale,  da  trasmettere  al
          Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, al  Ministro  per  lo
          sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
          del  turismo,  nonche'  alle  Camere   per   l'invio   alle
          Commissioni parlamentari competenti. Il piano  contiene  la
          descrizione  di  ciascun   intervento   con   la   relativa
          previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di
          costo,   salva   la   possibilita'   di   rimodulazione   e
          integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. 
              16.   Per   la    semplificazione    delle    procedure
          amministrative   di   approvazione   dei   progetti   degli
          interventi previsti nel  piano  predisposto  ai  sensi  del
          comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
              17.  All'esito  della   conferenza   di   servizi,   il
          commissario approva il piano degli interventi  con  proprio
          decreto. I decreti commissariali di approvazione del  piano
          degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sui siti  internet  istituzionali  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per  lo
          sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo e della societa' ANAS S.p.a. 
              18.    Nel    rispetto    dei     principi     generali
          dell'ordinamento, della  normativa  dell'Unione  europea  e
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  nei
          limiti delle risorse stanziate, il commissario  esercita  i
          poteri  sostitutivi  di  cui  al  comma  5  per   risolvere
          eventuali situazioni o eventi ostativi  alla  realizzazione
          degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi  del
          comma 17. 
              19. Soggetto attuatore degli interventi  contenuti  nel
          piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS  S.p.a.,  che
          svolge funzioni di stazione appaltante. 
              20. Gli interventi  previsti  nel  piano  approvato  ai
          sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica  utilita'  e
          di  urgenza,  qualificati  come  di  preminente   interesse
          nazionale e  sono  automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro, ai fini della individuazione delle priorita'  e  ai
          fini dell'armonizzazione con  le  iniziative  gia'  incluse
          nelle intese e negli accordi stessi. 
              21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa
          dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel
          piano di cui al comma 17.  La  consegna  delle  opere,  una
          volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
          termine del 31 gennaio 2021. 
              22. Con cadenza annuale e al termine  dell'incarico,  e
          comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui
          al comma 13 invia alle Camere,  per  la  trasmissione  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          al Ministro per lo sport e al Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  una  relazione  sulle
          attivita' svolte, insieme  alla  rendicontazione  contabile
          delle spese sostenute. 
              23. La realizzazione del piano di cui al  comma  17  e'
          eseguita a valere sulle risorse  previste  nell'ambito  del
          contratto di programma stipulato  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a.  e
          sulle risorse disponibili autorizzate  dall'art.  1,  comma
          604,  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Il  Commissario
          nominato ai sensi del comma 13,  per  eventuali  temporanee
          esigenze   finanziarie,   puo'   provvedere   in   via   di
          anticipazione a valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 868, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208. 
              24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato
          ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano  di  cui
          al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti
          per le procedure espropriative e di  occupazione  d'urgenza
          degli immobili di proprieta' privata nel  territorio  della
          regione  Veneto,  preordinati  alla   realizzazione   degli
          interventi previsti dal presente articolo.  Essi  hanno  la
          facolta'  di  procedere   all'occupazione   temporanea   e,
          sussistendone i presupposti, d'urgenza  degli  immobili  di
          proprieta' privata  attigui  a  quelli  essenziali  per  la
          realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai
          commi 4 e 17 qualora l'occupazione si  renda  necessaria  a
          integrare  le  finalita'  delle  infrastrutture   e   degli
          impianti stessi  ovvero  a  soddisfarne  le  prevedibili  e
          ragionevoli  esigenze  future.   Le   stazioni   appaltanti
          esercitano  tale   facolta'   anche   nel   caso   in   cui
          l'occupazione  sia  necessaria  per  la  realizzazione   di
          infrastrutture  temporanee  e  l'allestimento  di  impianti
          funzionali allo svolgimento delle  attivita'  sportive.  La
          suddetta  facolta'  e'  esercitata  mediante  decreto,  che
          determina altresi' in  via  provvisoria  le  indennita'  di
          occupazione spettanti  ai  proprietari,  determinandola  ai
          sensi  dell'art.  50  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327.  Ai  proprietari  degli
          immobili, secondo le risultanze  catastali,  e'  notificato
          almeno  quindici  giorni   prima   un   avviso   contenente
          l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  in  cui  e'
          prevista l'esecuzione del decreto che impone  l'occupazione
          temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso  e'
          pubblicato,  per  almeno  quindici  giorni,  nell'albo  del
          comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti
          internet  istituzionali  dei  medesimi  enti.  In  caso  di
          irreperibilita'   del   proprietario    dell'immobile    la
          pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita'
          di  occupazione  e  di  espropriazione  fanno  carico  alle
          stazioni appaltanti nella misura definitivamente  accertata
          anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie. 
              25.  Al  termine  delle  manifestazioni   sportive   di
          svolgimento  delle  finali  di  coppa  del  mondo   e   dei
          campionati mondiali di sci alpino, le opere  in  attuazione
          del piano degli  interventi  di  cui  al  comma  4  restano
          acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli  altri
          enti   locali   territorialmente   competenti.   Le   opere
          realizzate in attuazione del programma di  interventi  alla
          viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite  al
          patrimonio di ANAS S.p.a. 
              26. Le imprese affidatarie dei lavori di  realizzazione
          degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi  4  e
          17, ferme tutte le garanzie  e  le  coperture  assicurative
          previste dal decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,
          sono obbligate a  costituire  una  ulteriore  garanzia,  da
          prestare mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,
          nella misura del 20  per  cento  dell'importo  dei  lavori,
          destinata  a  garantirne  l'ultimazione  entro  il  termine
          fissato dal bando di  gara  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2019. 
              26-bis.  Ai  fini  della  realizzazione  del  piano  di
          interventi previsto dai commi 1 e 17, e'  in  facolta'  del
          commissario:  operare  le  riduzioni   dei   termini   come
          stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e  79  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo
          i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e  189  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre  fino  a
          dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2007,
          il termine di cui all'art. 32 del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50.  E'   altresi'   in   facolta'   del
          commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi
          e di  forniture  relativi  agli  interventi  attuativi  del
          piano, fare ricorso all'art. 63 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50;  in  questo  caso,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
          contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,  e'
          rivolto ad almeno cinque operatori economici. 
              27. Alle  controversie  relative  all'approvazione  dei
          piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17,  alle  procedure
          di espropriazione, a esclusione  di  quelle  relative  alla
          determinazione   delle   indennita'   espropriative,   alle
          procedure di progettazione,  approvazione  e  realizzazione
          degli interventi individuati negli stessi piani, si applica
          l'art. 125 del codice del processo amministrativo,  di  cui
          all'allegato 1 del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
          104;  dette  controversie  sono  devolute  alla  competenza
          funzionale  inderogabile   del   Tribunale   amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.» 
              - Il testo del comma 14-ter  dell'art.  30  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato  dal  presente  articolo,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 51. 
              - Si riporta il testo del comma 630 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 - 1. - 629. Omissis. 
              630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il   livello   di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  40  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione. 
              Omissis.»