Art. 82 Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, puo' richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita', condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea. 2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione sulle attivita' svolte dal comitato organizzatore denominato «Fondazione Cortina 2021», accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»; b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»; c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' soppresso. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.» - Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto: a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. 1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e' compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al commissario medesimo. 1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati. 2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo. 3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. 4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. 5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonche' nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci. 6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. Il piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui ai comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine. 7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali interventi si applica l'art. 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario puo', nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021. 10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. 11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pio tempore della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi. 14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. 16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della societa' ANAS S.p.a. 18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17. 19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante. 20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi. 21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. 22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. 23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'art. 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta' privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprieta' privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attivita' sportive. La suddetta facolta' e' esercitata mediante decreto, che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, e' notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e' pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilita' del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita' di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie. 25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a. 26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici. 27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.» - Il testo del comma 14-ter dell'art. 30 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51. - Si riporta il testo del comma 630 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1 - 1. - 629. Omissis. 630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. Omissis.»