Art. 92 
 
                   Disposizioni per l'adempimento 
                      di impegni internazionali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  21  luglio
2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2021»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di 3,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  contratti  di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere  prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.». 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro  11
milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5  milioni  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  4  della
          legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni  concernenti  la
          partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali): 
              «Art. 4 (Fondo  per  il  finanziamento  delle  missioni
          internazionali).  -  1.  Nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito   fondo,   destinato   al   finanziamento    della
          partecipazione italiana alle missioni di cui all'art. 2, la
          cui dotazione  e'  stabilita  annualmente  dalla  legge  di
          stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 587 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 586. Omissis 
              587. Per gli adempimenti connessi  alla  partecipazione
          italiana  all'Expo   2020   Dubai,   e'   autorizzata,   ad
          integrazione degli  stanziamenti  gia'  previsti  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 258, della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di  11
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5  milioni  di  euro
          per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro  per  l'anno
          2022. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  disciplinate  la  composizione  e
          l'organizzazione del Commissariato generale di sezione  per
          la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai,  prevedendo
          un   contingente   di   personale   reclutato   con   forme
          contrattuali flessibili, nel limite massimo di  diciassette
          unita', oltre al  Commissario  generale  di  sezione  e  al
          personale appartenente alle pubbliche amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche.  Fino  all'adozione  del  decreto  di  cui  al
          secondo periodo e comunque non oltre il 31  dicembre  2022,
          e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29
          marzo   2018.   Gli   oneri   del   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni collocato fuori  ruolo,  in  comando  o  in
          distacco  presso  il  Commissariato  generale  di   sezione
          restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.  Al
          Commissario generale di sezione e' attribuito  un  compenso
          in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Ai  componenti  del  Commissariato  dipendenti  di
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di
          servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata  pari
          o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto  a
          carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
          dall'art. 170, comma quinto,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  per  un  posto
          funzione   negli   Emirati   Arabi   Uniti    di    livello
          corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I  contratti
          di lavoro flessibile  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti  dalla
          normativa vigente, fino alla  conclusione  delle  attivita'
          del Commissariato generale di sezione. 
              Omissis.»