Art. 85 
 
Misure compensative per il trasporto di passeggeri  con  autobus  non
  soggetti a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  in  materia  di
  trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Al fine di sostenere il settore  dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
destinato a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti  detti
servizi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,
in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle  misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto  alla  media  dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.  Tali  criteri,
al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3. L'efficacia della  disposizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5.  In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare  l'efficienza,
la sicurezza e  la  continuita'  del  trasporto  aereo  di  linea  di
passeggeri ed  evitare  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  alle
imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma
2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato
dall'articolo  202  del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere  sul  fondo  di  cui  al
comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare,  a  titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a  250  milioni
di euro alle imprese aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti  base,  e'  restituita,
entro il  15  dicembre  2020,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
al comma 7 del citato articolo 79. In caso di  perfezionamento  della
procedura con esito positivo, non  si  da'  luogo  alla  restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta
acquisito definitivamente dai beneficiari. 
  6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle  more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea
previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di
cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo  di
anticipazione un importo complessivo non superiore a  50  milioni  di
euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e  che
ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva  di  interessi
al  tasso  Euribor  a  sei  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita,  entro  il  15   dicembre   2020,   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione  dell'anticipazione  ne'
al  pagamento   degli   interessi   e   l'importo   resta   acquisito
definitivamente dai beneficiari. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  285
          recante    "Riordino    dei     servizi     automobilistici
          interRegionali di competenza statale" e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 gennaio  2006,  n.
          6, Supplemento Ordinario n. 5. 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  79   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dall'art. 202 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -  1.
          Ai  fini  del  presente  art.  l'epidemia  da  COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed  evento
          eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2,  lettera  b),
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2.  In  considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
              3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
          del trasporto aereo di persone e merci, e'  autorizzata  la
          costituzione di una nuova societa' interamente  controllata
          dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   ovvero
          controllata da una  societa'  a  prevalente  partecipazione
          pubblica anche  indiretta.  L'esercizio  dell'attivita'  e'
          subordinato alle valutazioni della Commissione europea. 
              4. Ai fini della costituzione della societa' di cui  al
          comma 3, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'art.  2389,
          primo comma, del codice civile, e sono definiti i  criteri,
          in riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
          amministratori investiti di particolari  cariche  da  parte
          del    consiglio    di     amministrazione     ai     sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e  versare
          anche in piu' fasi e per successivi aumenti di  capitale  o
          della dotazione  patrimoniale,  anche  tramite  societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica. 
              4-bis. In sede di  prima  applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea. 
              4-ter. Ai fini della prestazione  di  servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
              5. Alla societa' di cui al  comma  3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016,  n.175,  e  dall'art.  23-bis  del  decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
          patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi  dell'art.
          43 del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni. 
              5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
          presente art. sono esenti da imposizione fiscale diretta  e
          indiretta e da tasse. 
              6. 
              7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2 e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di  350
          milioni di euro per l'anno  2020.  Per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 3  a  4-bis,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo con una dotazione di  3.000  milioni
          di  euro  per   l'anno   2020.   Per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  4-bis  del  presente
          articolo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  si
          avvale di primarie istituzioni finanziarie,  industriali  e
          legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020.  A  tal
          fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro  per  l'anno
          2020.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'
          essere riassegnata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  quota  degli  importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
              8. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          art. si provvede ai sensi dell'art. 126.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  198  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 198 (Istituzione di un fondo per la compensazione
          dei danni subiti dal settore aereo). - 1. In considerazione
          dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa
          dell'insorgenza dell'epidemia da  COVID  19,  e'  istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
          fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per  l'anno
          2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori
          nazionali, diversi da quelli previsti dall'art.  79,  comma
          2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          possesso del  prescritto  Certificato  di  Operatore  Aereo
          (COA) in corso  di  validita'  e  titolari  di  licenza  di
          trasporto  aereo   di   passeggeri   rilasciati   dall'Ente
          nazionale dell'aviazione civile, che impieghino  aeromobili
          con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al  fondo
          di cui al presente comma e' consentito esclusivamente  agli
          operatori che alla data di presentazione della  domanda  di
          accesso  applicano  ai  propri  dipendenti,  con  base   di
          servizio  in  Italia  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche'  ai
          dipendenti di terzi da essi utilizzati per  lo  svolgimento
          della propria attivita', trattamenti  retributivi  comunque
          non inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
          Collettivo   Nazionale   del   settore   stipulato    dalle
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative a livello nazionale. Con  decreto  adottato
          dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente   disposizione
          nonche'   le   modalita'   di   recupero   dei   contributi
          eventualmente  riconosciuti  ai  vettori  che  non  abbiano
          ottemperato  a  quanto  disposto   dal   secondo   periodo.
          L'efficacia  della  presente  disposizione  e'  subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul  Funzionamento
          dell'Unione europea. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'art. 265.»