Art. 89 bis 
 
                  Collegamenti ferroviari via mare 
                    tra la Sicilia e la penisola 
 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
  «11-bis. Al fine di migliorare la  flessibilita'  dei  collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,  il  servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  e),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche
attraverso l'impiego  di  mezzi  navali  veloci  il  cui  modello  di
esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per
la  Sicilia,  in  particolare  nelle  tratte  di  andata  e  ritorno,
Messina-Villa San Giovanni  e  Messina-Reggio  Calabria,  da  attuare
nell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente  destinate
al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato  e  la  societa'
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  e  fermi  restando  i  servizi  ivi
stabiliti».