Art. 96 
 
   Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 
 
  1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    c) al quarto periodo, le  parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    d) all'ottavo periodo, le parole «32,5  milioni»  sono  sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni». 
  2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al 10 per cento» e  le  parole:  «24  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; 
    b) al sesto periodo, le  parole:  «24  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni». 
  3. Limitatamente all'anno di  contribuzione  2020,  le  percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  sono  determinate
rispettivamente nel 25 per cento  delle  copie  distribuite,  per  le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie  distribuite,  per  le
testate nazionali. 
  4. Limitatamente al contributo  dovuto  per  l'annualita'  2019,  i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine   e'   attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita
certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti  di  pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  e'  trasmessa  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa  decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo  restando  l'obbligo  in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 
  5.  Limitatamente   all'anno   di   contribuzione   2020,   qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui  all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo  di
importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa  editoriale
per l'annualita' 2019, il suddetto importo  e'  parificato  a  quello
percepito per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  predetto  decreto
legislativo n. 70 del 2017. 
  6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n.  70
del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si  applicano  alle  cooperative
giornalistiche  costituite  per  subentrare  nella  gestione  di  una
testata  quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'  editrice   in
procedura fallimentare.». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a  31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art.  57-bis
          del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come
          modificato dall'art. 186 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  57-bis  (Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. - 1-bis. Omissis. 
              1-ter.  Limitatamente   all'anno   2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del  50  per
          cento del valore degli investimenti effettuati, e  in  ogni
          caso  nei  limiti  dei  regolamenti   dell'Unione   europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  85
          milioni  di  euro,  che  costituisce  tetto  di  spesa.  Il
          beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro  per
          gli  investimenti  pubblicitari  effettuati  sui   giornali
          quotidiani e periodici, anche online, e nel  limite  di  35
          milioni  di  euro   per   gli   investimenti   pubblicitari
          effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
          e nazionali, analogiche o digitali, non  partecipate  dallo
          Stato. Alla copertura del  relativo  onere  finanziario  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n.  198.  La  predetta  riduzione  del  Fondo  e'  da
          imputare per 50 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Ai fini della concessione del credito  d'imposta
          si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
          disposizione, le norme recate dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
          2018, n. 90. Per l'anno 2020, la  comunicazione  telematica
          di cui  all'art.  5,  comma  1,  del  predetto  decreto  e'
          presentata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  ed  il  30
          settembre del medesimo anno,  con  le  modalita'  stabilite
          nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse
          nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
          comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma,
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5  milioni
          di euro per l'anno 2020. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  188  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
          dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese  editrici
          di quotidiani e di periodici  iscritte  al  registro  degli
          operatori  di  comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
          stampa delle testate edite, entro il limite di  30  milioni
          di euro per l'anno 2020, che costituisce  tetto  di  spesa.
          Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 4, commi 182, 183, 184, 185  e
          186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004,  n.
          318. Il credito d'imposta di cui al presente comma  non  e'
          cumulabile con il contributo diretto alle imprese  editrici
          di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e  2,
          della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  e  al   decreto
          legislativo 15  maggio  2017,  n.  70.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  6,
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73.  Alla
          copertura  del  relativo  onere  finanziario  si   provvede
          mediante corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo
          per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
          all'art. 1 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198.  Per  le
          predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di  30
          milioni di euro per l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al
          riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte
          nel pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  sono  trasferite
          nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate
          -  fondi  di  bilancio»  per  le   necessarie   regolazioni
          contabili. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e  11,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  15  maggio   2017,   n.   70
          (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
          imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
          dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
          198), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Requisiti  di  accesso).  -  1.  I  contributi
          diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'art.
          2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale,
          esercitino unicamente un'attivita' informativa  autonoma  e
          indipendente di carattere generale e siano in possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a)  anzianita'  di  costituzione  dell'impresa  e  di
          edizione della testata per la quale si chiede il contributo
          di almeno due anni maturati prima  dell'annualita'  per  la
          quale la domanda di contributo e' presentata; 
                b) regolare adempimento degli obblighi  derivanti  da
          ciascuna  tipologia  di  contratto  collettivo  di  lavoro,
          nazionale o territoriale, applicato  dall'impresa  editrice
          richiedente il contributo; 
                c)  edizione   in   formato   digitale   dinamico   e
          multimediale della testata in parallelo con  l'edizione  su
          carta o in via  esclusiva  secondo  le  modalita'  indicate
          all'art. 7; 
                d)  impiego,  nell'intero  anno  di  riferimento  del
          contributo,  di  almeno  5  dipendenti  con  prevalenza  di
          giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro  a
          tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani,
          e di almeno 3  dipendenti  con  prevalenza  di  giornalisti
          regolarmente  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, per le imprese editrici di periodici; 
                e) per l'edizione  cartacea,  vendita  della  testata
          nella misura di almeno il 30 per cento  delle  copie  annue
          distribuite, per le testate locali, e di almeno il  20  per
          cento  delle  copie  annue  distribuite,  per  le   testate
          nazionali. Ai fini  di  tale  requisito  e'  da  intendersi
          testata  nazionale  quella  distribuita  in  almeno  cinque
          regioni con una percentuale di vendita in ciascuna  regione
          non inferiore all'1 per cento della  distribuzione  totale.
