Art. 84 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2020. Tali risorse sono  destinate  ad  aumentare  la
deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,
anche in forma societaria, dalle  cooperative  e  dai  raggruppamenti
aventi sede in Italia  ovvero  in  altro  paese  dell'Unione  europea
iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per   conto   terzi   di   cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari  di
licenza comunitaria ai sensi del  regolamento  (CEE)  n.  881/92  del
Consiglio, del 26 marzo 1992, a titolo di  riduzione  compensata  dei
pedaggi  autostradali  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   3,   del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente  rimaste  nella
loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di  procedere  al
loro riversamento in favore dei beneficiari  aderenti  al  consorzio,
alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a
ventiquattro mesi, decorrenti  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
pagamento  concernente  il  rimborso  compensato  dei  pedaggi  delle
imprese  beneficiarie  adottato  dal  citato   Albo,   sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le  somme  restituite
sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la  sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 150 dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1 - 1. - 149. Omissis. 
              150. E' autorizzata la spesa di  250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 106 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1 - 1. - 105. Omissis. 
              106. (Deduzione spese non documentate autotrasporto). -
          Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla  data  del
          31 dicembre 2005, la  deduzione  forfetaria  di  spese  non
          documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          spetta  anche  per  i  trasporti  personalmente  effettuati
          dall'imprenditore all'interno del comune  in  cui  ha  sede
          l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di  quello
          spettante  per  i  medesimi  trasporti  nell'ambito   della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'art. 2,  comma  1  bis,  del  decreto  legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40 introdotto dall'art. 61 comma
          3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' autorizzato uno
          stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6  giugno
          1974,  n.  298  (Istituzione  dell'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto  di  terzi,  disciplina
          degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema  di
          tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada): 
              «Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il  Ministero
          dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione  generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          e' istituito un albo che assume la denominazione  di  "Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi". 
              Presso  gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione  sono  istituiti  gli
          albi  provinciali  che  nel  loro  insieme  formano  l'albo
          nazionale. 
              L'iscrizione nell'albo  e'  condizione  necessaria  per
          l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
              Gli albi sono pubblici. 
              Presso ciascun albo e' istituita una  sezione  speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          e i consorzi regolarmente costituiti il cui  scopo  sociale
          sia  quello  di   esercitare   l'autotrasporto   anche   od
          esclusivamente  con  i  veicoli  in  disponibilita'   delle
          imprese socie. 
              I requisiti e le condizioni di cui  all'art.  13  della
          presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai
          consorzi  indicati  nel  precedente  comma,  si   ritengono
          soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. 
              Con il regolamento di esecuzione saranno  stabilite  le
          modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
          del   rapporto   associativo,   nonche'   le   norme    per
          l'applicazione delle disposizioni contenute nel  precedente
          comma.» 
              - Il Regolamento CEE n. 881/92 del  Consiglio,  del  26
          marzo 1992, relativo all'accesso al mercato  dei  trasporti
          di merci su strada nella Comunita' effettuati  in  partenza
          dal territorio di uno Stato  membro  o  a  destinazione  di
          questo, o in transito sul territorio di uno  o  piu'  Stati
          membri e' pubblicato nella GU dell'Unione Europea L 95  del
          9 aprile 1992. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  2  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,   n.   40
          (Disposizioni  urgenti  per  gli  addetti  ai  settori  del
          trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto): 
              «Art. 2 (Oneri indiretti in materia di  autotrasporto).
          - 1. - 2. Omissis. 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo,
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  45  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (Legge
          finanziaria 2000): 
              «Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto).  -
          1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
          di lire: 
                a)  75  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti dal comma 1  dell'art.  2  del  decreto  legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40; 
                b)  83  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato  decreto  legge
          n. 451 del 1998; 
                c) 130  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato  decreto  legge
          n. 451 del 1998.»