Art. 86 Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 112. Omissis. 113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale. 114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Per le medesime finalita' di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada. Omissis.»