Art. 96 Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni»; b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni». 2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento» e le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni». 3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali. 4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita' 2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017. 6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.». 7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 57-bis del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). - 1. - 1-bis. Omissis. 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 188 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 11, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale, esercitino unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell'annualita' per la quale la domanda di contributo e' presentata; b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; c) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva secondo le modalita' indicate all'art. 7; d) impiego, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici; e) per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e' da intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l'edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera, il relativo contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo i criteri di cui all'art. 9. 2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente; b) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e conformita' degli assetti societari alla normativa vigente; c) assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall'art. 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione di piu' domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo; d) proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria; f) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti; g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.» «Art. 8 (Criteri di calcolo del contributo). - 1. Per le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. 2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo: a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. 3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento del contributo. 4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche' idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente comma. 5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute: a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute; b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute; c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute. 6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate: a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione; b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che rientrano nel secondo scaglione; c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che rientrano nel terzo scaglione. 7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a). 8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non puo' superare i seguenti limiti: a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione; b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione; c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione. 9. I costi dell'edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro. 10. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti importi: a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici; b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici; c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta. 11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro. 12. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione piu' utenze individuali. 13. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro. 14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano altresi' i seguenti criteri: a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di eta' inferiore a 35 anni; b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento; c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati; d) una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite. 15. Il contributo complessivamente erogabile non puo' comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa. 16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.» «Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. Omissis.»