Art. 92 Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali 1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022»; b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.». 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali): «Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'art. 2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 587 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 586. Omissis 587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette unita', oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'art. 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione. Omissis.»