Art. 86 
 
         Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte  delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a  3
milioni di euro per l'anno 2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per  gli  investimenti  da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di  passeggeri  su  strada  e  non
soggette ad obbligo di  sevizio  pubblico  sono  stanziate  ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; 
    b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel  caso  di  veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e  le  parole:  «30
settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma e' destinata al ristoro delle  rate  di
finanziamento o dei canoni di leasing, con  scadenza  compresa  anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal  1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,  da  parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli  nuovi  di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3  ed  adibiti  allo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 113 e 114  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 112. Omissis. 
              113. Al fine di accrescere la sicurezza  del  trasporto
          su strada e di ridurre gli effetti climalteranti  derivanti
          dal  trasporto  passeggeri  su  strada,  in  aggiunta  alle
          risorse  previste  dalla  vigente  legislazione   per   gli
          investimenti  da  parte  delle  imprese  di   autotrasporto
          esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su  strada
          e  non  soggette  ad  obbligo  di  sevizio  pubblico   sono
          stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro  per
          l'anno 2020, da destinare,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
          al rinnovo del parco veicolare  delle  imprese  attive  sul
          territorio  italiano  iscritte  al   Registro   elettronico
          nazionale. 
              114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati  a
          finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
          paragrafi 1 e 2,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli
          investimenti avviati a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge fino  al  31  dicembre  2020  e
          finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei  veicoli
          a  motorizzazione  termica  fino  a  euro  IV,  adibiti  al
          trasporto passeggeri ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
          e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche
          mediante locazione finanziaria, di  autoveicoli,  nuovi  di
          fabbrica,  adibiti  ai  predetti   servizi   di   trasporto
          passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
          metano  (CNG),  gas  naturale  liquefatto   (GNL),   ibrida
          (diesel/elettrico) ed elettrica (full  electric)  ovvero  a
          motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di
          cui al  predetto  regolamento  (CE)  n.  595/2009.  Per  le
          medesime finalita' di cui al comma 113 una quota pari a  30
          milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma
          e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento  o  dei
          canoni di leasing, con scadenza compresa anche per  effetto
          di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre  2020
          ed afferenti gli acquisti  effettuati,  a  partire  dal  1°
          gennaio  2018,  anche  mediante  contratti   di   locazione
          finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113  di
          veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed  adibiti
          allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su
          strada. 
              Omissis.»