          Nel caso  in  cui  l'edizione  su  carta  non  soddisfi  il
          requisito  di  cui  alla  presente  lettera,  il   relativo
          contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti
          di cui all'art. 7 per l'edizione digitale,  e'  corrisposto
          unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo
          i criteri di cui all'art. 9. 
              2. Per accedere ai contributi  e'  altresi'  necessario
          essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                a)  iscrizione  al  Registro   delle   imprese,   ove
          richiesto in base alla normativa vigente; 
                b)  iscrizione  al  Registro  degli  operatori  della
          comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni e conformita' degli  assetti  societari
          alla normativa vigente; 
                c)  assenza  di  situazioni  di  collegamento  o   di
          controllo fra imprese editrici previste dall'art. 3,  comma
          11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di
          collegamento e di controllo sono quelle definite  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice  civile  e  dell'art.  1,  ottavo
          comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la  presentazione
          di piu' domande da parte di imprese editrici controllate  o
          collegate tra loro comporta  per  tutte  la  decadenza  dal
          diritto di accedere al contributo; 
                d) proprieta' della testata per la quale si  richiede
          il contributo, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in
          uso ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18
          maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103; 
                e) divieto  di  distribuzione  di  utili  provenienti
          dall'esercizio dell'anno di riscossione  dei  contributi  e
          negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria; 
                f)   obbligo   per   l'impresa   di   dare   evidenza
          nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche'
          di tutti gli ulteriori  finanziamenti  a  qualunque  titolo
          ricevuti; 
                g) impegno ad adottare misure  idonee  a  contrastare
          qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine  e  del
          corpo della donna, assunto  anche  mediante  l'adesione  al
          Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. 
              3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a),  non  si
          applica alle imprese, alle associazioni ed  agli  enti  che
          provvedono   ad   adeguare   l'assetto   societario    alle
          prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito  il
          contributo per l'annualita'  precedente  a  quella  in  cui
          provvedono all'adeguamento. I requisiti di cui al comma  1,
          lettere  a)  e  d),  non  si  applicano  alle   cooperative
          giornalistiche costituite per subentrare nella gestione  di
          una  testata  quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'
          editrice in procedura fallimentare.» 
              «Art. 8 (Criteri di calcolo del contributo). -  1.  Per
          le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
          b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso  dei
          costi direttamente connessi alla produzione della testata e
          una quota per le copie vendute,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' indicati nel presente articolo. 
              2. Sono ammessi al rimborso i seguenti  costi  connessi
          all'esercizio dell'attivita' editoriale per  la  produzione
          della testata  per  la  quale  si  richiede  il  contributo
          nell'anno di riferimento del contributo medesimo: 
                a) costo per  il  personale  dipendente  fino  ad  un
          importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000  annui  al
          lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e  per
          ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti
          con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
                b) costo per l'acquisto della carta  necessaria  alla
          stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo
          per la stampa comprensivo  delle  spese  sostenute  per  la
          materiale riproduzione ed il confezionamento  delle  copie,
          costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per  il
          trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in
          abbonamento; 
                c) costo  per  gli  abbonamenti  ai  notiziari  delle
          agenzie di stampa, comprensivo delle spese  per  l'acquisto
          di servizi informativi, fotografici e multimediali  forniti
          dalle  agenzie  di  stampa,  con  esclusione  dei   servizi
          editoriali   consistenti   nella   predisposizione,   anche
          parziale, di pagine della testata; 
                d)  costo  per  l'acquisto   e   l'installazione   di
          hardware,  software  di   base   e   dell'applicativo   per
          l'edizione digitale; 
                e)  costo  per  la  progettazione,  realizzazione   e
          gestione del sito web e per la sua  manutenzione  ordinaria
          ed evolutiva; 
                f) costo per  la  gestione  e  l'alimentazione  delle
          pagine web; 
                g)  costo   per   l'installazione   di   sistemi   di
          pubblicazione che consentano la gestione di  abbonamenti  a
          titolo oneroso, di aree interattive  con  i  lettori  e  di
          piattaforme che permettano l'integrazione  con  sistemi  di
          pagamento digitali. 
              3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e),  f)
          e  g)  per  le  quali,   secondo   la   vigente   normativa
          civilistica,   e'   configurabile    una    procedura    di
          ammortamento,   i   costi   rimborsabili   si   riferiscono
          esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio
          di riferimento del contributo. 
              4. I costi individuati al comma 2 devono risultare  dal
          bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili  ove
          i relativi pagamenti siano effettuati attraverso  strumenti
          che  ne  consentano  la  tracciabilita',   quali   bonifico
          bancario  o  postale,  servizi  di  pagamento   elettronici
          interbancari ovvero altri  strumenti  equipollenti  purche'
          idonei ad assicurarne la  piena  tracciabilita',  anche  se
          tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a
          quello di competenza  del  contributo.  In  tal  caso  deve
          essere evidenziata, nella certificazione del prospetto  dei
          costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'art.  10,
          la  corrispondenza  contabile  con   i   pertinenti   costi
          ammissibili dell'esercizio di riferimento  del  contributo.
