Art. 83 Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale 1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunita' nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): «1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»