Art. 90 
 
         Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 
 
  1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di  linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio  di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle  misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace  distribuzione  degli  utenti  del  predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle  risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente. I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al  comma  1
delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i  seguenti
criteri: 
      a) una quota pari al 50 per cento del totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
      b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun  comune
interessato; 
      c) una quota pari al restante 20 per cento, per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Ciascun  comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto  di  cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,  privilegiando  i
nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di  altre  misure
di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi  30  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  200-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  200-bis  (Buono  viaggio).  -  1.  Al  fine   di
          sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
          di linea eseguito  mediante  il  servizio  di  taxi  ovvero
          mediante  il  servizio  di  noleggio   con   conducente   e
          consentire, in considerazione delle misure di  contenimento
          adottate, per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  un'efficace  distribuzione  degli   utenti   del
          predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo, con una dotazione  di  35  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. Le  risorse  del  fondo  sono  destinate  alla
          concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in  favore
          delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
          ridotta, con patologie accertate,  anche  se  accompagnate,
          ovvero appartenenti a nuclei familiari  piu'  esposti  agli
          effetti economici derivanti  dall'emergenza  epidemiologica
          da virus COVID-19 o in  stato  di  bisogno,  residenti  nei
          comuni capoluoghi di citta' metropolitane o  capoluoghi  di
          provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della
          spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
          20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31  dicembre
          2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
          taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
          sono cedibili, non  costituiscono  reddito  imponibile  del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
          provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al
          comma 1 delle risorse del fondo di cui al  medesimo  comma,
          secondo i seguenti criteri: 
                a) una quota pari al 50 per  cento  del  totale,  per
          complessivi  17,5  milioni  di  euro,   e'   ripartita   in
          proporzione alla popolazione residente  in  ciascun  comune
          interessato; 
                b) una quota pari al 30 per  cento,  per  complessivi
          10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero
          di licenze per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
          autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
          conducente rilasciate da ciascun comune interessato; 
                c) una quota pari  al  restante  20  per  cento,  per
          complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
          tra tutti i comuni interessati. 
              3. Le risorse di cui al comma  1  spettanti  ai  comuni
          delle regioni Friuli Venezia Giulia,  Sardegna,  Sicilia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  assegnate  alle  predette   autonomie,   che
          provvedono al  successivo  riparto  in  favore  dei  comuni
          compresi nel proprio territorio. 
              4. Ciascun comune individua, nei limiti  delle  risorse
          assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
          il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
          i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
          pubblico. 
              5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  5
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»