Art. 94 
 
       Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 29 dicembre 2020 e il  versamento  degli  importi
dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti  dal  concessionario
subentrante della predetta infrastruttura ai sensi  del  comma  3  e'
effettuato entro il 31 dicembre 2020». 
  1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale  e
il deflusso  ordinato  dei  veicoli  provenienti  dall'autostrada  A8
Milano-Laghi verso il  centro  urbano  della  citta'  di  Varese,  e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di  1,5
milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune  di  Varese,  da
destinare  alla  realizzazione  di  nuova  viabilita'  nell'area   di
intersezione tra la strada statale 707,  di  servizio  all'accesso  e
all'uscita dalla predetta autostrada,  e  le  strade  di  accesso  al
centro urbano. 
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
  1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel
comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di
euro  per  l'anno  2020  per  la  realizzazione  di  uno  studio   di
fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in  via  Fulvio  Testi.
Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13-bis  del
          citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020
          e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e  per
          gli anni precedenti dal  concessionario  subentrante  della
          predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e'  effettuato
          entro  il  31  dicembre  2020.  I  medesimi   concessionari
          mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a  legislazione
          vigente. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.