          Le spese  ammissibili  per  le  quali  risultano  pagamenti
          parziali sono  riconoscibili  nella  misura  degli  importi
          pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al  presente
          comma. 
              5. Ai fini del rimborso dei costi nonche'  della  quota
          di  contributo  per  le  copie  vendute,  sono  previsti  i
          seguenti scaglioni, individuati sulla base  del  numero  di
          copie annue vendute: 
                a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000  copie  annue
          vendute; 
                b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di
          copie annue vendute; 
                c) terzo scaglione: oltre 1.000.000  di  copie  annue
          vendute. 
              6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
          rimborsati secondo le quote di seguito indicate: 
                a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che
          rientrano nel primo scaglione; 
                b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che
          rientrano nel secondo scaglione; 
                c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che
          rientrano nel terzo scaglione. 
              7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e  g),
          sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non
          oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti
          ai sensi del medesimo comma 2, lettera a). 
              8. Il rimborso dei costi  dell'edizione  su  carta  non
          puo' superare i seguenti limiti: 
                a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per  i
          quotidiani che rientrano nel primo scaglione; 
                b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro  per
          i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione; 
                c) 2.500.000 euro per le testate  che  rientrano  nel
          terzo scaglione. 
              9. I  costi  dell'edizione  in  formato  digitale  sono
          rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con
          i costi dell'edizione  su  carta  nei  limiti  dell'importo
          complessivo di 2.500.000 euro. 
              10.  La  quota  di  contributo  per  le  copie  vendute
          dell'edizione su carta  e'  calcolata  secondo  i  seguenti
          importi: 
                a) per le testate che rientrano nel primo  scaglione,
          0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se
          periodici; 
                b)  per  le  testate  che   rientrano   nel   secondo
          scaglione, 0,25 euro per copia venduta,  se  quotidiani,  e
          0,30 euro, se periodici; 
                c) per le testate che rientrano nel terzo  scaglione,
          0,35 euro per copia venduta. 
              11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore
          agli importi sopra indicati,  il  contributo  per  ciascuna
          copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di  vendita.  Il
          rimborso per le copie vendute non puo' superare  il  limite
          di 3.500.000 euro. 
              12.  La  quota  di  contributo  per  le  copie  vendute
          dell'edizione digitale  e'  pari  a  0,40  euro  per  copia
          digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta
          inferiore all'importo sopra  indicato,  il  contributo  per
          ciascuna copia venduta  e'  pari  all'effettivo  prezzo  di
          vendita. Ai fini del contributo di cui al  presente  comma,
          per copie vendute si intendono le  copie  digitali  vendute
          singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate  all'edizione
          cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al
          20   per   cento   del   prezzo   dell'edizione    cartacea
          corrispondente.  Non  sono  ammesse  al  computo  le  copie
          fornite  attraverso  vendite  multiple,  cioe'   attraverso
          un'unica transazione economica  che  mette  a  disposizione
          piu' utenze individuali. 
              13. La quota per le copie  digitali  vendute  non  puo'
          essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per
          le  copie  vendute  su  carta   nei   limiti   dell'importo
          complessivo di 3.500.000 euro. 
              14. Al  calcolo  del  contributo  di  cui  al  presente
          articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si
          applicano altresi' i seguenti criteri: 
                a) un rimborso pari  al  75  per  cento  degli  oneri
          previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di
          riferimento   del   contributo,   per    il    solo    anno
          dell'assunzione con  contratto  a  tempo  indeterminato  di
          figure  professionali  connesse  all'informazione  di  eta'
          inferiore a 35 anni; 
                b) una quota aggiuntiva  in  ragione  del  numero  di
          percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro   sulla   base   di
          convenzioni  con  le  scuole,  pari  all'1  per  cento  del
          contributo  spettante  all'impresa   editrice,   per   ogni
          percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento; 
                c) un rimborso pari al 5  per  cento  dei  costi  per
          azioni  di  formazione  e   aggiornamento   del   personale
          debitamente documentati; 
                d) una  riduzione  del  contributo  pari  all'importo
          dello stipendio eccedente  il  limite  massimo  retributivo
          previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
          2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89, nel  caso  in  cui  l'impresa  editrice
          superi nell'erogazione  degli  stipendi  al  personale,  ai
          collaboratori e agli amministratori il predetto limite. 
              15. Il contributo complessivamente erogabile  non  puo'
          comunque essere  superiore  al  50  per  cento  dei  ricavi
          dell'impresa. 
              16. Se l'applicazione dei criteri di  cui  al  presente
          decreto determina un  contributo  di  importo  inferiore  a
          5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si
          rendono disponibili sono  ripartite  proporzionalmente  tra
          gli aventi titolo.» 
              «Art. 11 (Erogazione  del  contributo).  -  1.  Con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,
          e' stabilita la  quota  destinata  agli  aventi  titolo  ai
          contributi all'editoria di cui  al  capo  II.  In  caso  di
          insufficienza delle risorse stanziate, agli  aventi  titolo
          spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. 
              Omissis.»